Appeal of Fine for Failure to Attend Civil Protection Briefing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a 100 Swiss franc fine imposed by the Civil Protection Office for failing to attend a mandatory incorporation briefing on October 8, 2003, arguing that they expected a second notification shortly before the event despite having received the initial notice three months prior. The court dismissed the appeal, holding that the appellant admitted receiving timely notification and that their expectation of a follow-up letter did not legally justify their non-attendance or failure to request a deferral, confirming the original fine and assessing court costs against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 15 LPContr, Art. 273 PP, Art. 272 PP, art. 66 e 67 vLPCi; Appeal of Fine for Failure to Attend Civil Protection Briefing: The court dismissed the appeal, holding that the appellant admitted receiving timely notification and that their expectation of a follow-up letter did not legally justify their non-attendance or failure to request a deferral, confirming the original fine and assessing court costs against the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the ruling to justify imposing costs and expenses due to the rejection of the appeal.
Cited in the final ruling preamble, establishing the judge's competence and admissibility of the appeal.
Cited in the final ruling preamble as relevant provisions for the decision, although the substantive application is likely found in the LPContr provisions.
Testo completo
Incarto n. 30.2004.35/pg 6 611 603 · Bellinzona 17 febbraio 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 13 febbraio 2004 presentato da
________ ________,________, contro la decisione 30 gennaio 2004 emessa dall' Ufficio della protezione della popolazione, ________, rilevato che il ricorso non è stato intimato per osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. L'Ufficio della protezione della popolazione con decisione 30 gennaio 2004 ha inflitto a ________ ________, ________, una multa di fr. 100.-, per aver omesso di presenziare e partecipare al Rapporto di incorporazione svoltosi a ________ in data 8 ottobre 2003.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 66 e 67 vLFPCi, 34 e 36 della relativa ordinanza, 17 lit.a della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla Protezione civile, la legge concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e i suoi dipartimenti e il regolamento sulle deleghe di competenze decisionali.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale ________*________si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Eccepisce di non essersi presentato al Rapporto di incorporazione in quanto ha ricevuto la lettera di convocazione con tre mesi di anticipo, senza che la stessa sia stata seguita da una seconda lettera qualche settimana prima, come invece si sarebbe aspettato ritenuto che ci troviamo in Svizzera.
considerato in diritto
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr;
che il ricorrente non contesta i fatti oggetto della risoluzione, ma si limita a giustificare il suo agire ed in particolare il fatto di non essersi presentato al Rapporto di incorporazione in data 8 ottobre 2003;
che per stessa ammissione del ricorrente egli ha ricevuto con tre mesi di anticipo la convocazione per il menzionato Rapporto;
che l'insorgente non si è presentato al Rapporto, senza del resto presentare alcuna domanda di differimento, né addurre in sede ricorsuale altre giustificazioni;
che il fatto di aspettarsi - dal momento che siamo in Svizzera - una seconda lettera qualche settimana prima non giustifica in alcun modo il comportamento del ricorrente;
che il precedente del 25 aprile 2003 relativo alla mancata entrata in servizio dell'insorgente, è ininfluente ai fini del presente giudizio;
che il ricorso, contenente argomentazioni ai limiti della temerarietà, va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 66 e 67 vLPCi, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 13 febbraio 2004 è respinto.
§ Di conseguenza, è confermata la multa di fr. 100.- inflitta con decisione 30 gennaio 2004 dall'Ufficio della protezione della popolazione a ________ ________, ________.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Ufficio della protezione della popolazione, ________, ________ ________, ________,
Il presidente: Il cancelliere:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).