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30.2004.339 • PP TI 30.2004.339 Generato dall'IA

Late Traffic Fine Appeal Dismissed

Numero d'incarto 30.2004.339
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An individual appealed a fine issued by the traffic authority for making an improper left turn while driving a motorized vehicle, but the court declared the appeal inadmissible because it was filed late; the fifteen-day statutory deadline for filing, calculated from the October 18 notification date, expired on November 2, making the November 3 filing untimely, thus requiring the appellant to bear the costs of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 15 LPContr, art. 7 cpv. 5 LPContr; Late Traffic Fine Appeal Dismissed: Si rileva che la menzionata decisione è stata notificata al ricorrente il 18 ottobre 2004; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto il 2 novembre.

Parole chiave

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multa disciplinare atto tardivo guida senza autorizzazione termine legale ritiro della concessione spese del veicolo a motore ricorso irricevibile poiché tardivo

Disposizioni normative citate

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Art. 15 LPContr
The article was cited in the dispositive to order the appellant to pay the court costs.
art. 7 cpv. 5 LPContr
The appeal was declared inadmissible because it was filed outside the statutory deadline, as determined by this article.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 7 cpv. 5 LPContr

The appeal was declared inadmissible because it was filed outside the statutory deadline, as determined by this article.

art. 15 LPContr

The article was cited in the dispositive to order the appellant to pay the court costs.

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Testo completo

Incarto n. 30.2004.339/pg 25738/202 · Bellinzona 25 novembre 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 3 novembre 2004 presentato da

RI 1 contro la decisione n° 25738/202 del 15 ottobre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, letti ed esaminati gli atti;

considerato, in fatto ed in diritto

A. Con scritto 30 ottobre 2004, ma spedito il 3 novembre successivo, RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 15 ottobre 2004 con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 150.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-, per aver effettuato, alla guida del motoveicolo __________, una manovra di svolta a sinistra oltrepassando la linea di sicurezza.

B. Si rileva che la menzionata decisione è stata notificata al ricorrente il 18 ottobre 2004; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto il 2 novembre.

Pertanto il ricorso spedito per posta A il 3 novembre è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.

C. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).

Per questi motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso inoltrato il 3 novembre 2004 da RI 1 è irricevibile.

2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il segretario: