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30.2004.318 • PP TI 30.2004.318 Generato dall'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Refiling of Defective Submission

Numero d'incarto 30.2004.318
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant challenged a fine for using a handheld phone while driving, but the court declared the appeal inadmissible because the initial submission was in German, violating the mandatory rule that appeals to this authority must be in Italian; despite being formally notified of this defect and given a ten-day period to refile the appeal correctly, the appellant failed to comply with the deadline, which was calculated based on the last day the registered letter remained unclaimed at the post office, thus rendering the submission untimely and procedurally deficient under the relevant cantonal procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 6 LPContr, Art. 5 cpv. 1 LPContr, Art. 116 vCost, Art. 70 cpv. 2 Cost, art. 5 LPContr, art. 7 LPContr; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Refiling of Defective Submission: Secondo l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno dichiarati irricevibili.

Parole chiave

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termine processuale perentorio vizio di procedura preclusione per tardività natura dell'infrazione impugnabilità della decisione di rinvio memoria illeggibile ricorso irricevibile poiché non in lingua italiana

Disposizioni normative citate

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Art. 6 LPContr
Cited in connection with the procedure to grant a deadline for correcting formal defects, which was ultimately not met by the appellant.
Art. 5 cpv. 1 LPContr
Giusta l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana.
Art. 116 vCost
DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.; v.
Art. 70 cpv. 2 Cost
ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.).
art. 5 LPContr
Cited as the primary basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to comply with the requirement that the appeal must be written in Italian.
art. 7 LPContr
Cited in the final orders, although its specific application is related to the overall procedure for handling appeals.
art. 15 LPContr
Cited in the final orders, likely pertaining to the decision-making power regarding admissibility and costs.
art. 4 LPContr
Cited in the final orders, likely pertaining to the general scope or application of the procedural law in this context.

Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 5 LPContr

Cited as the primary basis for declaring the appeal inadmissible due to failure to comply with the requirement that the appeal must be written in Italian.

art. 6 LPContr

Cited in connection with the procedure to grant a deadline for correcting formal defects, which was ultimately not met by the appellant.

art. 7 LPContr

Cited in the final orders, although its specific application is related to the overall procedure for handling appeals.

art. 15 LPContr

Cited in the final orders, likely pertaining to the decision-making power regarding admissibility and costs.

art. 4 LPContr

Cited in the final orders, likely pertaining to the general scope or application of the procedural law in this context.

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Testo completo

Incarto n. 30.2004.318/pg 24600/202 · Bellinzona 25 novembre 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 4 ottobre 2004 presentato da

RI 1 contro la decisione n° 24600/202 del 1° ottobre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, letti ed esaminati gli atti;

considerato, in fatto ed in diritto

A. Il

4 ottobre 2004 RI 1 ha inoltrato alla Sezione della circolazione uno scritto

contro la decisione del 1° ottobre 2004 con cui la Sezione della circolazione le ha inflitto una multa di fr. 100.-,

oltre la tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per aver circolato con il veicolo __________ impiegando durante la guida un telefono senza il dispositivo mani libere.

L'allegato era redatto in lingua tedesca .

B. In data 25/27 ottobre 2004 questa Autorità ha scritto alla ricorrente quanto segue:

*"in possesso del suo scritto citato a margine la invito a comunicarmi se lo stesso deve essere considerato un ricorso oppure no.*

*In caso affermativo le comunico che, conformemente alle norme stabilite dall'art.

5 della Legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr), il ricorso deve essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.*

*In applicazione dell'art. 6 LPContr, con la presente le viene assegnato un termine perentorio di 10 giorni per ripresentare il ricorso in lingua italiana, nella forma indicata, con la comminatoria che, trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."*

C. Si rileva che il menzionato scritto intimato a mezzo raccomandata non è stato ritirato dalla ricorrente ed è stato rispedito al mittente il 5 novembre.

D. Il Tribunale federale ha avuto modo di ricordare che un invio spedito per raccomandata si ritiene notificato al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se lo stesso non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l'ultimo dei sette giorni utili durante il quale il plico rimane depositato all'ufficio postale.

Nel caso in esame l'intimazione è avvenuta mercoledì 27 ottobre 2004; essendo la raccomandata stata avvisata giovedì 28 ottobre si rileva come dal giorno successivo decorre il termine dei sette giorni di giacenza, scaduto pertanto il

4 novembre 2004.

A far stato da quest'ultima data decorre il termine perentorio di 10 giorni per la presentazione del ricorso in lingua italiana, scaduto in data 14 novembre 2004.

E. Il termine assegnato alla ricorrente, nell'ipotesi che il suo scritto fosse un ricorso, è scaduto infruttuoso.

F. Giusta l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana. Si tratta di una norma imperativa, inserita nella legge dal competente organo legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi.

Spetta difatti esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.; v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.).

G. Secondo l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno dichiarati irricevibili.

Nella fattispecie, la ricorrente non ha provveduto a sanare il vizio riscontrato nel suo gravame, malgrado ella sia stata avvisata delle conseguenze. Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile.

In via eccezionale non si prelevano né tasse, né spese.

Per questi motivi, visti gli artt. 4, 5, 6, 7, 15 LPContr, dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 4 ottobre 2004 inoltrato da RI 1 è irricevibile.

2. Non si prelevano né tasse, né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il segretario: