Inadmissibility of Emission Test Appeal Due to Untimely Language Correction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a fine imposed by the traffic authority for failing to submit a vehicle for required emission control testing by the deadline; however, the appeal was submitted in German, prompting the court to issue a formal notice, pursuant to mandatory procedural rules granting cantons the authority to dictate official languages, demanding the appellant resubmit the appeal in Italian within a strict ten-day period. Because the appellant failed to remedy this formal defect within the allotted time, the court declared the appeal inadmissible, relying on the statutory provision that allows for dismissal if deficiencies are not corrected after notification, and imposed court costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 LPContr, Art. 5 cpv. 1 LPContr, Art. 116 vCost, Art. 70 cpv. 2 Cost, Art. 15 LPContr, art. 5 LPContr; Inadmissibility of Emission Test Appeal Due to Untimely Language Correction: Because the appellant failed to remedy this formal defect within the allotted time, the court declared the appeal inadmissible, relying on the statutory provision that allows for dismissal if deficiencies are not corrected after notification, and imposed court costs on the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the operative part for imposing court fees and costs upon the appellant.
Cited in the preamble to the decision, leading to the declaration that the appeal is inadmissible due to non-compliance with legal requirements after a deadline.
Cited in the preamble to the decision, relating to the requirement that the appeal be written in Italian.
Testo completo
Incarto n. 30.2004.310/pg 23825/201 · Bellinzona 28 dicembre 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 6/7 ottobre 2004 presentato da
RI 1 contro la decisione n° __________ del __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, letti ed esaminati gli atti;
considerato, in fatto ed in diritto
A. Il 6/7 ottobre 2004 RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione __________ con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per aver omesso di sottoporre il veicolo __________ - entro il termine prescritto - al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali.
L'allegato era redatto in lingua tedesca.
B. In data 18 ottobre 2004 questa Autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:
*"in possesso del suo scritto citato a margine le comunico che, conformemente alle norme stabilite dagli articoli 4 e 5 della Legge di procedura per le contravvenzioni:*
*art. 4* *3* *Il ricorso deve contenere:*
*a) la menzione della decisione impugnata;*
*b) una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;*
*c) una breve motivazione;*
*d) le conclusioni.*
*Al ricorso devono essere allegati la decisione impugnata e ogni altro documento.*
*art. 5* *1 Il ricorso deve essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.*
*art. 5* *2 Errori di scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.*
*In applicazione dell'art. 6 LPContr, con la presente le viene assegnato un termine perentorio di 10 giorni per ripresentare il ricorso in lingua italiana, nella forma indicata, con la comminatoria che, trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."*
C. Lo scritto di cui sopra è stato notificato all’insorgente il 21 ottobre 2004; di conseguenza il termine assegnatogli è scaduto infruttuosamente il 2 novembre 2004.
D. Giusta l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana. Si tratta di una norma imperativa, inserita nella legge dal competente organo legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi. Spetta difatti esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.; v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.).
E. Secondo l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno dichiarati irricevibili.
Nella fattispecie, il ricorrente non ha provveduto a sanare il vizio riscontrato nel suo gravame, malgrado egli sia stato avvisato delle conseguenze. Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile.
Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 5, 6, 7, 15 LPContr, dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 6/7 ottobre 2004 inoltrato da RI 1 è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il giudice: Il segretario: