Appeal Inadmissibility Due to Untimely Submission of Contested Decision
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant filed an appeal against a decision from the traffic authority but failed to attach the contested decision as required by procedural law, prompting the court to issue a strict five-day deadline for its submission, with the warning that failure to comply would result in inadmissibility. Because the appellant missed the mandatory deadline for submitting the required document, the court declared the appeal inadmissible and imposed associated costs, reasoning that the attachment of the decision is necessary for the judicial authority to assess the admissibility or immediate lack of merit of the challenge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 cpv. 4 LPContr, Art. 6 LPContr, Art. 10 cpv. 1 LPContr, Art. 15 LPContr, art. 4 LPContr; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Submission of Contested Decision: Because the appellant missed the mandatory deadline for submitting the required document, the court declared the appeal inadmissible and imposed associated costs, reasoning that the attachment of the decision is necessary for the judicial authority to assess the admissibility or immediate lack of merit of the challenge.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAApplied to impose court costs on the appellant following the dismissal of the appeal.
Cited in the reasons for judgment, relating to the procedure for incomplete appeals leading to the declaration of inadmissibility.
Cited in the reasons for judgment, relating to the requirement to attach the contested decision to the appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2004.299/pg 21126/203 · Bellinzona 30 dicembre 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 27 settembre 2004 presentato da
RI 1 contro una decisione emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, letti ed esaminati gli atti;
consideratoin fatto ed in diritto
1. Il
27 settembre 2004 RI 1 ha inoltrato ricorso contro una decisione non meglio precisata della Sezione della circolazione.
2. Con scritto 27 settembre 2004, intimato il 1°ottobre 2004, questa Autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:
*"al ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come previsto dall'art. 4 della Legge di procedura per le contravvenzioni.*
*Richiamato l'art. 6 della legge citata, le viene assegnato un termine perentorio di 5 giorni per produrre la decisione sopra menzionata con la comminatoria che, trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."*
3. Secondo l'art. 4 cpv. 4 LPContr al ricorso dev'essere allegata la decisione impugnata. A sua volta l'art. 6 LPContr prescrive che i ricorsi, i quali non adempiono i requisiti di legge, sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio con la comminatoria dell'irricevibilità. Questa disposizione si applica anche quando è richiesta la produzione di un atto che necessariamente dev'essere allegato al ricorso.
La trasmissione della querelata decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere sull'ammissibilità o sull'immediata infondatezza dell'impugnazione (art. 10 cpv. 1 LPContr).
4. Il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuoso e il suo ricorso deve di conseguenza essere dichiarato irricevibile.
Visto l’esito del gravame non si può prescindere dall’applicazione di una modica tassa di giustizia (art.15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr, pronuncia: 1. Il ricorso 27 settembre 2004 inoltrato da RI 1 è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il segretario: