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30.2004.290 • PP TI 30.2004.290 Generato dall'IA

Administrative Fine Annulled Against Legal Entity Lacking Criminal Liability for Parking Contravention

Numero d'incarto 30.2004.290
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An administrative decision imposed a fine on a legal entity for illegally parking a vehicle on officially marked private property. The court upheld the appeal and annulled the decision because a legal entity lacks criminal liability for contraventions; therefore, only the natural persons who acted as its organs can be penalized, requiring the administrative authority to initiate a new procedure against the responsible individuals.

Regesto Legislator

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art. 1 segg. LPContr; Administrative Fine Annulled Against Legal Entity Lacking Criminal Liability for Parking Contravention: The court upheld the appeal and annulled the decision because a legal entity lacks criminal liability for contraventions; therefore, only the natural persons who acted as its organs can be penalized, requiring the administrative authority to initiate a new procedure against the responsible individuals.

Parole chiave

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multa per divieto di sosta autorità amministrativa persona giuridica sanzione amministrativa ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione proprietà privata contravvenzione emessa nei confronti di una persona giuridica

Disposizioni normative citate

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art. 1 segg. LPContr
This provision is cited in the grounds for the decision, which resulted in accepting the appeal and annulling the previous decision.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 1 segg. LPContr

This provision is cited in the grounds for the decision, which resulted in accepting the appeal and annulling the previous decision.

2.

This operative order dictates that no fees or costs are to be levied.

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Testo completo

Incarto n. 30.2004.290/pg 22580/201 · Bellinzona 27 settembre 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso

16 settembre 2004 presentato da

contro la decisione 10 settembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

1. La Sezione della circolazione con decisione 10 settembre 2004 ha inflitto all'________ SA una multa di fr. 50.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace.

2. Contro la predetta pronuncia dipartimentale la ricorrente si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

Poiché il gravame è stato inoltrato contro due risoluzioni distinte della Sezione della circolazione con da una parte la RI 1 SA, rispettivamente dall'altra __________ in qualità di contravventori, le pratiche sono state disgiunte.

Non essendo necessario per la contravvenzione nei confronti della RI 1 SA entrare nel merito per i motivi di cui si dirà, si può procedere sulla base degli atti senza la necessità di rinviare il ricorso all'insorgente per la traduzione in italiano.

3. In meritoall'intimazione della contravvenzione si rileva preliminarmente come la RI 1 SA, come ogni altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa in ambito contravvenzionale; di conseguenza quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito - o omesso di agire

- nella loro qualità di organi.

4. Di conseguenza il ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito del gravame, riservata la facoltà della sezione della circolazione di riprendere ex novo la procedura.

per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 16 settembre 2004 è accolto.

§ Di conseguenza è annullata la decisione n° 22580/201 del 10 settembre 2004 emessa dalla sezione della circolazione.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

Sezione della circolazione, Camorino,

Il presidente: Il segretario: