Dismissal of Traffic Fine Appeal for Untimely Filing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a fine imposed by the traffic authority for driving in violation of a general traffic prohibition sign, but the court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed after the mandatory 15-day deadline, which began running after the seventh day the registered notification of the underlying decision was held for pickup.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15 LPContr, art. 4 cpv. 2 LPContr, art. 7 cpv. 5 LPContr; Dismissal of Traffic Fine Appeal for Untimely Filing: Si rileva che la menzionata decisione è stata regolarmente intimata al ricorrente il 20 agosto 2004 e non è stata ritirata; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto infruttuosamente dal momento che decorre dopo il settimo giorno di giacenza della raccomandata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the concluding reasoning section as part of the legal basis for the decision.
Cited in the concluding reasoning section as part of the legal basis for the decision.
Cited in the concluding reasoning section and applied in order 2 regarding the imposition of costs.
Testo completo
Incarto n. 30.2004.287/pg 19790/205 · Bellinzona 28 settembre 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 20 settembre 2004 presentato da
RI 1 contro la decisione 20 agosto 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
A. Il
20 settembre 2004 RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 20 agosto 2004 con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per aver circolato alla guida del veicolo __________senza osservare il segnale di divieto generale di circolazione nelle due direzioni.
B. Si rileva che la menzionata decisione è stata regolarmente intimata al ricorrente il 20 agosto 2004 e non è stata ritirata; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto infruttuosamente dal momento che decorre dopo il settimo giorno di giacenza della raccomandata.
Pertanto il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.
C. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 20 settembre 2004 inoltrato da RI 1 è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il segretario: