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30.2004.284 • PP TI 30.2004.284 Generato dall'IA

Traffic Infraction Identification Dispute

Numero d'incarto 30.2004.284
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant was fined for running a red light in a vehicle, which was confirmed by a reporting officer and another motorist who identified the vehicle and stated the driver was a woman in her 50s or 60s, despite the appellant claiming to have been abroad at the time, presenting documentation of travel that did not conclusively prove the driver's identity or location on the date of the infraction; the court reasoned that the consistent testimony of the witnesses, combined with the appellant's admission of owning the vehicle and never lending it out, made it unreasonable to doubt she was the driver, thus upholding the initial decision.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 27 cpv. 1 prima, Art. 68 cpv. 1 prima, Art. 273 PP, Art. 272 PP, art. 90 n. 1 LCS; Traffic Infraction Identification Dispute: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Parole chiave

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violazione del segnale luminoso violazione del dovere diritto della circolazione stradale identità dei crediti pagamento dell'ammenda controllo di polizia

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
Art. 27 cpv. 1 prima
che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali;
Art. 68 cpv. 1 prima
che per quanto concerne i segnali luminosi, la luce rossa significa “fermata” (art. 68 cpv. 1 prima frase OSS), mentre quella verde dà via libera (cpv.
Art. 273 PP
Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art.
Art. 272 PP
273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).
art. 90 n. 1 LCS
Substantive basis for punishing contravention of traffic regulations, used to confirm the original fine.
art. 27 cpv. 1 LCS
Provision requiring road users to observe road signals, used to establish the breach of duty.
art. 68 cpv. 1 OSS
Provision defining the meaning of a red traffic light ('fermata'), used to interpret the traffic signal violation.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 90 n. 1 LCS

Substantive basis for punishing contravention of traffic regulations, used to confirm the original fine.

art. 27 cpv. 1 LCS

Provision requiring road users to observe road signals, used to establish the breach of duty.

art. 68 cpv. 1 OSS

Provision defining the meaning of a red traffic light ('fermata'), used to interpret the traffic signal violation.

art. 3 LCS

General reference to the Road Traffic Act cited as part of the basis for the decision upholding the conviction.

art. 1 segg. LPContr

Procedural rules governing the appeal process, cited as the basis for receiving the appeal.

art. 2 segg. LPContr

Procedural rules governing the appeal process, cited as the basis for receiving the appeal (implied by '1 segg.').

art. 5 LPContr

Costs provision cited implicitly by '1 segg. LPContr' in the context of disposing the costs in order 2, although the specific cost article is not explicitly cited in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 30.2004.284/AMM 21899/207 · Bellinzona 25 agosto 2005 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 9 settembre 2004 presentato da

RI 1 contro la decisione n. 21899/207 del 3 settembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, viste le osservazioni del 23 settembre 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 3 settembre 2004, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di non avere osservato con la propria vettura, il 28 maggio 2004 in via Madonnetta a Lugano, “*una segnalazione semaforica indicante ‘fermata’ (luce rossa) creando pericolo alla circolazione*”;

che in applicazione della pena, l’autorità le ha inflitto una multa di fr. 300.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–;

che RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso del 9 settembre 2004, nel quale postula in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 23 settembre 2004, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

che il presidente della Pretura penale ha disposto il 7 dicembre 2004 un complemento istruttorio, cui alla ricorrente è stata data occasione di presentare osservazioni con ordinanza del 2 giugno 2005;

che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali;

che per quanto concerne i segnali luminosi, la luce rossa significa “fermata” (art. 68 cpv. 1 prima frase OSS), mentre quella verde dà via libera (cpv. 2 prima frase);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che la Sezione della circolazione rimprovera alla multata di non avere osservato, la mattina del 28 maggio 2004 in via Madonnetta a Lugano, mentre si trovava a bordo della propria Opel Zafira A 18 targata TI __________, “*una segnalazione semaforica indicante ‘fermata’ (luce rossa) creando pericolo alla circolazione*”;

che la ricorrente fa valere invece la sua estraneità ai fatti imputatile, adducendo di essere stata in quel periodo assente all’estero (cfr. in particolare il verbale del 21 gennaio 2005 allegato al complemento istruttorio disposto dal presidente della Pretura penale, pag. 2 risposta 6: “*Sono partita il 25 maggio 2004 per recarmi in Germania, al 26 maggio 2004 sono stata a Monaco dove ho effettuato un prelevamento di denaro (doc. A), poi sono passata via Austria in Italia in medesima data (26 maggio 2004) (doc. B). In data 27 maggio 2004 ho fatto benzina a Tuscania (Italia) (doc. C). In data 28 maggio ho preso un caffè a Tuscania (doc. D). In data 1 giugno, allorquando ho ricevuto la chiamata del cpl __________, mi trovavo ancora nei Giardini della Villa Borghese a Roma (doc. E). Dal doc. A risulta che sono ritornata in Svizzera il 3 giugno 2004, prova ne è che ho effettuato un pagamento alla COOP di Chiasso*”);

che i giustificativi evocati dall’insorgente a sostegno della sua versione (allegati A-E al verbale d’interrogatorio

21 gennaio 2005) attestano invero i predetti movimenti all’estero, ma non l’autore dei medesimi, salvo il doc. A da cui nulla però si evince sul luogo in cui si trovava la multata la mattina del 28 maggio 2004;

che al riguardo, in un rapporto del 7 febbraio 2005 (allegato 3 al complemento istruttorio citato) l’agente denunciante ha avuto modo di rilevare quanto segue:

“*In data 28 maggio 2004 mi trovavo in Via Lurati angolo Via Madonetta e ho visto l’autovettura di marca ‘Opel Zafira A18”, targata TI __________ che, transitando con luce semaforica rossa, stava per causare un incidente con l’auto­vettura targata TI __________, guidata, dopo accertamenti dal signor __________*”;

che siffatta versione è stata confermata dall’automobilista appena citato, il quale ha precisato di avere “*marcato immediatamente su di un foglietto di carta il numero di targa che corrisponde a quello indicatomi. La persona alla guida era una donna dell’età compresa tra i

50 e 60 anni*” (verbale del 10 febbraio 2005, allegato 4 al complemento istruttorio citato);

che la multata, nel già citato interrogatorio di polizia del 21 gennaio 2005, ha riconosciuto dal canto suo di essere proprietaria del veicolo in rassegna e di non averne dato le chiavi a nessuno “*né in passato né il 28 maggio 2004*” (cfr. il relativo verbale, pag. 1 risposte 1–3);

che di fronte alle versioni concordanti dell’agente denunciante e dell’altro automobilista, non si vede come l’interessata possa ragionevolmente negare di essere stata al volante della vettura incriminata e sostenere nel contempo di non averne concesso la guida a terzi;

che le censure ricorsuali e le risultanze istruttorie, in siffatte evenienze, non consentono di dubitare che la multata conducesse lei medesima la propria vettura nel momento in cui è stata constatata l'infrazione;

che dato quanto precede, nulla induce in definitiva a scostarsi dalla fattispecie ravvisata dall'autorità di primo grado;

che l'entità della multa, per altro verso, è proporzionata alla gravità dell'infrazione e alle circostanze del caso specifico, rettamente commisurata alla colpa e contenuta nei limiti di legge;

che il ricorso va dunque respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;

per questi motivi,

visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 68 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).