Appeal Timeliness Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant submitted a filing on September 8, 2004, challenging a decision imposing a fine, which had been officially served on August 23, 2004; the court determined that the mandatory 15-day deadline for filing the appeal, calculated under relevant procedural articles, expired on September 7, 2004, leading the court to declare the appeal inadmissible as it was filed late, although no fees or costs were assessed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 4 cpv. 2 LPContr, art. 7 cpv. 5 LPContr, artt. 4, 7, 15 LPContr, art. 15 LPContr; Appeal Timeliness Dispute: Si rileva che la menzionata decisione è stata notificata alla ricorrente il 23 agosto 2004; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto il 7 settembre 2004.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited implicitly as a procedural basis in the reasoning leading to the decision, although the explicit dispositive cites the encompassing set of articles.
Cited implicitly as a procedural basis in the reasoning leading to the decision, although the explicit dispositive cites the encompassing set of articles.
These articles form the legal basis for declaring the appeal inadmissible (Order 1).
Cited implicitly as a procedural basis in the reasoning leading to the decision, although the explicit dispositive cites the encompassing set of articles.
Testo completo
Incarto n. 30.2004.277/pg 04 1160/702 · Bellinzona 28 settembre 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 8 settembre 2004 presentato da
RI 1 contro la decisione 20 agosto 2004 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
A. Il
9 settembre 2004 RI 1 ha inoltrato uno scritto contro la decisione 20 agosto 2004 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 20.-.
B. In data16 settembre2004la scrivente autorità ha invitato RI
1 a voler comunicare se lo scritto in questione era da considerarsi un ricorso contro la decisione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione e, in caso affermativo, a voler produrre la procura a favore di RI 1, con la quale lo autorizzava a farsi rappresentare nella vertenza.
C. Con lettera 21 settembre 2004 la ricorrente, per il tramite del suo rappresentante, informava la Pretura penale che intendeva fare ricorso contro la decisione della Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
D. Si rileva che la menzionata decisione è stata notificata alla ricorrente il 23 agosto 2004; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto il 7 settembre 2004.
Pertanto il ricorso inoltrato l'8 settembre 2004 è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 8 settembre 2004 inoltrato da RI 1 è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a:
,
Il presidente: Il segretario: