Speeding Fine Appeal Inadmissibility
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual filed an appeal on September 1st against a July 16th decision that imposed a fine for exceeding the highway speed limit by 21 to 25 km/h (punishable speed 103 km/h in an 80 km/h zone); the court declared the appeal inadmissible because the mandatory 15-day appeal period, which began upon notification of the decision on July 16th, had expired before the appeal was filed on September 1st.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 4 LPContr, art. 7 LPContr, art. 15 LPContr; Speeding Fine Appeal Inadmissibility: Si rileva che la menzionata decisione è stata intimatata al ricorrente il 16 luglio 2004; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto infruttuosamente prima del 1° settembre 2004, data in cui l'insorgente ha inoltrato il proprio gravame.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning for inadmissibility based on the deadline set by this article.
Cited in the reasoning for inadmissibility based on the deadline set by this article.
Cited in the reasoning section preceding the dispositive order.
Testo completo
Incarto n. 30.2004.265/pg 16469/206 · Bellinzona 8 settembre 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere __________ in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 25 agosto, ma inoltrato in data 1 settembre 2004, presentato da
RI1 I contro la decisione 16 luglio 2004 emessa d _CRTE1 letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
A. Con scritto 25 agosto 2004, ma inoltrato il 1° settembre 2004, __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 16 luglio 2004 con cui _CRTE1 gli ha inflitto una multa di fr. 260.-, oltra la tassa di giustizia di fr. 60.- e le spese di fr. 20.-, per aver circolato con il veicolo __________ superando da 21 a 25 km/h, su un'autostrada, il limite massimo di velocità di 80 km/h, dopo deduzione del margine di tolleranza accordato per ragioni tecniche. Velocità punibile 103 km/h.
B. Si rileva che la menzionata decisione è stata intimatata al ricorrente il 16 luglio 2004; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto infruttuosamente prima del 1° settembre 2004, data in cui l'insorgente ha inoltrato il proprio gravame.
Pertanto il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 25 agosto 2004 inoltrato da RI1 è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a:
I
Il presidente: Il segretario: