Fine Upheld for Defective Tires Despite Owner's Detention
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe reviewing court upheld a fine imposed on an individual for operating a vehicle with two tires lacking sufficient anti-skid grooves, a violation of traffic safety regulations requiring vehicles to be in perfect safety condition with minimum tire tread depth. The appellant, who did not dispute ownership or the defective tire condition, argued against fault based on the vehicle being parked for weeks while they were detained; however, the court reasoned that this did not explain how the vehicle came to be in that location in a defective state, nor did subsequent regularization absolve the owner of prior liability, thus confirming the initial decision as the fine was deemed proportionate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 29 cpv. 1 prima, Art. 273 PP, Art. 272 PP, art. 93 n. 2 LCS; Fine Upheld for Defective Tires Despite Owner's Detention: The appellant, who did not dispute ownership or the defective tire condition, argued against fault based on the vehicle being parked for weeks while they were detained; however, the court reasoned that this did not explain how the vehicle came to be in that location in a defective state, nor did subsequent regularization absolve the owner of prior liability, thus confirming the initial decision as the fine was deemed proportionate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the grounds for the final order dismissing the appeal.
Cited in the grounds for the final order dismissing the appeal, concerning vehicle safety requirements.
Cited in the grounds for the final order dismissing the appeal, concerning minimum tire tread depth.
Cited in the grounds for the final order dismissing the appeal.
Cited in the grounds for the final order, related to the procedure for appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2004.259/AMM 20221/208 · Bellinzona 27 dicembre 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con Paola Belloli-Ducoli in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 29 agosto 2004 presentato da
RI 1 (rappresentato da RA 1 ) contro la decisione n. 20221/208 del 20 agosto 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino;
viste le osservazioni del 14 settembre 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del
20 agosto 2004, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per avere messo in circolazione, il 17 luglio 2004 in territorio di Locarno, “*il veicolo __________con 2 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti*”;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 29 agosto 2004, nel quale postula in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 14 settembre 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 29 cpv. 1 prima frase LCS un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di sicurezza e conforme alle prescrizioni; gli pneumatici devono presentare, su tutta la larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm di profondità (art. 58 cpv. 4 seconda frase OETV);
che chiunque conduce un veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con l'arresto o con la multa (art. 93 n. 2 prima frase LCS); la stessa pena è comminata al detentore o a colui che è responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del veicolo, se tollera intenzionalmente o per negligenza l’uso di un veicolo che non è conforme alle prescrizioni (seconda frase);
che per la messa in circolazione di un veicolo a motore con *uno* pneumatico difettoso, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.– (infrazione n. 502.1);
che la Sezione della circolazione rimprovera al multato, come detto, di avere "*messo in circolazione il veicolo __________con 2 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti*" (decisione impugnata; cfr. anche il rapporto di contravvenzione del 18 luglio 2004);
che l’insorgente non nega di essere detentore dell’automobile in rassegna, né contesta lo stato difettoso degli pneumatici;
che a suo avviso, non si può tuttavia “*parlare di intenzionalità tanto meno di negligenza*” (ricorso, punto 4), giacché il veicolo “*era parcheggiato da diverse settimane in via __________ a Locarno*” (punto 1) ed egli “*si trovava in stato di arresto presso le pretoriali di Bellinzona e quindi impossibilitato a cambiare i copertoni del proprio veicolo*” (punto 2);
che l'accertamento del reato con il veicolo “*parcheggiato da diverse settimane*” e in assenza dell’interessato, contrariamente al suo parere, non consente in concreto di sovvertire la decisione impugnata: non è dato infatti di vedere come l'automobile sia potuta giungere in loco senza aver circolato nel suo stato difettoso, né l'interessato pretende – per avventura – che essa vi sia stata condotta altrimenti;
che la possibile regolarizzazione successiva del veicolo (ricorso, punto 2 seconda frase) non basta altresì – con ogni evidenza – a esimere l'insorgente dalla pena, e ciò a prescindere dal fatto ch'egli avesse "*sempre mantenuto in buono stato la sua autovettura*” (ricorso, loc. cit.);
che la multa inflitta, per finire, è proporzionata all'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso, sprovvisto di buon diritto, deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;
per questi motivi, visti gli art. 29 e 93 n. 2 LCS; 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).