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30.2004.227 • PP TI 30.2004.227 Generato dall'IA

Administrative Fine for Late Civil Status Notification Upheld Despite Financial Hardship

Numero d'incarto 30.2004.227
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An administrative office imposed a fine for the late notification (over five months late) of a change in civil status, which the appellant challenged primarily on grounds of severe financial and health difficulties. The court dismissed the appeal, reasoning that while the initial fine was deemed appropriate to the offense and circumstances, the precarious financial situation of the appellant did not legally exempt them from the mandatory 30-day notification requirement for changes in civil status stipulated by the relevant regulations concerning foreigners.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 24 RLaLPS-CE, Art. 12 LaLPS, Art. 15 LPContr, art. 24 RLaLPS-CE/AELS; Administrative Fine for Late Civil Status Notification Upheld Despite Financial Hardship: The court dismissed the appeal, reasoning that while the initial fine was deemed appropriate to the offense and circumstances, the precarious financial situation of the appellant did not legally exempt them from the mandatory 30-day notification requirement for changes in civil status stipulated by the relevant regulations concerning foreigners.

Parole chiave

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stato civile motivi di rigore mutamento delle circostanze notificazione viziata disdetta tardiva posizioni amministrative del funzionario Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.
Art. 12 LPContr
4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
Art. 24 RLaLPS-CE
che l'autorità di primo grado rimprovera alla multata di avere contravvenuto all'art. 24 RLaLPS-CE/AELS presentando tardivamente – il 25 marzo 2004, all'ufficio regionale stranieri di Lugano – una domanda di modifica dello stato civile avvenuta il 27 ottobre 2003;
Art. 12 LaLPS
Cited as part of the legal basis supporting the decision to reject the appeal and confirm the penalty.
Art. 15 LPContr
Cited in the final orders as the basis for imposing court costs (tassa di giustizia e spese) following the rejection of the appeal.
art. 24 RLaLPS-CE/AELS
Cited as part of the legal basis supporting the decision to reject the appeal and confirm the penalty for late notification.
art. 38 RLaLPS-CE/AELS
Cited as part of the legal basis supporting the decision to reject the appeal and confirm the penalty.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 12 LaLPS

Cited as part of the legal basis supporting the decision to reject the appeal and confirm the penalty.

art. 24 RLaLPS-CE/AELS

Cited as part of the legal basis supporting the decision to reject the appeal and confirm the penalty for late notification.

art. 38 RLaLPS-CE/AELS

Cited as part of the legal basis supporting the decision to reject the appeal and confirm the penalty.

art. 15 LPContr

Cited in the final orders as the basis for imposing court costs (tassa di giustizia e spese) following the rejection of the appeal.

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Testo completo

Incarto n. 30.2004.227/AMM 04 1066/709 · Bellinzona 24 settembre 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 26 luglio 2004 presentato da

________ contro la decisione n. 04 1066/709 del 16 luglio 2004 emessa dl'Ufficio giuridico della _CRTE1 letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che l'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del 16 luglio 2004, ha inflitto a ________ una multa di fr. 50.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per avere presentato tardivamente – il 25 marzo 2004, all'ufficio regionale stranieri di Lugano – una domanda di modifica dello stato civile avvenuta il 27 ottobre 2003;

che ______ è insorta contro tale risoluzione con un ricorso del 26 luglio 2004 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;

che non sono state chieste osservazioni all'Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 24 RLaLPS-CE/AELS il cambiamento d'indirizzo, di nazionalità, la modifica del cognome e del nome, il trasferimento in un altro Comune o Cantone, la partenza per l'estero, ogni e qualsiasi modifica dello stato civile o composizione familiare (segnatamente matrimonio, nascita, adozione, divorzio, ricongiungimento familiare) devono essere notificati entro 30 giorni all'Ufficio degli stranieri competente;

che le infrazioni alle disposizioni cantonali in materia di persone straniere sono punite dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, con la multa sino a fr. 2000.– (art. 12 LaLPS e 38 RLaLPS-CE/AELS);

che l'autorità di primo grado rimprovera alla multata di avere contravvenuto all'art. 24 RLaLPS-CE/AELS presentando tardivamente – il 25 marzo 2004, all'ufficio regionale stranieri di Lugano – una domanda di modifica dello stato civile avvenuta il 27 ottobre 2003;

che l'insorgente non nega di avere commesso l'infrazione, il ricorso esaurendosi nelle seguenti argomentazioni:

"*Con la presente confermo quanto dichiarato nella mia lettera precedente del 3 maggio '04. Inoltre sempre per motivi del mio stato di salute e delle cure costosissime non riesco nemmeno a far fronte alla franchigia della cassa malati e alle partecipazioni. In tale caso l'ultima mia preoccupazione e il decreto di multa.*

*Vorrei risparmiare ulteriori sprechi sia a me che a voi, in quanto avviare una pratica giudiziaria nei miei confronti avrebbe la stessa conclusione considerando il fatto della mia situazione finanziaria*";

che la precaria situazione finanziaria allegata dalla ricorrente non la esimeva tuttavia, con ogni evidenza, dal dovere di notificare entro 30 giorni il cambiamento del proprio stato civile, e ciò – contrariamente a quanto lascia intendere l'interessata nelle evocate osservazioni del 3 maggio 2004 – a prescindere dagli oneri addebitatile in seguito a una precedente domanda di modifica dell'indirizzo, così come da future spese inerenti ad altri cambiamenti personali e rinnovi di permesso;

che nulla induce pertanto a scostarsi dalla decisione impugnata, la multa inflitta essendo altresì adeguata all'infrazione commessa e alle circostanze del caso specifico, rettamente commisurata al grado di colpa dell'insorgente, alla sua situazione finanziaria e contenuta nei limiti di legge;

che il ricorso deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,

visti gli art. 12 LaLPS; 24 e 38 RLaLPS-CE/AELS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La segretaria: