Traffic Fine Appeal for Obstruction in Narrow Passage
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a traffic fine of 80 Swiss Francs, plus costs, issued for stopping a vehicle in a narrow passage in a manner that obstructed traffic, contrary to traffic regulations concerning stopping in narrow passages. The court rejected the appeal because the appellant failed to present circumstances sufficient to refute the police officer's clear factual findings, as the appellant essentially admitted to having caused an obstruction by trying "not to contribute to creating further blockages," leading the court to conclude with no reasonable doubt that the offense was committed and confirming the initial fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 37 cpv. 2 prima, Art. 18 cpv. 2 lett. b ONC, Art. 15 LPContr, Art. 273 PP; Traffic Fine Appeal for Obstruction in Narrow Passage: The court rejected the appeal because the appellant failed to present circumstances sufficient to refute the police officer's clear factual findings, as the appellant essentially admitted to having caused an obstruction by trying "not to contribute to creating further blockages," leading the court to conclude with no reasonable doubt that the offense was committed and confirming the initial fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final order as the basis for confirming the original decision regarding the prohibition of stopping where it causes obstruction.
Cited in the final order as the basis for confirming the original decision regarding the penalty for violating traffic rules.
Cited in the final order as the basis for confirming the original decision regarding the prohibition of stopping in narrow passages.
Cited in the final order as the legal basis for imposing court costs and fees following the rejection of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2004.215/AMM 15809/206 · Bellinzona 23 settembre 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con _______ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 14 luglio 2004 presentato da
___________ contro la decisione n. 15809/206 del 9 luglio 2004 emessa d_CRTE1 viste le osservazioni del 28 luglio 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 9 luglio 2004, ha inflitto a ________ una multa di fr. 80.–, addebitandogli inoltre oneri processuali di complessivi fr. 30.–, per essersi fermato – il 14 novembre 2003 in territorio di Cureglia – "*con il veicolo _______ in un passaggio stretto*";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 37 cpv. 2, 90 n. 1 LCS e 18 cpv. 2 lett. b ONC;
che ________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 14 luglio 2004 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 28 luglio 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 37 cpv. 2 prima frase LCS è vietato fermarsi o sostare dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o di pericolo alla circolazione; l'art. 18 cpv. 2 lett. b ONC concreta la predetta norma vietando la fermata volontaria – fra l'altro – nei passaggi stretti;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che per la fermata in un passaggio stretto l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 80.– (infrazione n. 205);
che la Sezione della circolazione rimprovera al multato, come detto, di essersi fermato "*con il veicolo ______ in un passaggio stretto*";
che la decisione impugnata fonda sui seguenti accertamenti dell'agente denunciante (rapporto di contro osservazioni dell'8 giugno 2004):
"● *La sera del 14.11.04 ero di servizio unitamente al collega di Comano per il servizio notturno intercomunale.*
[…]
● *Di passaggio, durante la ronda, scendendo da Porza arrivati all'altezza delle vetture parcheggiate sul lato sinistro, compresa la vettura del __ , non si è potuto transitare, in quanto lo spazio era insufficiente, e sul lato destro esiste un canale per il recupero dell'acqua piovana a forma di 'mezza luna'. Si fa rimarcare che quella sera su tutto il tratto che porta verso la strada cantonale era intasata di vetture. (Vedi documentazione con planimetria allegata).*
● A seguito di questo si è dovuti ritornare in retromarcia e ritornare da Porza
[…]";
che il ricorrente fa valere quanto segue:
"*non è mia abitudine contestare il lavoro fatto da chi con impegno e sempre maggiore difficoltà, cerca di fare funzionare le cose sul territorio.*
*In questa occasione devo però segnalare una discordanza di posizioni.*
*Da parte mia confermo (vedi allegato) che la descrizione così come rappresentata dall'agente non è perfettamente quella della sera del 14 novembre 2003.*
*La strada di allora (tutta in rifacimento per i lavori sulla cantonale), non aveva queste caratteristiche e gli spazi erano ben maggiori.*
*Nessuna identificazione chiara aiutava la comprensione dell'importanza comunale di questa strada sterrata (questo ancora oggi).*
*Avevo chiesto un sopralluogo e con molta cortesia il sig _______ dell'ufficio giuridico, mi ha segnalato che di transito nella zona ha valutato alcuni aspetti. Anche per lui la strada (di oggi) sterrata sembra più un accesso di campagna. Non facile dedurre l'importanza segnalata dal denunciante.*
*Per questo confermo quanto scritto in precedenza e cioè che non ritengo di dovere subire questa contravvenzione*";
che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che il ricorrente, in concreto, non evoca circostanze suscettibili di confutare gli accertamenti di polizia, ove solo si consideri ch'egli neppure esclude di avere impedito con la propria auto il transito del veicolo dell'agente denunciante, sostenendo anzi di avere solo "cercato *di non contribuire nel creare ulteriori blocchi*" (osservazioni al rapporto di polizia 8 giugno 2004, cui il ricorso rinvia);
che le argomentazioni del multato non consentono in definitiva di scostarsi dalla chiara e lineare descrizione dei fatti resa dall'agente, il quale non aveva del resto motivo di esporre circostanze inveritiere, né tanto meno di imputare indebitamente al ricorrente un intasamento della strada per sole colpe altrui;
che in siffatte evenienze, questo giudice non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che l'insorgente ha commesso l'infrazione rimproveratagli;
che a ragione la Sezione della circolazione gli ha quindi inflitto una multa di fr. 80.–, pari a quella sancita dal predetto elenco sulle multe disciplinari, con i relativi oneri processuali;
che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 37 cpv. 2, 90 n. 1 LCS e 18 cpv. 2 lett. b ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).