Employer Liability for Hiring Unlicensed Foreign Worker
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn employer appealed a fine imposed for hiring a third-country national as a waiter/bartender between February and August 2003 without the necessary work permit, as the employee only possessed an annual residence permit for employment with a different employer. The court rejected the appeal, reasoning that the employer violated the law by failing to verify the employee's authorization for that specific job, regardless of the employer's alleged misunderstanding based on the employee's marriage to a citizen or the concurrent payment of social contributions and taxes, as liability for violations of alien police law extends to negligence, and the penalty was deemed proportional to the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 cpv. 3 LDDS, Art. 4 LPContr, Art. 29 OLS, Art. 23 cpv. 6 LDDS, Art. 10 cpv. 1 OLS, Art. 333 cpv. 3 CP; Employer Liability for Hiring Unlicensed Foreign Worker: The court rejected the appeal, reasoning that the employer violated the law by failing to verify the employee's authorization for that specific job, regardless of the employer's alleged misunderstanding based on the employee's marriage to a citizen or the concurrent payment of social contributions and taxes, as liability for violations of alien police law extends to negligence, and the penalty was deemed proportional to the offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision concerns the illegality of employing a non-domiciled foreigner without the required authorization, which is the core issue leading to the confirmation of the administrative decision.
This provision specifies the penalty (fine) for the contraventions of foreign police law, justifying the initial fine upheld by the court.
This provision was cited in the section preceding the orders as part of the legal basis for the initial decision regarding employment restrictions.
This provision concerns the employer's duty to verify the worker's authorization to be employed, which was central to rejecting the appeal.
This provision regulates the requirement for a permit to change employment, which formed part of the legal framework for the initial offense.
This procedural article was cited as the basis for imposing court costs ('tassa di giustizia e spese dell'attuale giudizio') following the rejection of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2004.212/AMM 04 976/703 · Bellinzona 16 settembre 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 13 luglio 2004 presentato da
____________ (difeso dall'___________) contro la decisione n. 04 976/703 del 25 giugno 2004 emessa d_CRTE1 viste le osservazioni del 21 luglio 2004 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del 25 giugno 2004, ha inflitto a ________ una multa di fr. 600.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 30.–, per avere impiegato in qualità di cameriere-barista presso il ristorante_________, dal 1° febbraio al 25 agosto 2003, "*il cittadino stati terzi________, 1975, sprovvisto del permesso … che gli consentisse di svolgere detta attività*", essendo "*al beneficio di un permesso di dimora annuale, per occuparsi presso altro datore di lavoro*" (decisione citata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del 15 aprile 2004);
che la decisione è stata emessa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6, 10 cpv. 1 e 29 cpv. 1 OLS;
che ________ è insorto contro tale risoluzione con un ricorso del 13 luglio 2004 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio o quanto meno, in subordine, una riduzione della multa a fr. 50.– e degli oneri di primo grado a complessivi fr. 20.–;
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 21 luglio 2004, propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che non è il caso di disporre l'auspicato "*contraddittorio con il signor ________*", giacché l'interessato ha avuto ampia facoltà di esprimersi nel ricorso e non è dato di vedere – né egli spiega – in che modo siffatto "*contraddittorio*" sia suscettibile di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio;
che per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò;
che giusta l'art. 29 OLS lo straniero necessita altresì di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone (prima frase), il quale è rilasciato unicamente su preavviso dell'autorità cantonale preposta al mercato del lavoro (seconda frase);
che le contravvenzioni alle predette disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2000.–; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS);
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, come si è detto, rimprovera al multato di avere impiegato – dal 1° febbraio al 25 agosto 2003 – un cittadino extracomunitario sprovvisto di regolare autorizzazione, giacché al beneficio di un permesso di dimora annuale "*per occuparsi presso altro datore di lavoro*";
che il ricorrente non nega la fattispecie ravvisata dall'autorità di primo grado, ma si duole anzitutto di aver agito in base a un equivoco, l'impiegato essendo "*sposato con una cittadina elvetica*" e l'ufficio stranieri avendo riferito al datore di lavoro come ciò conferisse al lavoratore "*un diritto ad ottenere un permesso di lavoro*" (ricorso, punti 2 e 4);
che sempre stando all'insorgente, la sua buona fede è ravvisabile anche "*laddove è pacifico che erano stati regolarmente pagati gli oneri sociali e le relative imposte*" (ricorso, punto 5);
che tali giustificazioni non consentono tuttavia di scostarsi dalla decisione impugnata, ove solo si consideri come il datore di lavoro non deve impiegare uno straniero senza essersi preventivamente assicurato che il lavoratore è autorizzato ad assumere l'occupazione (art. 10 cpv. 1 OLS);
che le eventuali assicurazioni dell'autorità circa il diritto del lavoratore "*ad ottenere un permesso di lavoro*" non esimevano pertanto il multato, contrariamente al suo parere, dal dovere di verificare l'effettivo rilascio del permesso;
che le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono del resto punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP);
che la prima censura è destinata pertanto all'insuccesso;
che neppure giova all'interessato lamentare una violazione del principio *ne bis in idem* da parte dell'autorità amministrativa, per avergli già inflitto una multa "*a seguito dell'omissione della notifica della cessazione del rapporto di impiego*" (ricorso, punti 1 e 3);
che l'inosservanza di questo principio presuppone infatti, fra l'altro, l'esistenza di più procedimenti penali diretti a reprimere il medesimo comportamento illecito (cfr. DTF 121 II
270 consid. 5 a e b, con richiami di dottrina e di giurisprudenza);
che tale evenienza non si verifica lontanamente in concreto, l'attuale procedura essendo diretta contro l'impiego di uno straniero senza autorizzazione e l'altra – come ammesso dallo stesso ricorrente – contro l'omessa notifica della cessazione del rapporto di lavoro (ricorso, punto 1);
che il ricorso si rivela dunque anche sotto questo profilo destituito di fondamento;
che l'insorgente ritiene per finire la sanzione esagerata a fronte di "*un'usuale manchevolezza*" (ricorso, punto 4 in fine), commessa in buona fede (punto 5), "*facente seguito ad una precedente contravvenzione di mancata notifica*" e riferita "*al piccolo esercizio pubblico di cui il signor _____ è responsabile*" (punto 6);
che le evocate circostanze non giustificano tuttavia alcuna riduzione della multa, già commisurata dall'autorità di primo grado alle particolarità del caso specifico (decisione impugnata, a metà; cfr. anche osservazioni del 21 luglio 2004, punto 5), come pure proporzionata all'entità del reato, al grado di colpa dell'interessato e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che neppure presta fianco a critiche l'addebito al multato di una tassa di giustizia di fr. 200.– e di spese per fr. 30.–, al cui riguardo la Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha ecceduto o abusato del suo potere d'apprezzamento;
che il ricorso – infondato in ogni suo punto – deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese dell'attuale giudizio (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 e 23 LDDS; 6,
10 cpv. 1 e 29 cpv. 1 OLS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 50.– sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).