Traffic Violation Appeal Due to Failure to Transmit Objections
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a traffic violation fine imposed for using a handheld telephone while driving, asserting they had submitted objections to the initial violation report which the traffic authority subsequently failed to include when forwarding the case for a final decision, citing an administrative oversight. The court upheld the appeal and annulled the decision because the failure of the police to transmit the appellant's timely observations to the traffic authority violated the right to be heard, though the court noted that such a violation only renders the decision voidable, allowing the departmental authority to resume the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 29 Cost, art. 1 segg. LPContr; Traffic Violation Appeal Due to Failure to Transmit Objections: The court upheld the appeal and annulled the decision because the failure of the police to transmit the appellant's timely observations to the traffic authority violated the right to be heard, though the court noted that such a violation only renders the decision voidable, allowing the departmental authority to resume the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final preamble as the constitutional basis for the decision, which ultimately annuls the challenged ruling due to a violation of the right to be heard.
Cited in the final preamble as the procedural basis governing the traffic contravention procedure, relevant to the decision to accept the appeal.
Cited in the reasoning section (1.) as the basis for receiving the appeal as admissible.
Cited in the reasoning section (1.) as the basis for judging the appeal based on the existing case files.
Testo completo
Incarto n. 30.2004.21/KRM 976/203 · Bellinzona 23 febbraio 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 30 gennaio 2004 presentato da
__________ __________, domiciliato a __________, Via __________, contro la decisione __________ 2004 n. ______/____ emessa dalla Sezione della circolazione, __________, viste le osservazioni 19 febbraio 2004 presentate dalla Sezione della circolazione, __________, letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. Con decisione 16 gennaio 2004 la Sezione della circolazione ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 100.-, oltre una tassa di giustizia di fr. 20.- ed alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
*"Ha circolato con il veicolo* __________ *impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo "mani libere"."*
Fatti accertati il 15 settembre 2003 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCS; 3 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia il ricorrente è insorto davanti alla Pretura penale chiedendone l'annullamento.
Afferma che, contrariamente a quanto riportato nella decisione impugnata, egli ha contestato gli addebiti mossigli il 29 ottobre 2003 nel rapporto di contravvenzione.
Delle ulteriori giustificazioni si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
C. La Sezione della circolazione si astiene dal formulare osservazioni e lascia a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base agli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2. Il 16 settembre 2003 la Polizia comunale di __________ ha avviato la procedura disciplinare nei confronti dell'insorgente, assegnandogli un termine di 30 giorni per il pagamento.
Il 29 ottobre 2003 la stessa Polizia comunale di __________, in difetto di pagamento, ha avviato la procedura ordinaria, notificando al ricorrente il rapporto di contravvenzione e assegnandogli un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni con l'avvertenza che, trascorso tale termine, la documentazione sarebbe stata trasmessa alla Sezione della circolazione per l'emanazione della decisione.
Il 7 novembre 2003 __________ __________ ha inoltrato le sue osservazioni. La Polizia comunale di __________, dopo averle esaminate, ha confermato il rapporto di contravvenzione e ha assegnato al ricorrente un termine di riflessione al 29 novembre 2003.
Scaduto infruttuoso il termine ha trasmesso il rapporto di contravvenzione alla Sezione della circolazione senza allegare le osservazioni dell'insorgente.
3. La Polizia comunale di __________ha ammesso di aver ricevuto le osservazioni 7 novembre 2003 e le ha allegate alle contro osservazioni 16 febbraio 2004 formulate su richiesta 11 febbraio 2004 della Sezione della circolazione.
Essa ha giustificato la mancata trasmissione assieme al rapporto di contravvenzione con un disguido.
Ad ogni modo la Sezione della circolazione non ha potuto tenerle in considerazione per l'emanazione della propria decisione. Ciò è contrario al principio della buona fede, poiché il ricorrente poteva legittimamente ritenere che le contestazioni da lui sollevate in precedenza sarebbero state esaminate dall'autorità giudicante.
4. E' indubbio che la mancata trasmissione delle osservazioni 7 novembre 2003 viola il diritto di essere sentito del ricorrente e che la Sezione della circolazione si è pronunciata senza tener conto delle eccezioni da lui formulate.
Tale violazione comporta unicamente l'annullabilità dell'avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).
Stando così le cose la decisione va annullata. Rimane ovviamente salva e riservata all'autorità dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento contravvenzionale.
Il ricorso va pertanto accolto. Visto l'esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
per questi motivi visti gli art. 29 Cost., 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione __________ 2004, n. _____/_____, della Sezione della circolazione è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, __________, __________ __________, __________,
Il presidente La segretaria