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30.2004.202 • PP TI 30.2004.202 Generato dall'IA

Managerial Misconduct Fine Appeal

Numero d'incarto 30.2004.202
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed a fine and associated fees imposed for irregular and inconsistent management of a public establishment between 1999 and 2003, claiming health issues limited their presence to at least four hours daily during certain recent months, which was managed by a substitute. The court rejected the appellant's contentions regarding their compliance and the sufficiency of their salary, noting the inherent gravity of a manager failing in their duty to ensure the proper functioning and oversight of the establishment, yet exceptionally reduced the fine from 3000 to 2000 and adjusted the first instance judicial fees due to the appellant's precarious personal and financial situation.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 82 cpv. 1 RLEs, Art. 53 cpv. 2 LEsPub, Art. 53 cpv. 1 LEsPub, Art. 81 RLEsPub; Managerial Misconduct Fine Appeal: The court rejected the appellant's contentions regarding their compliance and the sufficiency of their salary, noting the inherent gravity of a manager failing in their duty to ensure the proper functioning and oversight of the establishment, yet exceptionally reduced the fine from 3000 to 2000 and adjusted the first instance judicial fees due to the appellant's precarious personal and financial situation.

Parole chiave

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irregolarità finanziarie multe disciplinari indennità di gestione ricorso del personale licenziamento abusivo infrazione commessa nell'azienda Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, sicché il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.
Art. 12 LPContr
4 LPContr, sicché il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
Art. 82 cpv. 1 RLEs
che il gerente è tenuto per principio a svolgere la sua attività a tempo pieno, in un unico esercizio, in proprio o per conto del gestore (art. 82 cpv. 1 RLEs­Pub, cui l'art.
Art. 53 cpv. 2 LEsPub
1 RLEs­Pub, cui l'art. 53 cpv.
Art. 53 cpv. 1 LEsPub
1 RLEs­Pub, cui l'art. 53 cpv.
Art. 81 RLEsPub
1 LEsPub); con la sua presenza, egli assicura il buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista, curando in particolare l'istruzione del personale, i rapporti con la clientela, l'ordine, la quiete, l'igiene e la pulizia (art. 81 RLEsPub);
Art. 66 cpv. 1 prima
che per l'art. 66 cpv. 1 prima frase LEsPub, le infrazioni alle predette disposizioni sono punite con una multa da fr.
Art. 66 cpv. 2 lett. a LEsPub
10 000.–; sono punibili, fra gli altri, il gerente e il suo rappresentante (art. 66 cpv. 2 lett. a LEsPub);
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 37 cpv. 1, 53, 66 LEsPub

These articles form the basis for the initial sanction imposed for irregular management, which the court partially upheld/modified.

art. 80, 81 e 82 RLEsPub

These articles concern the duties and responsibilities of the manager, forming part of the legal framework for the initial decision being reviewed.

art. 1 segg. LPContr

These procedural articles define the jurisdiction and admissibility rules applied to the appeal, supporting the decision to partially admit the appeal.

art. 1 segg. LPContr

These procedural articles concerning the appeal proceedings are referenced in the final ruling regarding the admission of the appeal.

art. 1 segg. LPContr

These procedural articles govern the costs of the current judgment, which the court explicitly decided not to levy.

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Testo completo

Incarto n. 30.2004.202/AMM 1780 · Bellinzona 10 settembre 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con ________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 30 giugno 2004 presentato da

_______ contro la decisione n. (401) 04 163/804 dell'11 giugno 2004 emessa d _CRTE1 viste le osservazioni del 9 luglio 2004 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione dell'11 giugno 2004, ha inflitto a _______ una multa di fr. 3000.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 80.–, per avere svolto – dal giugno 1999 al luglio 2003 – una "*gerenza irregolare ed incostante … presso il Bar __________*";

che _________ è insorto contro tale risoluzione con un ricorso del 30 giugno 2004, in cui postula in sostanza l'annullamento o una riduzione della multa, così come l'esenzione dal pagamento degli oneri processuali di entrambi i gradi di giudizio;

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 9 luglio 2004, propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e consideratoin diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, sicché il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che il gerente è tenuto per principio a svolgere la sua attività a tempo pieno, in un unico esercizio, in proprio o per conto del gestore (art. 82 cpv. 1 RLEs­Pub, cui l'art. 53 cpv.

2 LEsPub rinvia);

che il gerente è responsabile dell'igiene, dell'ordine, della quiete e della tutela del buon costume nell'esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze (art. 53 cpv. 1 LEsPub); con la sua presenza, egli assicura il buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista, curando in particolare l'istruzione del personale, i rapporti con la clientela, l'ordine, la quiete, l'igiene e la pulizia (art. 81 RLEsPub);

che per l'art. 66 cpv. 1 prima frase LEsPub, le infrazioni alle predette disposizioni sono punite con una multa da fr. 50.– a fr. 10 000.–; sono punibili, fra gli altri, il gerente e il suo rappresentante (art. 66 cpv. 2 lett. a LEsPub);

che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione rimprovera al multato – in applicazione degli art. 37 cpv. 1,

53 e 66 LEsPub; 80, 81 e 82 RLEsPub – di avere svolto – dal giugno 1999 al luglio 2003 – una "*gerenza irregolare ed incostante … presso il Bar _______*" (risoluzione impugnata, con rinvio all'intimazione di contravvenzione del 19 aprile 2004);

che l'insorgente si duole, in sintesi, di avere sempre adempiuto i propri doveri di gerente; egli è stato invero costretto per motivi di salute a ridurre la sua presenza nell'esercizio pubblico ad "*almeno 4 ore giornaliere*", ma solo nel "*mese di agosto 2003 e nei 5-6 mesi precedenti*" (ricorso, pag. 2 verso l'alto);

che il ricorrente sottolinea altresì di non avere trascurato la gestione dell'esercizio pubblico neppure durante il periodo di presenza ridotta, la sua parziale inabilità essendo stata del resto supplita dalla rappresentante del gestore senza che si siano verificati inconvenienti di sorta e potendo egli – per ogni evenienza – recarsi immediatamente sul posto di lavoro sito a pochi isolati dalla propria abitazione;

che sempre stando all'insorgente, dal proprio salario di fr. 1000.– mensili non si può desumere alcuna violazione dell'obbligo di presenza, trattandosi "*di un importo considerato adeguato dalla _____ SA, tenuto conto della zona in cui è situato l'esercizio pubblico (fuori dal centro-città, dove vi è un'altissima concentrazione di bar e senza parcheggi riservati), delle sue ridotte dimensioni, e delle limitate possibilità finanziarie dello stesso datore di lavoro*" (ricorso, pag.

3 verso l'alto);

che l'interessato ritiene per finire la sanzione pecuniaria e la tassa di giustizia – comunque sia – non commisurati al caso concreto, donde la richiesta formulata in subordine volta a "*una massiccia riduzione della multa e l'esenzione della tassa di giustizia di 1a istanza*" (ricorso, pag. 3 nel mezzo e verso il basso);

che in concreto il gerente, sentito dalla polizia il 29 agosto 2003, ha riconosciuto di essere "*presente nell'esercizio pubblico a orari alternati, con almeno quattro ore giornaliere*" (cfr. il relativo verbale d'interrogatorio, risposta 2);

che contrariamente al parere del ricorrente, dalla predetta deposizione – credibile poiché resa spontaneamente il giorno dopo il controllo di polizia – non si desume affatto una riduzione della presenza limitata ai problemi di salute (verbale, risposta 3), ma una gerenza parziale generalizzata, attinente alle proprie mansioni contrattuali di "*controllo della cantina e … comande di merce*" (risposta 2);

che l'argomentazione dell'insorgente risulta per altro contraddittoria, laddove egli adduce di avere svolto un'attività ridotta nel "*mese di agosto 2003 e nei 5-6 mesi precedenti*" (ricorso, pag. 2 verso l'alto) dopo avere sostenuto davanti all'autorità di primo grado come la riduzione dell'orario sarebbe cominciata solo l'11 agosto 2003 (cfr. osservazioni del 10 maggio 2004 al rapporto di contravvenzione, con riferimento all'allegata dichiarazione 26 settembre 2003 del gestore);

che a ragione la Sezione dei permessi e dell'immigrazione sottolinea del resto, nelle sue osservazioni del 9 luglio 2004, come un gestore che assicuri una regolare presenza nell'esercizio pubblico non possa ragionevolmente percepire un salario di soli fr. 1000.– mensili;

che le doglianze ricorsuali si rivelano in definitiva, sotto questi aspetti, sprovviste di buon diritto;

che le violazioni commesse dal ricorrente rivestono per il resto un'indubbia gravità: la conduzione di un bar senza la regolare presenza del gerente – responsabile del "buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista" (art. 81 RLEsPub) – può comportare rischi per la clientela e per l'ordine pubblico in genere;

che ciò vale a prescindere dai problemi di salute allegati dal ricorrente, dalla presenza sostitutiva del rappresentante del gestore "*senza che vi sia stato alcun inconveniente*" (ricorso, pag. 2 in fondo) e dall'asserita possibilità per l'interessato di recarsi "*in breve tempo … sul posto*" in caso di bisogno (ricorso, pag. 3 in alto);

che la multa inflitta dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione appare quindi – di per sé – giustificata;

che neppure presta fianco a critiche l'addebito al multato di una tassa di giustizia di fr. 500.– e di spese per fr. 80.–, al cui riguardo l'autorità di primo grado non ha lontanamente ecceduto o abusato del suo potere d'apprezzamento;

che la precaria situazione finanziaria e personale addotta dal ricorrente giustifica nondimeno – in via eccezionale – di ridurre la sanzione pecuniaria a fr. 2000.–, di adeguare la tassa di giustizia di primo grado (le spese rimanendo invariate) e di soprassedere al prelievo di oneri dell'odierno giudizio;

per questi motivi, visti gli art. 37 cpv. 1, 53, 66 LEsPub; 80, 81 e 82 RLEsPub; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che a ________ è inflitta una multa di fr. 2000.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 300.– e alle spese di fr. 80.–.

2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

3. Intimazione a:

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Il giudice: La segretaria: