Petitioner v. Fine for Seatbelt Violation
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA petitioner appealed a fine of 60 Swiss Francs, plus associated fees, issued for operating a vehicle without wearing a seatbelt, an offense governed by traffic regulations stipulating mandatory seatbelt use in automobiles. The court reasoned that the petitioner did not dispute the factual violation, and the asserted justifications, including psychological stress related to a funeral and prior unverified observations, were legally insufficient to excuse non-compliance with the mandatory safety rule, which applies even in cases of mere forgetfulness; consequently, the appeal was rejected, and the original decision was upheld.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 96 ONC, Art. 15 LPContr, Art. 273 PP, Art. 272 PP; Petitioner v. Fine for Seatbelt Violation: The court reasoned that the petitioner did not dispute the factual violation, and the asserted justifications, including psychological stress related to a funeral and prior unverified observations, were legally insufficient to excuse non-compliance with the mandatory safety rule, which applies even in cases of mere forgetfulness; consequently, the appeal was rejected, and the original decision was upheld.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the concluding section for procedural consequences, leading to the rejection of the appeal and imposition of costs.
Cited as a legal basis (along with others) for the original fine applied, which was confirmed by the court's decision.
Cited as the legal basis requiring the use of safety belts, which justified the initial penalty upheld by the court.
Cited as a legal basis for the original penalty imposed, which the court confirmed.
Cited as a legal basis for the original penalty imposed, which the court confirmed.
Cited as a legal basis for the original penalty imposed, which the court confirmed.
Testo completo
Incarto n. 30.2004.190/AMM 13419/203 · Bellinzona 6 settembre 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con _____ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 15 giugno 2004 presentato da
________ contro la decisione n. 13419 del 4 giugno 2004 emessa d_CRTE1 viste le osservazioni del 23 giugno 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 4 giugno 2004, ha inflitto a ________ una multa di fr. 60.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 30 ottobre 2003 in territorio di Ascona:
*"ha circolato con il veicolo _____ omettendo di allacciarsi con la cintura di sicurezza*";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 57 cpv. 5 lett. a, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCS; 3*a* cpv. 1 e 96 ONC;
che ________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 15 giugno 2004 in cui postula l'annullamento o una riduzione della multa;
che nelle sue osservazioni del
23 giugno 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che secondo l'art. 3*a* cpv. 1 prima frase ONC, nelle automobili il conducente e i passeggeri devono per principio, durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza;
che chiunque viola le disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione penale – con l'arresto o con la multa (art. 96 ONC);
che per l'omissione di allacciare la cintura di sicurezza, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 60.– (infrazione n. 312.1);
che la Sezione della circolazione rimprovera al multato, come si è detto, di avere "*circolato con il veicolo ________ omettendo di allacciarsi con la cintura di sicurezza*";
che l'insorgente non nega di per sé la commissione del reato, il ricorso esaurendosi nelle seguenti argomentazioni:
"[…]*avevo già fatto le mie osservazioni 2 volte non avendo messo le cinture in quanto non stavo bene dovevo recarmi per un funerale e ero sotto stress psicologico, per cui l'ultima cosa che pensavo erano le cinture*;
che riguardo alle asserite osservazioni, invano si cercherebbe nel fascicolo processuale qualsiasi riscontro dell'affermazione del multato, né egli allega – per avventura – copia di siffatte osservazioni;
che nel merito, le ragioni addotte dal ricorrente non giustificano lontanamente l'omissione ravvisata dall'autorità di primo grado, punibile del resto anche se dovuta a mera dimenticanza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCS e 333 cpv. 3 CP);
che a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto all'insorgente per tale reato una multa di fr. 60.–, pari all'importo sancito dal predetto allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari;
che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 57 cpv. 5 lett. a, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCS; 3*a* cpv. 1 e 96 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).