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30.2004.177 • PP TI 30.2004.177 Generato dall'IA

Appeal of Traffic Fine for Parking in Access Lane Upheld

Numero d'incarto 30.2004.177
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed a fine imposed by the traffic administration for parking a truck on an access lane to a truck parking area at a highway customs point, which reportedly caused considerable traffic congestion. The court found the appeal admissible and determined that the appellant’s explanations—that he parked there to handle customs paperwork and that the resulting traffic was already congested due to others—did not create a reasonable doubt regarding the violation described by the reporting agent. Therefore, the court upheld the original decision imposing the fine, concluding that the violation of stopping where a vehicle impedes traffic was proven, although exceptionally, no court fees or expenses were charged for the current judgment.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 37 cpv. 2 LCS, Art. 273 PP, Art. 272 PP, art. 90 n. 1 LCS, art. 1 segg. LPContr; Appeal of Traffic Fine for Parking in Access Lane Upheld: The court found the appeal admissible and determined that the appellant’s explanations—that he parked there to handle customs paperwork and that the resulting traffic was already congested due to others—did not create a reasonable doubt regarding the violation described by the reporting agent. Therefore, the court upheld the original decision imposing the fine, concluding that the violation of stopping where a vehicle impedes traffic was proven, although exceptionally, no court fees or expenses were charged for the current judgment.

Parole chiave

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multa per divieto di sosta area di parcheggio diritto della circolazione stradale addebito di tasse amministrazione delle dogane dubbio ragionevole Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
Art. 37 cpv. 2 LCS
This article establishes the prohibition against stopping or standing where it obstructs traffic, which was the primary legal basis for the initial penalty confirmed in the final order.
Art. 273 PP
Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art.
Art. 272 PP
273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).
art. 90 n. 1 LCS
This article defines the penalty (fine or arrest) for contravening traffic regulations, which was applied in confirming the decision.
art. 1 segg. LPContr
Cited alongside the substantive law provisions in the preamble to the judgment, these articles govern the procedure for the appeal heard by the court.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 37 cpv. 2 LCS

This article establishes the prohibition against stopping or standing where it obstructs traffic, which was the primary legal basis for the initial penalty confirmed in the final order.

art. 90 n. 1 LCS

This article defines the penalty (fine or arrest) for contravening traffic regulations, which was applied in confirming the decision.

art. 1 segg. LPContr

Cited alongside the substantive law provisions in the preamble to the judgment, these articles govern the procedure for the appeal heard by the court.

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Testo completo

Incarto n. 30.2004.177/AMM 11560/290 · Bellinzona 10 settembre 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 27 maggio 2004 presentato da

_________ contro la decisione n. 11560/290 del 14 maggio 2004 emessa d_CRTE1 viste le osservazioni del 15 giugno 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 14 maggio 2004, ha inflitto a _________ una multa di fr. 400.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 5 aprile 2004 in territorio di Chiasso:

*"ha posteggiato l'autocarro (I) _______ su una corsia d'accesso ad un parcheggio per autocarri, situato alla dogana autostradale di chiasso, congestionando in modo considerevole la circolazione sulle normali corsie di marcia*";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 37 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS;

che _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 27 maggio 2004 nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 15 giugno 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

che non è il caso di chiamare a deporre "*gli agenti di Chiasso*" per appurare "*se è vero che io li chiamai per gli stranieri che violavano il confine quella notte*", siffatta circostanza non essendo suscettibile d'influire sull'esito del giudizio;

che per l'art. 37 cpv. 2 LCS, è vietato fermarsi o sostare dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo o di pericolo alla circolazione (prima frase); se possibile, devono essere usati gli appositi parcheggi (seconda frase);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

che la Sezione della circolazione rimprovera al multato di avere *"posteggiato l'autocarro (I) _________ su una corsia d'accesso ad un parcheggio per autocarri, situato alla dogana autostradale di chiasso, congestionando in modo considerevole la circolazione sulle normali corsie di marcia*";

che il rapporto di contravvenzione steso dalla polizia cantonale il 18 aprile 2004 precisa come l'interessato ha "*posteggiato l'autocarro sopramenzionato sulla corsia di accesso al parcheggio commerciale degli autocarri, onde andare ad effettuare il disbrigo delle pratiche doganali. A causa di ciò il traffico sull'autostrada A2, tra la prima uscita autostradale di Chiasso e la dogana si congestionava*";

che siffatta dinamica è stata confermata dall'agente denunciante in un rapporto del 12 giugno 2004 – sul quale il ricorrente ha avuto modo di esprimersi con osservazioni del 22 giugno 2004 – dal quale si evince altresì come il multato "*si recava presso gli sportelli verso le ore 05.20 … lasciando il suo autocarro posteggiato incustodito per circa un'ora e trenta minuti, …*";

che l'insorgente non nega dal canto suo di avere posteggiato l'autocarro nel luogo indicato dalla polizia per recarsi "*alle 05.20 negli uffici doganali*", soggiungendo come "*il ritardo che ho avuto per tornare al camion era dato dai molti colleghi che giustamente erano lì prima di me*" (osservazioni del 22 giugno 2004, in alto);

che egli ritiene nondimeno di avere semplicemente agito come gli altri ("*è usuale per tutti che quando hai finito di fare i documenti allora vai a spostare il camion*"), il traffico essendo per altro "*già congestionato in quanto la fila di camion passava oltre ed arrivava oltre l'area di servizio di Coldrerio*" (osservazioni citate, a metà);

che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

che in concreto, le argomentazioni addotte dal ricorrente non consentono tuttavia di scostarsi dalla chiara e lineare descrizione dei fatti resa dall'agente, il quale non aveva del resto motivo di esporre circostanze inveritiere, né tanto meno di imputare indebitamente un intasamento generalizzato del traffico al solo agire del ricorrente;

che in siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato le dichiarazioni agli atti, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il multato ha commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione;

che la multa inflitta, per finire, è proporzionata all'entità della trasgressione, rettamente commisurata alla colpa dell'insorgente e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata;

che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza dell'insorgente, ma la natura particolare dell'impugnativa giustifica – in via eccezionale – di soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;

per questi motivi, visti gli art. 37 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).