Inadmissibility of Traffic Appeal Due to Failure to Attach Challenged Decisions
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual filed an appeal against two unspecified decisions issued by the Traffic Section, and when the authority requested the necessary attachment of the challenged decisions as required by procedural law, the appellant failed to comply within the granted five-day peremptory deadline. The court ruled that the appeal was inadmissible because it failed to meet the mandatory legal requirement of attaching the impugned decision, a necessary step for the judicial authority to assess admissibility, and consequently imposed a small fee on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 cpv. 4 LPContr, Art. 6 LPContr, Art. 10 cpv. 1 LPContr, Art. 15 LPContr, art. 4 LPContr; Inadmissibility of Traffic Appeal Due to Failure to Attach Challenged Decisions: The court ruled that the appeal was inadmissible because it failed to meet the mandatory legal requirement of attaching the impugned decision, a necessary step for the judicial authority to assess admissibility, and consequently imposed a small fee on the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited in the grounds for the ruling as the basis for declaring the appeal inadmissible due to non-compliance with legal requirements.
This article was cited to justify imposing costs (tassa di giustizia) on the appellant following the rejection of the appeal.
This article was cited in the grounds for the ruling concerning the requirement to attach the contested decision to the appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2004.173/pg · Bellinzona 2 settembre 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso presentato da
contro due decisioni non meglio precisate emesse dalla Sezione della circolazione, Camorino letti ed esaminati gli atti;
consideratoin fatto ed in diritto
1. Il
25 maggio 2004 __________ ha inoltrato ricorso, peraltro datato 10 maggio 2004, contro due decisioni non meglio precisate emesse dalla Sezione della circolazione, Camorino.
2. In data 1°giugno 2004 questa Autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:
*"al ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come previsto dall'art. 4 della Legge di procedura per le contravvenzioni.*
*Richiamato l'art. 6 della legge citata, le viene assegnato un termine perentorio di 5 giorni per produrre la decisione sopra menzionata con la comminatoria che, trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."*
3. Secondo l'art. 4 cpv. 4 LPContr al ricorso dev'essere allegata la decisione impugnata. A sua volta l'art. 6 LPContr prescrive che i ricorsi, i quali non adempiono i requisiti di legge, sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio con la comminatoria dell'irricevibilità. Questa disposizione si applica anche quando è richiesta la produzione di un atto che necessariamente dev'essere allegato al ricorso. La trasmissione della querelata decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere sull'ammissibilità o sull'immediata infondatezza dell'impugnazione (art. 10 cpv. 1 LPContr).
4. Il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuoso il 14 giugno 2004 e il suo ricorso deve di conseguenza essere dichiarato irricevibile.
5. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art.15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr, pronuncia: 1. Il ricorso inoltrato da _________ è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il cancelliere: