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30.2004.172 • PP TI 30.2004.172 Generato dall'IA

Appeal Regarding Dog Chasing Deer During Closed Season

Numero d'incarto 30.2004.172
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The court reviewed an appeal against a decision that found the appellant guilty of letting their dog roam during the closed hunting season, resulting in the dog chasing and severely wounding a doe, which was subsequently killed by a game warden, and which imposed a fine and ordered compensation for damages. The court reasoned that the appellant’s failure to keep the dog leashed constituted negligence, violating hunting regulations, and rejected the defense that the deer would have died anyway from malnutrition, thus upholding the original conviction, the proportional fine of 30 currency units, and the damages payment of 200 currency units, while waiving the costs of the current appeal proceedings due to the case's specific nature.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 41 LCC, Art. 45 LCC, Art. 38 cpv. 1 RALCC, Art. 56 cpv. 1 CO; Appeal Regarding Dog Chasing Deer During Closed Season: The court reasoned that the appellant’s failure to keep the dog leashed constituted negligence, violating hunting regulations, and rejected the defense that the deer would have died anyway from malnutrition, thus upholding the original conviction, the proportional fine of 30 currency units, and the damages payment of 200 currency units, while waiving the costs of the current appeal proceedings due to the case's specific nature.

Parole chiave

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regolamentazione della caccia pagamento dell'ammenda spese di difesa diritto agrario impugnabilità della decisione di rinvio decisione motivata Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.
Art. 12 LPContr
4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
Art. 41 LCC
Cited in the grounds for rejecting the appeal, concerning the punishment for violating hunting laws.
Art. 45 LCC
Cited in the grounds for rejecting the appeal, concerning the obligation to compensate for damages.
Art. 38 cpv. 1 RALCC
Cited in the grounds for rejecting the appeal, concerning the prohibition on letting dogs roam during the closed hunting season.
Art. 56 cpv. 1 CO
che giovi del resto rammentare come il detentore del cane, indipendentemente da ogni responsabilità penale, rimane civilmente tenuto al risarcimento del danno cagionato dall'animale a norma dell'art. 56 cpv. 1 CO;
Art. 15 cpv. 2 LPContr
Cited in the grounds for the decision regarding the allocation of procedural costs, even though costs were ultimately waived.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 41 LCC

Cited in the grounds for rejecting the appeal, concerning the punishment for violating hunting laws.

art. 45 LCC

Cited in the grounds for rejecting the appeal, concerning the obligation to compensate for damages.

art. 38 cpv. 1 RALCC

Cited in the grounds for rejecting the appeal, concerning the prohibition on letting dogs roam during the closed hunting season.

art. 15 cpv. 2 LPContr

Cited in the grounds for the decision regarding the allocation of procedural costs, even though costs were ultimately waived.

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Testo completo

Incarto n. 30.2004.172/AMM 132/2004 · Bellinzona 3 settembre 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 21 maggio 2004 presentato da

_________ contro la decisione n. 132 del 14 maggio 2004 emessa d_CRTE1 viste le osservazioni del 16 giugno 2004 presentate dalla Divisione dell'ambiente;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Divisione dell'ambiente, con decisione del

14 maggio 2004, ha ritenuto _________ colpevole di avere – il 14 marzo 2004 in territorio di____– lasciato "*il proprio cane vagante, razza Drahthaar, in tempo di divieto di caccia, il quale ha rincorso e ferito gravemente un cerbiatto femmina, in seguito abbattuto dal guardacaccia*";

che in applicazione della pena, l'autorità ha inflitto all'interessato una multa di fr. 30.–, gli ha imposto la rifusione del danno pari a fr. 200.– e gli ha addebitato una tassa di giustizia di fr. 20.–;

che _________ è insorto il 21 maggio 2004 contro tale risoluzione, di cui postula in sostanza l'annullamento;

che nelle sue osservazioni del

16 giugno 2004 la Divisione dell'ambiente propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 38 cpv. 1 del regolamento cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (RALCC; RL 8.5.1.1.1), in tempo di divieto di caccia non si possono per principio lasciare vagare cani di qualsiasi specie senza l'autorizzazione dell'Ufficio caccia e pesca;

che chiunque contravviene alla legge cantonale (LCC; RL 8.5.1.1) e alle relative norme di applicazione, intenzionalmente o per negligenza, è punito con una multa fino a fr.

20 000.– (art. 41 LCC), ed è tenuto inoltre al risarcimento del danno (art. 45 LCC);

che la Divisione dell'ambiente rimprovera al multato, come detto, di avere lasciato "*il proprio cane vagante, razza Drahthaar, in tempo di divieto di caccia, il quale ha rincorso e ferito gravemente un cerbiatto femmina, in seguito abbattuto dal guardacaccia*";

che il ricorrente non nega di per sé la fattispecie ravvisata dall'autorità di primo grado, ma si duole – in estrema sintesi – di non avere colpe nella fuga del proprio cane dal guinzaglio e nel conseguente ferimento del cerbiatto;

che sempre stando al multato, il selvatico "*sarebbe morto egualmente anche senza le ferite infertegli dal cane, siccome si trovava in uno stato pietoso di denutrizione …*" a causa della "*mancanza di sostentamento nel periodo critico invernale a cervi, caprioli e camosci da parte delle autorità preposte*" (ricorso, pag. 1 a metà e verso il basso);

che l'insorgente contesta in definitiva l'adempimento dei presupposti soggettivi del reato e si oppone, in ogni caso, alla rifusione dell'asserito danno;

che non si vede tuttavia come il multato possa negare l'esistenza di una seppur lieve negligenza per non aver saputo tenere il proprio cane al guinzaglio, ciò che ha permesso all'animale di vagare e rincorrere la selvaggina in contrasto con l'art. 38 cpv. 1 RALCC;

che la multa di fr. 30.– risulta altresì senz'altro proporzionata all'entità dell'infrazione, rettamente commisurata alla negligenza e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che l'insorgente non può essere seguito neppure laddove assevera che il cerbiatto sarebbe morto, comunque sia, per denutrizione: a prescindere dallo stato di salute dell'animale, esso aveva superato buona parte della stagione invernale e nulla induce a dubitare che avrebbe potuto continuare a vivere se non fosse stato ferito dal cane;

che a ragione la Divisione dell'ambiente ha quindi imposto al multato la rifusione di fr. 200.– a titolo di risarcimento del danno giusta l'art. 45 LCC: tale importo corrisponde anzi soltanto al valore dell'animale morto, anziché vivo (fr. 500.–, pari ai costi prudenziali di reintroduzione del cerbiatto) normalmente fatturato per l'uccisione di analoga selvaggina da parte di animali domestici (cfr. anche le osservazioni 16 giugno 2004 della Divisione dell'ambiente, pag. 1 in basso);

che giovi del resto rammentare come il detentore del cane, indipendentemente da ogni responsabilità penale, rimane civilmente tenuto al risarcimento del danno cagionato dall'animale a norma dell'art. 56 cpv. 1 CO;

che il ricorso – infondato in ogni suo punto – deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;

che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza dell'insorgente (art. 15 cpv. 2 LPContr);

che la natura particolare dell'impugnativa giustifica nondimeno – in via eccezionale – di soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;

per questi motivi, visti gli art. 41, 44 cpv. 2 e 45 LCC; 38 cpv. 1 RALCC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La segretaria: