Appeal Against Fine for Operating Establishment Without Authorization Upheld
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appeal was lodged against a fine imposed for operating a public establishment without the required departmental authorization, based on observations of customer traffic, dirty glasses, and an active cash register at the location of a previously closed restaurant. The court rejected the appeal because the appellant did not dispute the lack of authorization or the facts of activity on the date in question, and the presence of an active cash register strongly suggested commercial activity (sale of drinks for profit) despite the appellant's claim that the people present were merely invited guests at their residence, thus upholding the initial decision as the infraction was proven.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 3 cpv. 1 Les, Art. 15 LPContr, art. 3 Les pubb, art. 28 Les pubb; Appeal Against Fine for Operating Establishment Without Authorization Upheld: The court rejected the appeal because the appellant did not dispute the lack of authorization or the facts of activity on the date in question, and the presence of an active cash register strongly suggested commercial activity (sale of drinks for profit) despite the appellant's claim that the people present were merely invited guests at their residence, thus upholding the initial decision as the infraction was proven.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the concluding section (per questi motivi) for rejecting the appeal and imposing costs.
Cited in the concluding section, this article establishes the requirement for an authorization to operate a public establishment, which the appellant violated.
Cited in the concluding section, this article concerns the required departmental authorization, which the appellant lacked.
Testo completo
Incarto n. 30.2004.157/KRM 04 129/810 · Bellinzona 1 settembre 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con _________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 maggio 2004 presentato da
RI1 contro la decisione 23 aprile 2004 n. (401) 04 129/810 emessa d_CRTE1 viste le osservazioni 24 maggio 2004 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. _CRTE1con decisione 23 aprile 2004 ha inflitto a ____ una multa fr. 500.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:
*"in data 29.06.03 è stato constatato che il Ristorante___________, era aperto malgrado l'assenza della necessaria autorizzazione dell'Ufficio permessi.*
*(andirivieni di persone, bicchieri di birra sporchi sul bancone del bar, cassa registratrice accesa)"*.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 e 28 Les pubb.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Sostiene che il Ristorante _____ non esiste più da ben 3 anni.
C. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2. Per l'art. 3 cpv. 1 Les pubb un esercizio pubblico può essere gestito se:
a) il proprietario dell'immobile è in possesso della patente corrispondente;
b) il gerente è in possesso del certificato di capacità corrispondente e dell'autorizzazione dipartimentale di cui all'art. 28.
Quest'ultima norma prevede che la gestione di un esercizio pubblico è affidata, con decisione dipartimentale, solo ad una persona, attiva in proprio o per conto di terzi, in possesso del certificato di capacità corrispondente al tipo di esercizio pubblico e che abbia un'adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile.
3. L'insorgente non contesta che non vi sia più un'autorizzazione dipartimentale per la gestione dell'esercizio pubblico "_______" e neppure censura che il 29 giugno 2003 vi era un andirivieni di persone nello stabile in cui era ubicato il Ristorante sino al 30 gennaio 2001 e che era stata bevuta della birra da parte di diverse persone.
Sostiene tuttavia, nelle sue osservazioni 23 luglio 2003 all'indirizzo della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, che ella abita in quell'immobile e che lì invita la gente che vuole.
In altre parole assevera che le persone che avevano frequentato il locale non erano clienti, ma persone da lei invitate a casa sua.
4. La versione della ricorrente non è credibile.
Al di là del fatto che appare perlomeno strano che la signora ____ inviti diversa gente a frequentare casa sua come se fosse un bar, non si può non rilevare che la cassa registratrice era accesa. Ciò non può che significare che le consumazioni erano a pagamento. Non sarebbe altrimenti spiegabile che la cassa ad oltre due anni dalla chiusura del Ristorante fosse ancora in uso.
Si deve pertanto concludere che l'insorgente ha venduto bevande a scopo di lucro senza la necessaria autorizzazione dipartimentale. Così facendo ha contravvenuto alle norme in materia.
5*. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 28, 66 Les pubb, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 5 maggio 2004 è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: