Failure to Transmit Objection Leading to Annulment of Traffic Fine
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involves an appeal against a fine imposed for failing to stop at a pedestrian crossing, where the initial objection filed by the appellant to the traffic authority was omitted during the transmission of documents to the appellate body. The court ruled that the administrative body's decision to issue the fine without considering the timely submitted objections violated the appellant's right to be heard, which, while not rendering the decision void, made it annullable, and therefore the initial decision was overturned, reserving the right for the competent authority to restart the contravention procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 29 Cost, art. 1 segg. LPContr; Failure to Transmit Objection Leading to Annulment of Traffic Fine: The court ruled that the administrative body's decision to issue the fine without considering the timely submitted objections violated the appellant's right to be heard, which, while not rendering the decision void, made it annullable, and therefore the initial decision was overturned, reserving the right for the competent authority to restart the contravention procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders for granting the appeal, based on the violation of the right to be heard.
Cited in the final orders in conjunction with Art. 29 Cost. for ruling on the appeal regarding administrative penalties.
Testo completo
Incarto n. 30.2004.156/KRM 10964/203 · Bellinzona 31 agosto 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 4 maggio 2004 presentato da
RI1, contro la decisione 15 marzo 2004 n. 10964/203 emessa d _CRTE1 viste le osservazioni 11 maggio 2004 presentatedalla Sezione della circolazione, Camorino, letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. Con decisione 30 aprile 2004 la Sezione della circolazione ha inflitto a __________ una multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.- per il seguente motivo:
*"alla guida del veicolo _________ ometteva di fermarsi davanti ad un passaggio pedonale sul quale stavano transitando alcuni pedoni".*
Fatti accertati il 15 marzo 2004 in territorio di _______.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 33 cpv. 1, 90 cifra 1 LCSstr; 6 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia la ricorrente è insorta davanti alla Pretura penale chiedendone l'annullamento.
Afferma che, contrariamente a quanto riportato nella decisione impugnata, ella ha contestato gli addebiti che le sono stati mossi il 15 marzo 2004 nell'intimazione di contravvenzione.
Delle ulteriori asserzioni si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
C. La sezione della circolazione lascia a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base dei documenti agli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2. Il 15 marzo 2004 la Polizia comunale di ________ ha intimato all'insorgente una contravvenzione, assegnandole un termine di 30 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte.
Il 20 marzo 2004 __________ ha inoltrato le sue osservazioni, allegando la copia A dell'intimazione di contravvenzione.
Trascorso il termine la Polizia comunale di ________ ha trasmesso alla Sezione della circolazione la copia A e la copia B dell'intimazione di contravvenzione, omettendo tuttavia di allegare le osservazioni della ricorrente.
3. Nelle contro-osservazioni 25 maggio 2004 la Polizia comunale di________, pur resa edotta della contestazione, nulla ha detto in merito alla mancata trasmissione delle osservazioni, tant'è che nelle sue osservazioni 3 giugno 2004 alle contro-osservazioni l'insorgente ha avuto modo di affermare *"speravo di avere anche dei chiarimenti sui motivi per i quali la mia prima opposizione è stata dimenticata o è andata persa"*.
Ad ogni modo la Sezione della circolazione non ha potuto tenere in considerazione le osservazioni 20 marzo 2004 della signora ________ per l'emanazione della propria decisione. Ciò è contrario al principio della buona fede, poiché la ricorrente poteva legittimamente ritenere che le contestazioni da lei sollevate in precedenza sarebbero state esaminate dall'autorità giudicante.
4. E' indubbio che la mancata trasmissione delle osservazioni 20 marzo 2004 viola il diritto di essere sentito della ricorrente e che la Sezione della circolazione si è pronunciata senza tener conto delle eccezioni da lei formulate.
Tale violazione comporta unicamente l'annullabilità dell'avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).
Stando così le cose la decisione va annullata. Rimane ovviamente salva e riservata all'autorità dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento contravvenzionale.
Il ricorso va pertanto accolto. Visto l'esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
per questi motivi visti gli art. 29 Cost., 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione 30 aprile 2004, n. 10964/203, della Sezione della circolazione è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, Camorino, ______________,
Il presidente La segretaria