Owner Liability for Unlicensed Driver Upheld
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a fine imposed for allowing someone without the required driving license to operate their motor vehicle, arguing they had met their legal obligations by merely asking the driver if they possessed a license and citing a personal relationship. The court rejected the appeal, affirming that the initial authority correctly determined the appellant failed to exercise the necessary attention required by law to ensure the driver was licensed, noting that the claimed relationship was tenuous and that the appellant could have demanded to see the license; thus, the original decision and the fine were upheld.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 10 cpv. 2 prima, Art. 95 LCS, Art. 15 LPContr, Art. 273 PP, Art. 272 PP; Owner Liability for Unlicensed Driver Upheld: The court rejected the appeal, affirming that the initial authority correctly determined the appellant failed to exercise the necessary attention required by law to ensure the driver was licensed, noting that the claimed relationship was tenuous and that the appellant could have demanded to see the license; thus, the original decision and the fine were upheld.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles were the substantive basis for upholding the original decision regarding allowing an unlicensed person to drive.
This article was cited in the reasoning section before the dispositive, indicating its application for imposing costs following the rejection of the appeal.
This article was cited in the reasoning as establishing competence, legitimacy, and timeliness, although not explicitly repeated in the operative part, the principles derived from it are procedural prerequisites for the final ruling.
Testo completo
Incarto n. 30.2004.153/AMM 9180/202 · Bellinzona 31 agosto 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 3 maggio 2004 presentato da
RI 1Locarno ( DI 1 ) contro la decisione n. 9180/202 del 16 aprile 2004 emessa dCRTE 1 viste le osservazioni del 10 maggio 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del
16 aprile 2004, ha inflitto a __________ una multa di fr. 200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 17 gennaio 2004 in territorio di __________:
*"ha autorizzato a circolare con la vettura TI __________ una persona sprovvista della richiesta licenza di condurre*";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 10 cpv. 2 e 95 n. 1 cpv. 3 LCS;
che __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 3 maggio 2004 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
10 maggio 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che non è il caso di disporre l'audizione testimoniale postulata dal ricorrente, ove si consideri come il teste in rassegna è già stato sentito dalla polizia e non è dato a divedere – né l'interessato spiega – in che modo una nuova audizione del medesimo sia suscettibile di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio;
che per l'art. 10 cpv. 2 prima frase LCS chi conduce un veicolo a motore deve essere titolare della licenza di condurre;
che chiunque mette un veicolo a motore a disposizione di un conducente del quale sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze, che non è titolare della licenza richiesta è punito con l'arresto o con la multa (art. 95 n. 1 cpv. 3 LCS);
che la Sezione della circolazione rimprovera al multato di avere – in violazione delle predette norme – *"autorizzato a circolare con la vettura TI __________ una persona sprovvista della richiesta licenza di condurre*";
che il ricorrente non nega di per sé la fattispecie ravvisata dall'autorità di primo grado, ma fa valere di aver fatto fronte agli obblighi impostigli dall'art. 95 n. 1 cpv. 3 LCS chiedendo al conducente se fosse in possesso della relativa licenza (ricorso, punto 2);
che l'insorgente contesta per il resto "*ogni obbligo supplementare a suo carico, considerato pure il rapporto di amicizia con quest'ultimo*" (ricorso, punto 3, con riferimento a Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 3ª edizione, n. 2.5 ad art. 95 LCS);
che non giova tuttavia al ricorrente prevalersi del rapporto di amicizia con il conducente, quest'ultimo avendo precisato davanti alla polizia come il multato "*è solo un conoscente che si trovava casualmente al bar*" (verbale del 27 gennaio 2004, pag. 3 risposta 14);
che l'insorgente non poteva neppure accontentarsi, con ogni evidenza, di avere già visto il conducente "*qualche tempo fa, un anno e mezzo circa, in giro con una Mini di colore verde*" (verbale del 4 febbraio 2004, pag. 1 nel mezzo);
che nulla impediva del resto al ricorrente, una volta ottenuta l'assicurazione dal conducente di recare seco la propria licenza, di farsi mostrare tale documento;
che a ragione l'autorità di primo grado rimprovera quindi all'insorgente di non avere prestato tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze per evitare di mettere un veicolo a motore a disposizione di una persona sprovvista della licenza di condurre;
che la multa inflitta, per finire, è proporzionata all'entità della trasgressione, rettamente commisurata alla negligenza dell'interessato e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 10 cpv. 2 e 95 n. 1 cpv. 3 LCS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).