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30.2004.106 • PP TI 30.2004.106 Generato dall'IA

Immigration Fine Jurisdiction Appeal Dismissed

Numero d'incarto 30.2004.106
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual was fined for employing a foreign national as a nanny without the required work permit, which prompted an appeal challenging the imposing authority's jurisdiction, arguing that the offense should be prosecuted under a more serious statutory provision that would transfer competence to the public prosecutor. The court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that the appellant's desire to be subject to the potentially harsher penalty (under the provision they claimed should apply) was unreasonable and lacked any protected interest justifying the procedural change, as the underlying procedure would remain substantially similar in this summary penal matter.

Regesto Legislator

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Art. 45 RLaLPS-extra, art. 1 e segg. LPContr; Immigration Fine Jurisdiction Appeal Dismissed: The court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that the appellant's desire to be subject to the potentially harsher penalty (under the provision they claimed should apply) was unreasonable and lacked any protected interest justifying the procedural change, as the underlying procedure would remain substantially similar in this summary penal matter.

Parole chiave

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incompetenza per materia cittadini stranieri permesso di lavoro allontanamento in diritto degli stranieri istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza riduzione della multa Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 45 RLaLPS-extra
6 LDDS e che pertanto non sarebbe data la competenza della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ma quella del Ministero pubblico, dal momento che l'art. 45 RLaLPS-extra CE/AELS limita la competenza dell'Ufficio giuridico della Sezione alle infrazioni sanzionate in applicazione dell'art.
art. 1 e segg. LPContr
Cited as the basis for the decision to declare the appeal inadmissible.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 1 e segg. LPContr

Cited as the basis for the decision to declare the appeal inadmissible.

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Testo completo

Incarto n. 30.2004.106/KRM 04 252/703 · Bellinzona 3 settembre 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 marzo 2004 presentato da

RI1, difeso da: DI1 contro la decisione 13 febbraio 2004 n. 04 252/703 emessa d _CRTE1 letti ed esaminati gli atti,

consideratoin fatto ed in diritto

che il 13 febbraio 2004 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha inflitto a __________ una multa di fr. 500.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 20.- per il seguente motivo:

*"ha saltuariamente impiegato in qualità di bambinaia, dal 28.12.2002 al 20.02.2003, la cittadina stati terzi __________, sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell'immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività"*;

che il 5 marzo 2004 __________ ha inoltrato alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione un'istanza di nullità della decisione per incompetenza della Sezione stessa;

che con scritto 12 marzo 2004 il Capo sezione ha risposto confermando la competenza dell'autorità da lui diretta e ha assegnato all'insorgente un termine per comunicare se l'istanza di accertamento sia da trattare alla stregua di un ricorso;

che entro il termine è stata confermata la richiesta di ottenere una decisione e quindi, visto il quesito, la volontà che l'istanza sia trattata come ricorso;

che per il ricorrente l'impiego abusivo di manodopera estera è punibile in applicazione dell'art. 23 n. 4 LDDS e non dell'art. 23 n. 6 LDDS e che pertanto non sarebbe data la competenza della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ma quella del Ministero pubblico, dal momento che l'art. 45 RLaLPS-extra CE/AELS limita la competenza dell'Ufficio giuridico della Sezione alle infrazioni sanzionate in applicazione dell'art. 23 n. 6 LDDS;

che conformemente all'art. 23 n. 4 LDDS, salvo nei casi di poca gravità, chi impiega stranieri non autorizzati a lavorare in Svizzera è punito per ogni straniero impiegato illegalmente con la multa fino a fr. 5'000.- se ha agito intenzionalmente, o fino a fr. 3'000.- se ha agito per negligenza; se egli ha agito a scopo di lucro, il giudice non è vincolato da questi massimi;

che per l'art. 23 n. 6 LDDS le altre infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità competenti sono punite con la multa fino a duemila franchi; nei casi di minima gravità si può prescindere da ogni pena;

che pur trattandosi in entrambi i casi di contravvenzioni è evidente che l'infrazione all'art. 23 n. 4 LDDS è più grave ed è punita più severamente;

che non è dato in alcun modo di vedere per quale motivo l'insorgente vorrebbe essere punito più gravemente; la sua richiesta appare anzi del tutto irragionevole;

che neppure può essere giustificata con maggiori garanzie procedurali, poiché in ambito contravvenzionale la procedura che applicherebbe il Ministero pubblico non si differenzierebbe nella sostanza da quella applicata in concreto: l'unica differenza consiste nel fatto che il ricorrente non si troverebbe davanti al giudice con un ricorso, ma con un pubblico dibattimento; ciò non gli porterebbe tuttavia particolare giovamento;

che in definitiva non risulta esserci alcun interesse degno di protezione all'accertamento della nullità della decisione;

che di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato irricevibile;

che vista la particolarità della fattispecie si prescinde eccezionalmente dal prelevare oneri di giudizio, ritenuto tuttavia che se il ricorrente dovesse persistere nelle sue istanze di accertamento non potrebbe più contare su simile provvidenza;

per questi motivi, visti gli art. 1 e segg. LPContr, pronuncia: 1. Il ricorso 5 marzo 2004 inoltrato da RI1 è irricevibile.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La segretaria: