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30.2003.98 • PP TI 30.2003.98 Generato dall'IA

Traffic Authority Decision Annulled Due to Timely Fine Payment

Numero d'incarto 30.2003.98
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An individual appealed a traffic authority's decision, and the court accepted the appeal because the appellant had paid the fine stipulated on the initial police violation report within the specified deadline, leading the court to annul the challenged decision without imposing court fees or expenses.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 1 segg. LPContr; Traffic Authority Decision Annulled Due to Timely Fine Payment: An individual appealed a traffic authority's decision, and the court accepted the appeal because the appellant had paid the fine stipulated on the initial police violation report within the specified deadline, leading the court to annul the challenged decision without imposing court fees or expenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
multa disciplinare guida senza autorizzazione annullamento del lodo arbitrale termine di pagamento rapporto di polizia decisione d'esecuzione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 1 segg. LPContr
This provision forms the basis for accepting the appeal and annulling the contested decision.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 1 segg. LPContr

This provision forms the basis for accepting the appeal and annulling the contested decision.

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Testo completo

Incarto n. 30.2003.98/KRM 8272/003 · Bellinzona 4 aprile 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria con per statuire sul ricorso 10 marzo 2003 presentato da

_________ _________, domiciliato a _________, Via _________ _________, contro la decisione 28 febbraio 2003 (ris. n. _________ /_________) emessa dalla Sezione della circolazione,_________, viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, ____________, letti ed esaminati gli atti,

considerato che il contravventore ha pagato la multa entro il termine indicato sul rapporto di contravvenzione della Polizia di _________ e che di conseguenza la decisione in esame va annullata;

per questi motivi visti gli art. 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 10 marzo 2003 di _________ _________, _________, è accolto.

§ La decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 è annullata.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione a:

Sezione della circolazione, ____________, _________ _________, _________,

Il presidente: La segretaria: