Traffic Signal Non-Compliance Appeal Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA motorist appealed a fine for failing to stop when signaled by a police officer directing traffic at an intersection, arguing the order was untimely and stopping would have created a rear-end collision hazard due to heavy traffic near a recently concluded circus event. The court dismissed the appeal, finding that the motorist admitted to heavy traffic and pedestrians, which necessitated reduced speed and adherence to the officer's instruction, and that the motorist failed to provide sufficient objective evidence to contradict the officer's account, which was presumed truthful, concluding that a correct stop would not have caused a danger given the slow traffic conditions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 66 cpv. 1 OSS, Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 27 cpv. 1 LCS, Art. 26 LCS, Art. 11 cpv. 2 LprContr; Traffic Signal Non-Compliance Appeal Dismissed: The court dismissed the appeal, finding that the motorist admitted to heavy traffic and pedestrians, which necessitated reduced speed and adherence to the officer's instruction, and that the motorist failed to provide sufficient objective evidence to contradict the officer's account, which was presumed truthful, concluding that a correct stop would not have caused a danger given the slow traffic conditions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is cited in the final grounds for rejecting the appeal, as the fine imposed was deemed appropriate for the offense.
Cited in the final grounds for rejecting the appeal, as it concerns the obligation to obey police instructions.
Cited in the final grounds, forming part of the legal framework for the decision.
Cited in the final grounds, as it defines the meaning of the police officer's vertical arm signal (stop command).
Cited in the final grounds regarding the imposition of costs upon rejection of the appeal.
Cited in the final grounds regarding general appeal procedure provisions.
Cited in order 3 concerning the deadline for lodging a further appeal to the Federal Tribunal.
Cited in order 3 concerning the place where the appeal must be filed with the Federal Tribunal.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.84/ROC/MAM 7044/001 · Bellinzona 4 luglio 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Claudio Rotanzi
sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 21 febbraio 2003 presentato da
___________ ___________, ___________ contro la decisione 14 febbraio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ___________, viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, _____________, ;
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto, in fatto
A. Con decisione
14 febbraio 2003 (emanata a seguito di un rapporto di contravvenzione del 10.12.2002 della Polizia Comunale di *___________*, avverso il quale la ricorrente non ha inoltrato osservazioni alcune), la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, _____________, ha inflitto a *___________ ___________*, *___________*, una multa di fr. 200.--, oltre a tassa di giustizia e spese, per avere ella in data 17.11.2002 in territorio di Lugano in
località via *___________*, circolato alla guida dell’autovettura *___________*non osservando le segnalazioni di un agente di polizia, omettendo
segnatamente di fermarsi all’Alt impartitole da quest’ultimo (il quale, preposto alla regolamentazione del traffico, si trovava al centro di un’intersezione) con il braccio alzato verticalmente. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 3, 27 cpv. 1 e 90 cfr. 1 LCS come pure dell’art.
66 cpv. 1 OSS.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale *___________ ___________* è insorta con tempestivo ricorso 21.02.2003, postulandone l’annullamento. La ricorrente riconosce sostanzialmente di non avere rispettato nelle surriferite circostanze di tempo e luogo la regolazione del traffico manuale ad opera del preposto competente agente di polizia comunale, segnatamente di non avere arrestato il proprio veicolo fronte all’intimazione dell’alt da parte di quest’ultimo chiaramente espressa con il braccio alzato verticalmente, ma allega a giustificazione di quanto precede la tesi secondo cui l’ordine impartitole dal vigile sarebbe risultato essere manifestamente intempestivo ed imprevidente al punto da paventare, nel caso di una sua effettiva esecuzione, un pericolo astratto di tamponamento ad opera delle vetture sopraggiungenti da tergo.
C.Con sue osservazioni 7.03.2003,il Dipartimento, anche sulla base delle costatazioni contenute nel rapporto di contro-osservazioni 5.03.2003 del competente agente, propone, per contro, la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCS, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. Queste ultime hanno la priorità sia sulle norme generali, che sui segnali e sulle demarcazioni. Quando il traffico è regolato dalla polizia, gli utenti della strada devono in linea di principio attendersi che l’agente faccia loro segnali manuali, dove un suo braccio alzato verticalmente deve essere interpretato come intimazione di fermata prima dell’intersezione per i conducenti provenienti da tutte le direzioni (art. 66 cpv. 1 OSS).
3.Nodo gordiano della presente fattispecie risulta essere l’irregolarità della manovra effettuata dalla ricorrente, segnatamente l’esistenza o meno di quei presupposti che la potrebbero, a ben determinate condizioni, giustificare. A mente dello scrivente Giudice, le motivazioni e giustificazioni addotte dalla ricorrente, e volte ad escludere ogni addebito di natura contravvenzionale, non sono state però sufficientemente suffragate da consistenti indizi e riscontri oggettivi, il rapporto di un competente agente di polizia ben potendo del resto senz’altro considerarsi, come si dirà ancora meglio in seguito, fedefacente sino a dimostrazione (non avvenuta) del contrario.
4.In particolare, la ricorrente stessa ammette nel proprio allegato ricorsuale che al momento dei fatti su Via *___________* vi era parecchio traffico e circolavano molti pedoni, quanto precede a cagione di un importante e frequentato spettacolo circense, da poco terminato. La ricorrente non poteva dunque non rammentare, stante la forte intensità di traffico, il proprio obbligo di adattare la velocità conformemente alle condizioni di circolazione, come pure, stante la massiccia presenza di persone, l’obbligo di conformarsi ai propri doveri generali di prudenza ex art. 26 LCS.
5.Alle predette condizioni, e rispettando l’insieme delle norme della circolazione, la ricorrente avrebbe senz’altro dovuto e potuto fermarsi fronte all’intimazione rivoltale dal vigile con il braccio alzato verticalmente, poiché le accertate difficili condizioni di viabilità imponevano a non averne dubbio, a lei come a tutti i conducenti della zona, una velocità estremamente ridotta come pure la massima attenzione alle indicazioni del preposto al traffico. Non vi era in questo contesto alcun motivo per la ricorrente, una volta osservata l’intimazione dell’Alt da parte del vigile, di repentinamente accelerare anziché arrestarsi prontamente. In particolare la (corretta) manovra di arresto, se eseguita, non poteva punto creare alcuna messa in pericolo, né astratta, né tantomeno concreta, poiché tutte le vetture, come ribadito dalla ricorrente, procedevano a rilento e non avrebbero di conseguenza avuto problema alcuno ad arrestarsi alle condizioni testé descritte.
6.L’allegazione secondo la quale l’intimazione dell’Alt da parte del vigile sarebbe poi intervenuta tardivamente, non solo non appare sufficientemente sottomurata dalla ricorrente (la cui credibilità appare invero vacillante quando in sede ricorsuale asserisce, d’un canto, di avere circolato a passo d’uomo e, d’altro canto, di non avere avuto la possibilità di arrestare il proprio veicolo se non a costo di una brusca frenata e di un pressoché ineluttabile tamponamento da tergo!), ma collide crassamente con la versione fornita dal preposto agente di polizia il quale asserisce nelle proprie contro-osservazioni 5.03.2003 di avere intimato l’Alt nelle corrette modalità, attentamente valutate e ponderate alla luce delle concrete circostanze, il principio di fedefacenza del rapporto di un competente agente della pubblica sicurezza ben potendosi concretamente applicare senza timore di incorrere nell’arbitrio.
7.Che la ricorrente non abbia ottemperato alla predetta intimazione dell’Alt, è fatto ancor più grave se solo si consideri che, per sua stessa ammissione, al momento della commessa infrazione risultavano circolare nelle immediate vicinanze molte persone (compresi verosimilmente molti fanciulli, stante le manifestazioni circensi in atto) attorno alla cui protezione ruota del resto tutta la legge in materia di circolazione stradale e che, anzi, la giustifica e le dà fondamento costituzionale.
8.A mero titolo abbondanziale, e per il rimanente, si rilevi poi come la ricorrente neppure abbia del resto ritenuto necessario, ai fini di provare o quantomeno rendere verosimili le proprie allegazioni, dovere fare capo all’istituto di cui all’art. 11 cpv. 2 LprContr, in virtù del quale, fra l’altro, ella avrebbe potuto in questa sede addurre fatti nuovi e proporre nuovi mezzi di prova a suo sgravio, ciò che, al contrario, questa ha manifestamente omesso.
9.Giusta l’art. 90 cfr. 1 LCS, chiunque contravviene alle norme della circolazione è punito con l’arresto o con la multa. In concreto, la multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge. Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli artt. 3, 26, 27 cpv. 1, 90 Cifra 1 LCS, art. 66 cpv. 1 OSS, artt. 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 21 febbraio 2003 è respinto.
§ Di conseguenza, è confermata la multa di fr. 200.- inflitta con decisione 14 febbraio 2003 dalla Sezione della circolazione, _____________, a *___________ ___________*, *___________*.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.00 sono a carico della ricorrente.
3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
4. Intimazione a:
Sezione della circolazione, _____________, ___________ ___________, ___________,
Il giudice: Il segretario assessore: