Driver Appeal of Handheld Telephone Fine Over Time Discrepancy
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA driver appealed a fine imposed for operating a vehicle while using a handheld telephone, based on a police officer's observation of the infraction occurring at 18:05, which the appellant disputed by presenting phone records showing only outgoing calls starting at 18:09:57. The court rejected the appeal, reasoning that while police observations are not automatically presumed truthful, the small discrepancy in time (less than five minutes) was reasonably attributable to an imprecise watch or administrative approximation, and the appellant's records did not exclude the possibility of receiving a call, using the phone for other purposes, or using a different device at the time of the original observation, thereby affirming the initial finding of the violation of maintaining proper control of the vehicle.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 31 cpv. 1 LCS, Art. 3 cpv. 1 ultima, Art. 273 PP, Art. 272 PP; Driver Appeal of Handheld Telephone Fine Over Time Discrepancy: The court rejected the appeal, reasoning that while police observations are not automatically presumed truthful, the small discrepancy in time (less than five minutes) was reasonably attributable to an imprecise watch or administrative approximation, and the appellant's records did not exclude the possibility of receiving a call, using the phone for other purposes, or using a different device at the time of the original observation, thereby affirming the initial finding of the violation of maintaining proper control of the vehicle.
Parole chiave
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Generato dall'IAThis article was cited in the grounds for rejecting the appeal, confirming the initial decision regarding the traffic violation.
This article was cited in the grounds for rejecting the appeal, confirming the initial decision regarding the traffic violation.
This article was cited in the grounds for rejecting the appeal, confirming the initial decision regarding the traffic violation.
This provision was cited when listing the articles considered for the decision, likely relating to the procedure or jurisdiction for the appeal.
Although mentioned in the reasoning regarding competence and admissibility, it was not explicitly cited in the final dispositive orders (points 1-3).
Although mentioned in the reasoning regarding admissibility, it was not explicitly cited in the final dispositive orders (points 1-3).
Cited in the warning about filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Cited in the warning about filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.74/AMM 7152/009 · Bellinzona 11 giugno 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso 20 febbraio 2003 presentato da
_________ _________ _________, _________ contro la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________, viste le osservazioni del 26 febbraio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del
14 febbraio 2003, ha inflitto a _________ _________ _________ una multa di fr. 100.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per il seguente fatto accertato il 30 settembre 2002 in territorio di _________:
"*ha circolato con il veicolo* _________ *impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo 'mani libere'. LCS art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1; ONC art. 3 cpv. 1*";
che _________ _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 20 febbraio 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
26 febbraio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 31 cpv. 1 LCS il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza; la sua attenzione non dev'essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3 cpv. 1 ultima frase ONC);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo "mani libere" l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.–;
che la Sezione della circolazione ha multato l'interessato, come detto, per avere impiegato durante la guida un telefono senza dispositivo "mani libere";
che tale decisione poggia sull'accertamento di un agente della polizia comunale, il quale dichiara di aver visto l'insorgente – alle ore 18.05 – condurre un autoveicolo "mentre teneva in mano sinistra il telefonino";
che l'insorgente si duole di come "in data 30 settembre 2002 è stata effettuata una sola chiamata alle ore 18.09 e 57 secondi. L'Agente _________ _________ nell'intimazione di contravvenzione datata 28 novembre 2002 cita come orario esatto le 18.05. Pertanto contesto la decisione del sig. _________, in quanto non sussiste l'infrazione regolarmente constatata dal momento che alle 18.05 non è stata effettuata e ricevuta nessuna chiamata" (ricorso, con rinvio al giustificativo delle comunicazioni inerente alle telefonate effettuate dal cellulare intestato alla signora _________ _________ che il ricorrente dichiara "di mia appartenenza");
che le constatazioni di polizia non fruiscono invero, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza;
che, tuttavia, l'insorgente non evoca elementi suscettibili di inficiare le dichiarazioni dell'agente nella loro sostanza, ove appena si consideri come lo scarto fra l'ora indicata nel
rapporto di contravvenzione e quella risultante dal giustificativo "_________" – inferiore a 5 minuti – può benissimo essere dovuto a un'imprecisa
indicazione dell'orologio dell'agente e/o a una ragionevole approssimazione nella compilazione del rapporto medesimo;
che, comunque sia, il giustificativo delle comunicazioni allegato al ricorso attesta solo le telefonate in uscita; esso non consente dunque di escludere che l'interessato abbia *ricevuto* telefonate alle ore 18.05, abbia impiegato altrimenti il cellulare (ad esempio per chiamare un numero occupato) o abbia finanche utilizzato un altro cellulare (tanto più che quello indicato dall'interessato risulta essere, come detto, intestato a terzi);
che in simili circostanze nulla induce a discostarsi dalle constatazioni dell'agente di polizia, di modo che questo giudice perviene al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente impiegato, durante la guida, un telefono senza dispositivo "mani libere";
che a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto all'insorgente una multa di fr. 100.– per violazione degli art. 31 cpv. 1 LCS e 3 cpv. 1 ONC;
che il ricorso – infondato – deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
_________ _________ _________, _________, Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).