Parking Fine Appeal Rejection Due to Language Non-Compliance
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a fine for illegal parking, but the appeal was deemed inadmissible because the initial filing was in German, violating the procedural rule requiring appeals to be submitted in Italian. The court reasoned that the requirement for the appeal to be in Italian is an imperative cantonal norm, and despite being notified and granted a peremptory 15-day period to correct the deficiency, the appellant failed to resubmit the required motivated appeal in the correct language, leading to its formal rejection.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 LPContr, Art. 5 cpv. 1 LPContr, Art. 116 vCost, Art. 70 cpv. 2 Cost, Art. 15 LPContr, art. 5 LPContr; Parking Fine Appeal Rejection Due to Language Non-Compliance: The court reasoned that the requirement for the appeal to be in Italian is an imperative cantonal norm, and despite being notified and granted a peremptory 15-day period to correct the deficiency, the appellant failed to resubmit the required motivated appeal in the correct language, leading to its formal rejection.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was declared inadmissible based on the failure to comply with the requirement that the appeal be written in Italian.
Cited in conjunction with art. 5 LPContr as the basis for declaring the appeal inadmissible after the deadline for correction expired.
Applied to order the appellant to bear the court costs.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.418/pg 32706/005 · Bellinzona 5 febbraio 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso __________ 2003 presentato da
__________ __________ __________, __________, contro la decisione __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, letti ed esaminati gli atti;
considerato, in fatto ed in diritto
A. Il __________ 2003 __________ __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione __________ 2003 con cui la Sezione della circolazione le ha inflitto una multa di fr. 40.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per aver posteggiato il veicolo TI __________ su una linea vietante il parcheggio.
L'allegato era redatto in lingua tedesca.
B. In data __________ 2003 questa Autorità ha scritto alla ricorrente quanto segue:
*"in possesso del suo scritto citato a margine le comunico che, conformemente alle norme stabilite dagli articoli 4 e 5 della Legge di procedura per le contravvenzioni:*
*art. 4* *3* *Il ricorso deve contenere:*
*a) la menzione della decisione impugnata;*
*b) una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;*
*c) una breve motivazione;
*d) le conclusioni.*
*Al ricorso devono essere allegati la decisione impugnata e ogni altro documento.*
*art. 5* *1 Il ricorso deve essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.
*art. 5* *2 Errori di scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.*
*In applicazione dell'art. 6 LPContr, con la presente le viene assegnato un termine perentorio di 15 giorni per presentare il ricorso motivato in lingua italiana, nella forma indicata, con la comminatoria che, trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."*
C. Lo scritto menzionato, intimato a mezzo raccomandata, non è stato ritirato dall'insorgente entro il termine di giacenza ed è ritornato al mittente; di conseguenza il termine assegnato alla ricorrente è scaduto infruttuoso.
D. Giusta l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana. Si tratta di una norma imperativa, inserita nella legge dal competente organo legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi. Spetta difatti esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.; v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.).
E. Secondo l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno dichiarati irricevibili.
Nella fattispecie, la ricorrente non ha provveduto a sanare il vizio riscontrato nel suo gravame, malgrado ella sia stato avvisata delle conseguenze. Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 5, 6, 7, 15 LPContr, dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 13 dicembre 2003 inoltrato da __________ __________ __________, __________, è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, Camorino, __________
Il presidente: Il cancelliere: