Failure to Meet Emission Check Obligation vs. Driving Non-Compliant Vehicle
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant contested a fine issued by the traffic authority for failing to subject their vehicle to the mandatory emission control check by the prescribed deadline, arguing that the penalty should have been based on a different legal article because the actual emission quality was not verified. The court dismissed the appeal, reasoning that the fine was correctly imposed under the rule governing the violation of mandatory maintenance obligations (Art. 96 ONC) because the owner failed to ensure the required periodic anti-pollution service was performed on their vehicle, distinguishing this from the offense of driving a non-compliant vehicle, which required proof of actual emission failure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 96 ONC, Art. 93 cpv. 2 LCS, Art. 93 LCS, Art. 15 LPContr; Failure to Meet Emission Check Obligation vs. Driving Non-Compliant Vehicle: The court dismissed the appeal, reasoning that the fine was correctly imposed under the rule governing the violation of mandatory maintenance obligations (Art. 96 ONC) because the owner failed to ensure the required periodic anti-pollution service was performed on their vehicle, distinguishing this from the offense of driving a non-compliant vehicle, which required proof of actual emission failure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was applied to punish the appellant for violating traffic regulations by failing to submit the vehicle for mandatory maintenance.
This article establishes the obligation for vehicle maintenance that the appellant failed to comply with, leading to the sanction under Art. 96 ONC.
This procedural article governed the imposition of court costs following the rejection of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.396/AMM 32171/002 · Bellinzona 1° aprile 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 1° dicembre 2003 presentato da
_________ RI 1_________ (difeso dalla DI 1 _________) contro la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dCRTE 1 viste le osservazioni del 10 dicembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del
14 novembre 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 250.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 13 settembre 2003 in territorio di _________:
*"Ha omesso di sottoporre il veicolo* _________ *entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali*";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCS; 59*a* cpv. 1 e 2, 96 ONC;
che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 1° dicembre 2003 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
10 dicembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 59*a* cpv.
1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione;
che sui veicoli sottoposti a tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas di scarico entro 12 mesi per i veicoli senza catalizzatore e ogni 24 mesi per i veicoli che ne sono provvisti;
che chiunque viola le disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione penale – con l'arresto o con la multa (art. 96 ONC);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato il ricorrente per avere "*omesso di sottoporre il veicolo* _________ *entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali*";
che l'insorgente non nega la fattispecie ("________ __________ *è stato controllato dalla Polizia cantonale in data 13 settembre 2003 e in tale data il controllo del gas di scarico era effettivamente scaduto il 20.10.02*": ricorso, punto 7), ma fa valere anzitutto un'errata applicazione del diritto, la Sezione della circolazione avendolo multato in base all'art. 96 ONC anziché all'art. 93 cpv. 2 LCS (ricorso, punto 3);
che sempre stando al ricorrente, l'autorità di primo grado avrebbe omesso di verificare la qualità delle emissioni dei gas di scarico, ragion per cui non sarebbe possibile desumere dalla sola scadenza del termine un'eventuale difformità del veicolo dalle prescrizioni legali (ricorso, punti 5 segg. con rinvio alla DTF 115 IV 148);
che il Tribunale federale, nella sentenza evocata dal ricorrente, ha avuto modo invero di negare l'applicazione dell'art. 93 LCS al *conducente* di un veicolo il cui servizio di manutenzione era scaduto ma le cui emissioni non erano state sottoposte a ulteriori verifiche da parte dell'autorità inquirente;
che proprio per questa ragione, tuttavia, la Sezione della circolazione non ha multato l'interessato per avere *condotto* un veicolo non conforme (art. 93 LCS), ma per avere violato l'ordinanza sulle norme della circolazione stradale giusta l'art. 96 ONC, avendo egli omesso di sottoporre il *proprio* veicolo al servizio di manutenzione prescritto dall'art. 59*a* ONC;
che la decisione impugnata risulta dunque sotto questo profilo ineccepibile;
che la multa inflitta, per finire, è proporzionata all'infrazione commessa e al tempo trascorso dalla scadenza del servizio al controllo di polizia, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve perciò essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1,
103 e 106 cpv. 1 LCS; 59*a* cpv. 1 e 2, 96 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
_________.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).