Nightclub Fine Appeal Dismissed for Late Filing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a decision from the Permits and Immigration Section that imposed a fine for allowing minors into a nightclub and serving them alcohol. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant filed it on January 30, 2003, after the fifteen-day mandatory appeal deadline, which had expired on January 28, 2003, as the original decision was served on January 13, 2003. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and imposed court fees on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 15 cpv. 2 LPContr, art. 4 cpv. 2 LPContr, art. 7 LPContr; Nightclub Fine Appeal Dismissed for Late Filing: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant filed it on January 30, 2003, after the fifteen-day mandatory appeal deadline, which had expired on January 28, 2003, as the original decision was served on January 13, 2003. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and imposed court fees on the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible due to missing the deadline.
Cited alongside art. 4 cpv. 2 LPContr as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible (related to appeal timelines).
Cited as the basis for imposing court costs (tassa di giustizia) in the final orders.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.39/pg 259/801 · Bellinzona 25 marzo 2003 · Decreto In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 30 gennaio 2003 presentato da
__________ __________, domiciliato a __________, Via __________ __________, contro la decisione 22 novembre 2002 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________,
Letti ed esaminati gli atti
Ritenuto, in fatto ed in diritto
A. il
30 gennaio 2003 __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione
22 novembre 2002 con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione gli ha inflitto una multa di fr. 400.- oltre che fr. 80 di tassa di giustizia e fr. 30 di spese per aver permesso l'entrata nel locale notturno da lui gestito a due avventori minorenni e aver consentito che venissero loro servite bevande alcoliche.
B. Dagli atti si rileva che la menzionata decisione è stata intimata al ricorrente il 13 gennaio 2003; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 LPContr, è scaduto infruttuosamente.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
C. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 cpv. 2 LPContr).
Per questi motivi, visti gli art. 4, 7, 15 LPContr, decreta: 1. Il ricorso 30 gennaio 2003 inoltrato da __________ __________*, __________*, è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________, __________ __________, __________,
Il presidente: Il cancelliere: