Business Representative Appeal: Unauthorized Establishment Division and Signage Fine Reduction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court heard an appeal against a fine imposed on a business representative for operating a divided establishment (garni and restaurant) without the required written authorization and for failing to display a sign indicating the exact nature of the premises as per the license. The court partially granted the appeal, upholding the infraction regarding the unauthorized division of the establishment, giving weight to the appellant's claim of good faith, immediate notification of the change, and prompt reinstatement, while simultaneously striking the fine component related to the signage infraction because the signage predated the appellant's management. Consequently, the original fine was reduced from 1500 to 750 units, and all costs associated with the appeal judgment were waived.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, art. 4, 10a, 13 e 66 LEsPub; 2 e 44 RLEsPub, 1 segg. LPContr; Business Representative Appeal: Unauthorized Establishment Division and Signage Fine Reduction: The court partially granted the appeal, upholding the infraction regarding the unauthorized division of the establishment, giving weight to the appellant's claim of good faith, immediate notification of the change, and prompt reinstatement, while simultaneously striking the fine component related to the signage infraction because the signage predated the appellant's management. Consequently, the original fine was reduced from 1500 to 750 units, and all costs associated with the appeal judgment were waived.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles form the legal basis for the administrative offense and the final conviction, although modified in the penalty.
Cited as the procedural basis governing the appeal proceedings before the judge.
Cited as the basis for judging the appeal based on the file (simplified procedure).
Testo completo
Incarto n. 30.2003.386/AMM 03225/504 · Bellinzona 26 marzo 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 17 novembre 2003 presentato da
____________________ __________,__________ contro
la decisione n. (__________)______/____ del __________ 2003 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________,
viste le osservazioni del 12 dicembre 2003 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del 7 novembre 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 1500.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 60.–, per i seguenti motivi (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione dell'8 settembre 2003):
"*quale rappresentante della* __________ *Sagl,* __________, dal 30.04.2002, ha scisso la locanda* __________,* __________, in due esercizi pubblici distinti (garni e ristorante) malgrado non disponesse la necessaria autorizzazione scritta dell'Ufficio permessi.*
*Inoltre, non ha provveduto ad esporre un'insegna che indicasse la natura esatta dell'esercizio, conformemente al tenore della patente*";
che la decisione è stata emessa in applicazione degli art. 4, 10*a*, 13 e 66 LEsPub; 2 e 44 RLEsPub;
che __________ __________ è insorto contro tale risoluzione con un ricorso del 17 novembre 2003, in cui postula una riduzione della multa;
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 12 dicembre 2003, propone di "*stralciare l'importo di fr. 100.– relativo alla* [seconda] *infrazione*" e di confermare per il resto la decisione impugnata;
e consideratoin diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, sicché il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione dei permessi e
dell'immigrazione ha sanzionato l'interessato per avere "*scisso la locanda__________,* __________, in due esercizi pubblici
distinti (garni e ristorante) malgrado non disponesse la necessaria autorizzazione scritta*" e per non aver "*provveduto ad esporre un'insegna che indicasse la natura esatta dell'esercizio, conformemente al tenore della patente*" (risoluzione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione dell'8 settembre 2003);
che l'insorgente riconosce dal
canto suo "*di aver commesso un errore nell'aver voluto scindere la* __________in 2 esercizi pubblici ma questo in tutta buona fede tanto è vero che
ero stato io stesso con lettera del 12.01.2003 a informare la Sezione dei permessi di* __________ *del cambiamento che avevo apportato*";
che riguardo alla seconda infrazione, egli respinge invece "*ogni accusa in quanto non avevo tolto né aggiunto alcun'insegna dall'aprile del 2000, giorno in cui avevo firmato il contratto di affitto dello stabile*";
che ne conclude – il ricorrente – per una riduzione della multa, a suo dire spropositata "*per un errore fatto in tutta buona fede e subito rimediato non appena venutone a conoscenza*";
che sull'insegna, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione riconosce come essa fosse "*già presente al momento dell'assunzione della gerenza/gestione del succitato esercizio pubblico*" e propone quindi di "*stralciare l'importo di fr. 100.– relativo alla suddetta infrazione*" (osservazioni del 12 dicembre 2003, pag. 2, punto 2);
che, sotto questo profilo, non v'è motivo per discostarsi dalla proposta dell'autorità di primo grado, ragion per cui la decisione impugnata dev'essere modificata di conseguenza;
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione non può essere seguita invece laddove sostiene che "*il
qui ricorrente, per sua stessa ammissione, dal 30 aprile 2002 ha scisso la* __________in due esercizi pubblici distinti*" e che "*pertanto, la decisione
di contravvenzione non presta il fianco a qualsivoglia censura*" (osservazioni citate, pag. 2, punto 1);
che il ricorrente ha riconosciuto per vero l'infrazione, ma ha precisato che la scissione ha avuto luogo solo "*il 12.01.2003, (poco prima della mia partenza per le vacanze di chiusura invernale) dandovene immediata conoscenza. Al mio rientro, trovando la vostra lettera del 10 marzo e scoprendo di aver fatto un errore, ho ripristinato la situazione iniziale e ripreso la gestione delle due entità*" (osservazioni del 20 settembre 2003, cui il ricorso rinvia);
che dal fascicolo processuale non risultano elementi sufficienti a sovvertire le allegazioni del ricorrente, non bastando in particolare l'apodittica dichiarazione contenuta nel rapporto d'ispezione del 29 gennaio 2003 – in assenza del multato – secondo cui "*dal controllo è risultato che in data 30 aprile 2002 è stato stilato un contratto
di sublocazione tra la* __________ *Sagl e il signor* __________Ivano per la parte ristorante*" (rapporto citato, pag. 1 in
basso);
che questo giudice, ponderando tutte le circostanze del caso concreto e segnatamente la buona fede dell'interessato, l'immediata segnalazione della modifica, il tempestivo ripristino della situazione previgente, l'esistenza di un'assicurazione di massima per la scissione rilasciata il 10 aprile 2001 (rapporto d'ispezione citato, pag. 2 in alto) e la decadenza di un capo d'imputazione, ritiene tutto sommato giustificato ridurre la multa da fr. 1500.– a fr. 750.–, adeguare le tasse e spese di primo grado e soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 4, 10*a*, 13 e
66 LEsPub; 2 e 44 RLEsPub; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a __________ __________è inflitta una multa di fr. 750.–, oltre a una tassa di giustizia di fr.
100.– e alle spese di fr. 30.–.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
–__________ __________, __________, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________.
Il giudice: La segretaria: