Appellant v. Authority Regarding Late Parking Fine Payment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged a decision imposing a fine, justice fee, and costs for exceeding the authorized parking duration, arguing they had paid the fine on August 4, 2003, but the authority noted that payment corresponded to a different, earlier violation, and the payment for the current violation was made after the disciplinary procedure deadline of July 27, 2003, thus triggering the ordinary procedure which correctly resulted in the additional charges. The court rejected the appeal, confirming the original decision because the late payment, regardless of any claimed confusion or travel abroad, justified the imposition of fees and costs associated with the ordinary procedure, although the court exceptionally waived the costs for the appeal judgment itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 2 cpv. 3 LPContr, art. 1 segg. LPContr, art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS, 48 cpv. 8 OSS; Appellant v. Authority Regarding Late Parking Fine Payment: The court rejected the appeal, confirming the original decision because the late payment, regardless of any claimed confusion or travel abroad, justified the imposition of fees and costs associated with the ordinary procedure, although the court exceptionally waived the costs for the appeal judgment itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese procedural articles governed the review of the appeal, although the appeal itself was ultimately rejected.
These articles underpinned the original decision whose confirmation was sought by rejecting the appeal.
This article underpinned the original decision whose confirmation was sought by rejecting the appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.385/AMM 31098/003 · Bellinzona 29 marzo 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 17 novembre 2003 presentato da
__________ __________,__________ contro la decisione n. __________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________, viste le osservazioni del 2 dicembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del
31 ottobre 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 40.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per il seguente fatto accertato il 27 giugno 2003 in territorio di __________:
"*Ha posteggiato il veicolo* __________ *superando la durata di parcheggio autorizzata*";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 48 cpv. 8 OSS;
che __________ __________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 17 novembre 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento degli oneri del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
2 dicembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della circolazione ha inflitto all'insorgente – come detto – una multa di fr. 40.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per avere *posteggiato il veicolo* __________ *superando la durata di parcheggio autorizzata*;
che la ricorrente non contesta la sanzione come tale, ma fa valere di avere pagato la multa il 4 agosto 2003 – dopo essere stata assente all'estero nel mese di luglio per vacanze – e chiede pertanto l'annullamento delle tasse e spese della decisione impugnata;
che nelle sue contro osservazioni del 1° dicembre 2003 la polizia comunale rileva come il pagamento del 4 agosto 2003 attiene a un'altra multa, la n. __________ inflitta il
23 giugno 2003 e saldata il 30 giugno 2003;
che in una successiva lettera del 12 dicembre 2003 la ricorrente adduce di avere confuso i numeri delle contravvenzioni dopo aver perso la polizza di versamento prestampata, attribuendo per svista lo stesso numero a entrambi i pagamenti;
che anche volendo seguire la tesi della ricorrente, il versamento in rassegna è avvenuto solo dopo lo scadere del termine del 27 luglio 2003 per pagare la multa in procedura disciplinare (cfr. allegato A al ricorso);
che il mancato versamento della multa entro detto termine ha quindi comportato l'avvio della procedura ordinaria (art. 6 cpv. 1 e cpv. 3 ultima frase LMD), con il conseguente addebito di tasse e spese di giudizio in base all'art. 2 cpv. 3 LPContr;
che neppure soccorre all'interessata giustificare il ritardo con non meglio precisate "*vacanze trascorse all'estero*" nel mese di luglio (ricorso, pag. 1 in fondo; osservazioni del 12 dicembre 2003, pag. 1 verso il basso), ove appena si consideri come la multa avrebbe benissimo potuto essere saldata prima di allora, per esempio con il già citato pagamento del 30 giugno 2003;
che il ricorso, infondato, deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata;
che all'insorgente dovrebbero essere addebitati, per principio, anche gli oneri dell'attuale giudizio;
che le circostanze particolari del caso giustificano nondimeno – in via eccezionale – di rinunciare a siffatto prelievo;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 48 cpv. 8 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
–__________ __________, __________, – Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La segretaria: