Appeal Inadmissible Due to Untimely Resubmission in Required Language
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a fine imposed for an unsafe lane-changing maneuver in a motorway tunnel, but the appeal, originally filed in German, was deemed inadmissible because the appellant failed to resubmit the appeal in Italian within the mandatory ten-day period granted by the court following notification of the procedural defect. The court reasoned that adherence to formal procedural requirements, specifically filing in the correct official language and meeting prescribed deadlines, is mandatory, and the late submission after the deadline expired rendered the appeal procedurally defective and therefore non-receivable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 LPContr, Art. 15 LPContr, art. 7 LPContr, art. 4 LPContr; Appeal Inadmissible Due to Untimely Resubmission in Required Language: The court reasoned that adherence to formal procedural requirements, specifically filing in the correct official language and meeting prescribed deadlines, is mandatory, and the late submission after the deadline expired rendered the appeal procedurally defective and therefore non-receivable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive as the basis for declaring the appeal inadmissible (due to failure to meet the deadline set under Art. 6 LPContr).
Cited in the concluding orders, although primarily referenced in the reasoning regarding the formal requirements the appeal failed to meet after the extension.
Cited in the dispositive for imposing the court fee upon the appellant following the inadmissibility ruling.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.377/rol 30544/010 · Bellinzona 3 dicembre 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 1 novembre 2003 presentato da
__________ __________, __________, __________ (rappresentato dall'avv. __________ __________, __________ __________, __________)
contro
letti ed esaminati gli atti.
Ritenuto, in fatto ed in diritto
A. Il
1 novembre 2003 l'avv. __________ __________, per conto del ricorrente, ha inoltrato ricorso contro la decisione 24 ottobre 2003 con cui la Sezione della circolazione ha inflitto al signor __________ una multa di fr. 540.--, oltre fr. 100.-- di tassa di giustizia e fr. 40.-- di spese, per aver eseguito nella galleria autostradale del __________, alla guida del veicolo __________, un'incauta, irregolare e pericolosa manovra di inversione di marcia superando la doppia linea di sucurezza demarcata.
Il ricorso era redatto in lingua tedesca.
B. In data 14 novembre 2003 questa Autorità ha scritto al ricorrente, per il tramite del proprio legale, quanto segue:
*"in possesso del suo scritto citato a margine le comunico che, conformemente alle norme stabilite dagli articoli 4 e 5 della Legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr):*
*art. 4* *3 il ricorso deve contenere:*
*a) la menzione della decisione impugnata;*
*b) una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;*
*c) una breve motivazione;*
*d) le conclusioni.*
*Al ricorso devono essere allegati la decisione impugnata e ogni altro documento.*
*art. 5* *1 Il ricorso deve essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.*
*art. 5* *2 Errori di scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.*
*In applicazione dell'art. 6 LPContr, con la presente le viene assegnato un termine perentorio di 10 giorni per ripresentare il ricorso in lingua italiana, nella forma indicata, con la comminatoria che, trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso darà dichiarato irricevibile."*
Si rileva che la menzionata decisione è stata notificata al legale del ricorrente il 17 novembre 2003; ne consegue che il termine perentorio di 10 giorni per la presentazione del ricorso in lingua italiana, ai sensi degli art. 4, 6 e 7 LPContr, è scaduto infruttuosamente il 27 novembre 2003.
Il ricorrente ha dato seguito alla richiesta il 28 novembre 2003, ossia tardivamente. Il ricorso è pertanto irricevibile.
C. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 1 novembre 2003 inoltrato dall'avv. __________ __________, __________ __________, per conto del signor __________ __________, __________ __________, è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, __________, Avv. __________, __________, __________ __________ __________, __________,
Il presidente: Il cancelliere: