Procedural Defect in Traffic Fine Notification
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant contested a traffic fine stemming from a collision after failing to yield right-of-way, arguing that the initial notice of the infraction was never properly served, thereby violating their right to be heard as stipulated by cantonal procedure. The court upheld the appeal, reasoning that the necessary procedural step of formally notifying the alleged offender of the infraction report, which allows for submitting observations, could not be confirmed because the notification was sent by simple letter rather than registered mail, leading to the annulment of the initial decision on procedural grounds and the remittal of the case to the administrative authority for a potential fresh start of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 cpv. 1 ONC, Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 29 Cost, Art. 4 vCost, Art. 3 LPContr; Procedural Defect in Traffic Fine Notification: The court upheld the appeal, reasoning that the necessary procedural step of formally notifying the alleged offender of the infraction report, which allows for submitting observations, could not be confirmed because the notification was sent by simple letter rather than registered mail, leading to the annulment of the initial decision on procedural grounds and the remittal of the case to the administrative authority for a potential fresh start of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe appeal was granted and the decision annulled based on a procedural defect related to the notification required by this article.
Cited as the basis for judging the appeal based on the case file, given its admissibility.
Cited in the reasoning for establishing competence, legitimacy, and timeliness of the appeal, even though the dispositive refers to it generally via 'art. 1 e segg. LPContr.'.
General reference to the procedural law governing the proceedings, under which the appeal was accepted.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.370 ROC/MAM 30758/006 · Bellinzona 4 marzo 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Claudio Rotanzi
sedente con il segretario assessore Michele Maggi per statuire sul ricorso 4 novembre 2003 presentato da
__________________ _________,_________ contro la decisione 31.10.2003 emessa dallaSezione della circolazione, _________, viste le osservazioni 13 novembre 2003 presentate dalla Sezione della Circolazione, _________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A.Con decisione 31 ottobre 2003 (emanata in forza di un rapporto di constatazione della Polizia cantonale, posto di _________, del 13.08.2003) la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, _________, ha inflitto a _________ _________, _________, una multa ammontante a Fr. 500.- (cinquecento) oltre a tassa di giustizia di Fr. 100.- (cento) e spese per complessivi Fr. 80.- (ottanta) per essersi ella, in data 15 luglio 2003, in territorio di _________ (zona Via _________ / Via _________), alla guida della vettura _________, dopo essersi arrestata ad un “dare precedenza”, inoltrata in un’intersezione collidendo con un motoveicolo sopraggiungente da sinistra. La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2 e 90 cfr. 1 LCS, nonché dell’art.
14 cpv. 1 ONC, come pure degli artt. 36 cpv. 2, 75 cpv. 3 e 4 OSS.
B.Contro la predetta pronuncia dipartimentale, _________ è insorta con tempestivo ricorso 4 novembre 2003, postulandone l’annullamento, adducendo in particolare, a titolo di principale motivo giustificativo, la (paventata) mancata intimazione nei suoi confronti della contravvenzione ad opera delle competenti Autorità.
C.Con sue osservazioni 13.11.2003, il competente Dipartimento, constatate le motivazioni addotte dalla ricorrente, propone l’annullamento della citata decisione (risoluzione no. _________), riservandosi di riprendere *ex novo* la procedura contravvenzionale nei confronti della ricorrente .
considerato in
diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2. La ricorrente, come visto, denuncia, in particolare, la mancata intimazione nei suoi confronti, e da parte delle forze inquirenti, della contravvenzione (ciò che le avrebbe ritualmente impedito di formulare proprie osservazioni al riguardo), dolendosi così, in sostanza, di una violazione del suo diritto di essere sentita.
3. La portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti, l’autorità cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite dall’art. 29 Cost (DTF 121 I 56 consid. 2a, riferito all’art. 4 vCost.). Ora, l’art. 3 LPContr prevede che l’autorità di prima istanza, preso atto del rapporto di contravvenzione, assegni al denunciato un termine per presentare le osservazioni. A tale stadio procedurale, il denunciato può pure chiedere il complemento di inchiesta (art. 3 cpv. 2 LPContr).
4. Orbene, come giustamente rilevato nelle osservazioni 13.11.2003 del competente Dipartimento, non risulta possibile accertare in questa sede l’avvenuta (necessaria) intimazione del rapporto di contravvenzione, la trasmissione dello stesso all’indirizzo della ricorrente essendo avvenuta per lettera semplice e non per mezzo di lettera raccomandata. Così stando le cose, e presunta l’impossibilità oggettiva da parte della denunciata di avvalersi dei propri predetti diritti fondamentali garantiti dall’art. 3 LPContr, appare d’uopo accogliere il ricorso nel senso che la risoluzione no. _________ del 31.10.2003 della Sezione della Circolazione, _________, deve essere annullata per vizio procedurale, dovendosi pertanto procedere alla trasmissione alla stessa di tutti gli atti, perché questa abbia eventualmente a riprendere la procedura contravvenzionale *ab initio*.
per questi motivi richiamati gli artt. 1 e segg. LPContr.;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 4 novembre 2003 di _________ _________, _________, è accolto come ai considerandi.
§ Di conseguenza la risoluzione dipartimentale no. _________ del _________ 2003 della Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, _________, è annullatacome ai considerandi.
§§ L’incarto viene trasmesso alla Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, _________, per quanto di sua competenza.
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Intimazione:
Sezione della circolazione, _________, _________ _________, _________,
Il Giudice: Il Segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele Maggi