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30.2003.369 • PP TI 30.2003.369 Generato dall'IA

Owner's Appeal Over Parking Violation Admitted Based on Guest Driver Claim

Numero d'incarto 30.2003.369
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party was fined for parking a vehicle on the sidewalk, obstructing pedestrian passage, but appealed, asserting that an Italian guest, not the registered party, was the driver. The court reasoned that since the appellant was a long-time resident and the vehicle had Italian plates, and there was no evidence she was driving, her assertion that she was merely assisting the actual violator with payment warranted accepting her appeal and annulling the contested decision, while noting she remains obligated to cooperate in identifying the true offender should the proceedings resume.

Regesto Legislator

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Art. 41 cpv. 1bis ONC, art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCS e art. 41 cpv. 1bis ONC, 1 segg. LPContr, Art. 2. - Non si prelevano né tasse né spese; Owner's Appeal Over Parking Violation Admitted Based on Guest Driver Claim: The court reasoned that since the appellant was a long-time resident and the vehicle had Italian plates, and there was no evidence she was driving, her assertion that she was merely assisting the actual violator with payment warranted accepting her appeal and annulling the contested decision, while noting she remains obligated to cooperate in identifying the true offender should the proceedings resume.

Parole chiave

Generato dall'IA
violazione del divieto di sosta ricorso per inadempienza guida nonostante revoca della patente abuso della licenza e delle targhe pagamento dell'ammenda ritiro della concessione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 41 cpv. 1bis ONC
2, 90 cifra 1 LCS e art. 41 cpv. 1bis ONC;
art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCS e art. 41 cpv. 1bis ONC
These articles were cited in the preamble of the decision along with the procedural rule for reviewing the merits of the appeal.
1 segg. LPContr
This procedural rule was cited in the preamble of the decision immediately before the orders were issued.
Art. 2. - Non si prelevano né tasse né spese
This order dictates that no fees or costs are to be collected, implying a procedural ruling on costs.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCS e art. 41 cpv. 1bis ONC

These articles were cited in the preamble of the decision along with the procedural rule for reviewing the merits of the appeal.

1 segg. LPContr

This procedural rule was cited in the preamble of the decision immediately before the orders were issued.

Art. 2. - Non si prelevano né tasse né spese.

This order dictates that no fees or costs are to be collected, implying a procedural ruling on costs.

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Testo completo

Incarto n. 30.2003.369/KRM 29643/009Q · Bellinzona 4 dicembre 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso 1 novembre 2003 presentato da

___________ _________, domiciliata a __________, Piazza __________, contro la decisione__________ 2003 n _____/______ emessa dalla Sezione della circolazione,__________, visto lo scritto 19 novembre 2003 presentato dalla Sezione della circolazione, __________,con il quale comunica di astenersi dal formulare osservazioni;

letti ed esaminati gli atti,

considerato in fatto ed in diritto

che la Sezione della circolazione, con decisione del 10 ottobre 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 120.-, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-, poiché

*"ha posteggiato il veicolo* __________ *su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni"*;

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCS e art. 41 cpv. 1bis ONC;

che con ricorso 1° novembre 2003 ____________________ ha precisato che detentore del veicolo non è lei stessa, ma una persona italiana che era stata sua ospite; ha osservato di aver comunicato il fatto sia alla Polizia comunale di __________, che aveva rilevato l'infrazione, sia all'Ufficio giuridico della circolazione;

che con ordinanza 21 novembre 2003 è stato assegnato alla ricorrente un termine di 15 giorni per prendere posizione in merito alle osservazioni 14 novembre 2003 della Polizia comunale di __________, nelle quali si precisa che *"alla cancelleria comunale sono pervenute tramite telefono le indicazioni concernenti il veicolo* __________ *con targhe italiane* __________*, per l'invio della procedura di multa disciplinare all'indirizzo annotato (vedi copia).*

*Con l'avanzamento della procedura, PMD del 27.06.2003 e dell'intimazione del 18.08.2003 sino alla spedizione all'ufficio giuridico presso il nostro ufficio non sono pervenute osservazioni o lettere di smentita."*;

che con scritto 30 novembre 2003 __________ __________ ha ribadito che il veicolo appartiene ad un conoscente che è stato suo ospite e per il quale si è interessata presso la polizia per le modalità di pagamento; ha osservato che il suo non vuole essere un ricorso, ma che non intende pagare la multa, poiché non è stata lei a commettere l'infrazione;

che l'atto della signora __________, tenuto conto che si tratta di una persona non cognita degli aspetti legali, può e deve essere inteso come un ricorso, nonostante la sua contraria asserzione, sia perché lo scritto contiene una chiara contestazione dell'obbligo di pagamento della multa inflittale, sia perché le ragioni addotte possono essere fatte valere solo mediante ricorso (in caso contrario la contravvenzione diverrebbe definitiva e dovrebbe essere pagata anche se la persona multata non è quella che ha commesso l'infrazione);

che __________ __________ è cittadina svizzera regolarmente e da tempo domiciliata a __________: non può quindi essere il detentore del veicolo italiano targato __________;

agli atti non vi è nulla che permetta di concludere che ella sia stata alla guida di suddetto veicolo e abbia commesso l'infrazione di posteggio in discussione;

che non vi sono quindi validi motivi per non credere alla ricorrente quando afferma di essersi solo interessata a nome del detentore per il pagamento della multa;

che nelle suddescritte circostanze la risoluzione in esame deve essere annullata;

che qualora la procedura contravvenzionale dovesse essere ripresa ex novo la ricorrente sarebbe ad ogni modo tenuta a collaborare all'identificazione dell'autore dell'infrazione, essendo altrimenti passibile di contravvenzione;

per questi motivi visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCS e art. 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso __________ 2003 di ____________ ________, __________, è accolto e la decisione impugnata (ris. n. __________ /__________) è annullata.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

Sezione della circolazione, __________, __________ __________, __________,

Il presidente: La segretaria: