Appeal Inadmissibility Due to Untimely Submission of Contested Decision
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant filed a petition against a fine, but failed to attach the contested decision as required by procedure; the authority notified the appellant, setting a mandatory five-day deadline to submit the missing document, and the court ultimately declared the appeal inadmissible because the supporting document was submitted after this non-extendable deadline had expired, as the relevant procedural articles mandate that non-compliant appeals must be returned for correction within a strict timeframe, and failure to comply results in inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 cpv. 4 LPContr, Art. 6 LPContr, Art. 10 cpv. 1 LPContr, Art. 15 LPContr, art. 4 LPContr; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Submission of Contested Decision: Secondo l'art. 4 cpv. 4 LPContr al ricorso dev'essere allegata la decisione impugnata. A sua volta l'art. 6 LPContr prescrive che i ricorsi, i quali non adempiono i requisiti di legge, sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio con la comminatoria dell'irricevibilità. Questa disposizione si applica anche quando è richiesta la produzione di un atto che necessariamente dev'essere allegato al ricorso. La trasmissione della querelata decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere sull'ammissibilità o sull'immediata infondatezza dell'impugnazione (art. 10 cpv. 1 LPContr).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAApplied to impose court costs and fees on the appellant due to the outcome of the appeal.
This provision governs the procedure for rectifying appeals that do not meet legal requirements, leading to the declaration of inadmissibility.
This provision outlines the requirement to attach the challenged decision to the appeal, the non-fulfillment of which is a ground for the decision's outcome.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.364/pg 03 804/103 · Bellinzona 7 aprile 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 24 ottobre 2003 presentato da
__________ contro la decisione 29 agosto 2003 emessa da ___________ letti ed esaminati gli atti.
considerato in fatto ed in diritto
1. Con scritto 24 ottobre 2003, ma inoltrato in data 3 novembre 2003, __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 29 agosto 2003 con cui __________ gli ha inflitto una multa di fr. 250.-, oltra la tassa di giustizia di fr. 60 e le spese di fr. 20.-.
2. In data 4 novembre 2003 questa Autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:
*"al ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come previsto dall'art. 4 della Legge di procedura per le contravvenzioni.*
*Richiamato l'art. 6 della legge citata, le viene assegnato un termine perentorio di 5 giorni per produrre la decisione sopra menzionata con la comminatoria che, trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."*
3. Secondo l'art. 4 cpv. 4 LPContr al ricorso dev'essere allegata la decisione impugnata. A sua volta l'art. 6 LPContr prescrive che i ricorsi, i quali non adempiono i requisiti di legge, sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio con la comminatoria dell'irricevibilità. Questa disposizione si applica anche quando è richiesta la produzione di un atto che necessariamente dev'essere allegato al ricorso. La trasmissione della querelata decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere sull'ammissibilità o sull'immediata infondatezza dell'impugnazione (art. 10 cpv. 1 LPContr).
4. Si rileva che il menzionato scritto di questa Autorità è stato notificato al ricorrente il 6 novembre 2003; ne consegue che il termine perentorio di 5 giorni è scaduto infruttuosamente l'11 novembre 2003.
Pertanto lo scritto con la decisione impugnata prodotto in data 13 novembre 2003 è tardivo e di conseguenza il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
5. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr, pronuncia: 1. Il ricorso 24 ottobre 2003 inoltrato da è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il giudice: Il cancelliere: