Traffic Fine Penalty Dispute and Fee Assessment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant contested a fine and associated fees imposed by the traffic authority for illegal parking, arguing they had subsequently paid the original fine amount to the municipal police. The court rejected the appeal, reasoning that the initial payment was made after the deadline for payment without penalty had expired, thus correctly triggering the initiation of the standard procedure which included the assessment of judicial fees and costs, although in exceptional circumstances, the court waived the fees and costs for the appeal proceedings itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 2 cpv. 3 LPContr, art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS, 30 cpv. 1 OSS, 1 segg. LPContr; Traffic Fine Penalty Dispute and Fee Assessment: The court rejected the appeal, reasoning that the initial payment was made after the deadline for payment without penalty had expired, thus correctly triggering the initiation of the standard procedure which included the assessment of judicial fees and costs, although in exceptional circumstances, the court waived the fees and costs for the appeal proceedings itself.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles were cited in the preamble to the judgment as the legal basis underpinning the original decision confirmed by the final orders.
This article was cited in the preamble to the judgment as the legal basis underpinning the original decision confirmed by the final orders.
These articles were cited in the preamble to the judgment as the procedural basis for handling the appeal and costs/fees, which is reflected in the final orders.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.359/AMM 30594/009 · Bellinzona 15 marzo 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 29 ottobre 2003 presentato da
__________ __________,__________ contro la decisione n. __________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________, viste le osservazioni del 13 novembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del
24 ottobre 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 40.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per il seguente fatto accertato il 3 agosto 2003 in territorio di __________:
"*Ha posteggiato il veicolo* __________ *in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio*";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 30 cpv. 1 OSS;
che Giada Artiglia è insorta contro tale decisione con un ricorso del 29 ottobre 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento degli oneri del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
13 novembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della circolazione ha inflitto all'insorgente – come detto – una multa di fr. 40.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per avere *posteggiato il veicolo* __________ *in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio*;
che la ricorrente non contesta la sanzione come tale, ma fa valere di avere pagato "*il 10.09.2003 … la multa di fr. 40 alla polizia comunale di* __________ " e chiede pertanto di "*voler rivedere la vostra decisione*";
che a ragione la polizia cantonale sottolinea nondimeno come il termine per il pagamento della multa in procedura disciplinare – ossia senza oneri – è scaduto infruttuoso il 3 settembre 2003 (cfr. contro osservazioni del 10 novembre 2003, con riferimento al rapporto di contravvenzione del 4 settembre 2003), sette giorni prima che l'insorgente effettuasse il pagamento;
che il mancato versamento della multa entro detto termine ha dunque comportato l'avvio della procedura ordinaria, con il conseguente addebito di tasse e spese di giudizio in base all'art. 2 cpv. 3 LPContr;
che il ricorso, infondato, deve quindi essere respinto e la decisione impugnata confermata;
che all'insorgente dovrebbero essere addebitati, per principio, anche gli oneri dell'attuale giudizio;
che le circostanze particolari del caso giustificano nondimeno – in via eccezionale – di rinunciare a siffatto prelievo;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 30 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
–__________ __________, __________, – Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La segretaria: