Taxi Driver Tachograph Infraction Appeal and Fine Reduction
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxi driver appealed a fine imposed for failing to observe regulations concerning driving breaks and the proper use of the tachograph, specifically citing the difficulty of remembering to disengage the device during numerous short, necessary taxi runs and the inconvenient placement of the older unit. The court found the appeal admissible and confirmed that the appellant did not contest the factual infractions—exceeding driving/work hours without breaks and improper tachograph use—but rather offered justifications based on work necessity and equipment location. While the court determined these justifications did not legally excuse the breaches, which are punishable even if negligent, it partially granted the appeal based on the appellant's stated precarious financial situation, reducing the initial fine significantly.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 8 cpv. 1 OLR2, Art. 8 cpv. 2 OLR2, Art. 15 cpv. 1 OLR2, Art. 273 PP; Taxi Driver Tachograph Infraction Appeal and Fine Reduction: The court found the appeal admissible and confirmed that the appellant did not contest the factual infractions—exceeding driving/work hours without breaks and improper tachograph use—but rather offered justifications based on work necessity and equipment location. While the court determined these justifications did not legally excuse the breaches, which are punishable even if negligent, it partially granted the appeal based on the appellant's stated precarious financial situation, reducing the initial fine significantly.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as part of the legal basis for applying the sanction, which was partially modified in the final order.
Cited as part of the legal basis for the violation leading to the original sanction, which was upheld in principle.
Cited as part of the legal basis concerning the obligation to use the tachograph correctly.
Cited as part of the legal basis concerning the obligation to observe breaks.
Cited as part of the general legal basis for the decision, although its specific role in the modification is less direct than art. 106 LCS.
Cited as part of the legal basis for the decision, although its specific role in the modification is less direct.
Cited as part of the procedural basis governing the appeal before the court.
The court considered competence, active legitimacy, and timeliness under this article, which is implicitly applied by ruling on the merits.
Used by the court to justify judging the appeal based on the files (simplified procedure).
This provision is not explicitly cited in the dispositive orders (1, 2, 3).
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Testo completo
Incarto n. 30.2003.356/AMM 29764/004 · Bellinzona 9 marzo 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 26 ottobre 2003 presentato da
__________ __________,__________ contro la decisione n. __________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________, viste le osservazioni del 4 novembre 2003 presentatedalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 17 ottobre 2003, ha inflitto ad __________ __________ una multa di fr. 600.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 40.–, per i seguenti fatti accertati il 4 settembre 2003 in territorio di __________:
*"Ha omesso, quale tassista, di osservare le disposizioni dell'OLR2 concernenti le pause e l'uso del cronotachigrafo*";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 56, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCS; 8, 15, 21 cpv. 1 e 2 OLR2;
che __________ __________è insorto contro tale decisione con un ricorso del 26 ottobre 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento o una riduzione della multa;
che in uno scritto del 4 novembre 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che secondo l'art. 8 cpv. 1 OLR2, dopo una guida di 4 ore e mezzo il conducente deve osservare una pausa di almeno 45 minuti nella misura in cui non comincia, immediatamente dopo, un periodo di riposo quotidiano o un giorno di riposo settimanale (prima frase); se il conducente osserva la pausa prima dello scadere delle 4 ore e mezzo di guida, sono sufficienti una pausa di 30 minuti oppure due pause di 20 minuti ciascuna (seconda frase); durante le pause il conducente deve astenersi dalla guida di un veicolo (terza frase);
che per l'art. 8 cpv. 2 OLR2 il lavoratore deve altresì osservare una pausa – nelle modalità prescritte ai cpv. 3 e 4 – al più tardi dopo una durata del lavoro di 5 ore e mezzo nella misura in cui non comincia, immediatamente dopo, un periodo di riposo quotidiano o settimanale;
che fin tanto che il conducente si trova nel veicolo o in prossimità di esso, egli deve sempre tenere il cronotachigrafo in funzione durante la sua attività professionale e servirsene in maniera tale che la durata della guida e degli altri lavori come pure le pause siano correttamente indicate (art. 15 cpv. 1 OLR2);
che chiunque contravviene alle disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5–13 OLR2), oppure alle norme sul controllo (art. 15–23 OLR2) è punito con l'arresto o con la multa (art. 28 cpv. 1 e 2 OLR2), la quale non può superare, di regola, fr. 5000.– (cfr. art. 106 n. 1 e 2 CP);
che in concreto la Sezione della circolazione ha multato l'insorgente, come detto, per avere *"omesso, quale tassista, di osservare le disposizioni dell'OLR2 concernenti le pause e l'uso del cronotachigrafo*";
che durante un controllo esperito dalla Polizia cantonale il 4 settembre 2003 erano difatti emerse le seguenti trasgressioni: *"1. superamento ore di guida senza pausa 2. superamento ore di lavoro senza pausa 3. uso scorretto del cronotachigrafo*" (cfr. rapporto di contravvenzione dello stesso 4 settembre 2003, a metà);
che le argomentazioni ricorsuali si esauriscono nelle seguenti censure:
"*Sono molto addolorato per questa decisione, e anche il termine che gli è stata data (OMESSO*) *Non ho omesso niente di quanto mi si accusa*
*Voglio brevemente dirvi che il mio tachigrafo è posizionato nel vano bagagli dell'auto, non essendoci posto all'interno della stessa. E essendo il tachigrafo vecchio (ma funzionante, e a norma di legge) non è possibile fare l'impianto all'interno dell'auto in modo da averlo sott'occhio. In definitiva, metto il disco di lavoro il mattino e lo tolgo la sera, o il mattino, senza disinserirlo nelle pause, che sono tantissime, non riesco ogni volta fatta una corsa a ricordarmi di disinserirlo. Voi saprete bene com'è la situazione di lavoro dei tassisti, che dopo aver girato a vuoto la città di __________ *per tante volte, arriva una corsa da fare nel momento in cui ti trovi a pranzo, e non si può non andarci*, e così facendo mi trovo in difetto con la legge. Ma io come gli altri dobbiamo tirare avanti con la vita, non so fare un altro mestiere, e ho quasi 60 anni.*
*Oggi è domenica e sono le ore 11.20 nel momento che scrivo questa lettera. Fino a questo momento ho fatto una sola corsa da fr. 25.– da via* __________ *per l'aeroporto di* __________.* […] *Io non so come pagare una multa del genere, perciò faccio affidamento sul vostro buon senso*";
che l'autorità amministrativa, contrariamente a quanto sembra intendere l'interessato, non gli rimprovera un'omissione del disco cronotachigrafo come tale, bensì l'uso dell'apparecchio non conforme alle prescrizioni, così come il superamento delle ore di guida e di lavoro senza pausa;
che siffatte infrazioni non sono sostanzialmente contestate dal ricorrente, il quale riconosce anzi di non disinserire il disco e di effettuare corse durante le pause, trovandosi "*così facendo … in difetto con la legge*";
che le giustificazioni addotte dall'insorgente a sostegno del suo agire (posizionamento del tachigrafo nel vano bagagli; necessità finanziaria di accettare ogni corsa) non lo esimevano d'altro canto dall'obbligo di osservare le predette disposizioni legali sulle pause e sul controllo;
che neppure soccorre al multato invocare possibili dimenticanze ("*non riesco ogni volta fatta una corsa a ricordarmi di disinserirlo*"), le contravvenzioni alle norme sulla circolazione stradale essendo per principio punibili anche se commesse per negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCS e 333 cpv. 3 CP);
che le argomentazioni ricorsuali non consentono in definitiva di scostarsi dalla decisione impugnata, la sanzione risultando giustificata – di per sé – dalle trasgressioni perpetrate dall'interessato;
che la precaria situazione allegata dal ricorrente giustifica nondimeno – tutto ben ponderato – di ridurre la multa inflittagli a fr. 300.–, di adeguare gli oneri di primo grado e di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;
che il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
per questi motivi, visti gli art. 56, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCS; 8, 15, 28 cpv. 1 e 2 OLR2; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che ad __________ __________ è inflitta una multa di fr. 300.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 60.– e alle spese di fr. 20.–.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
–__________ __________, __________, – Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).