Appeal Dismissal for Failure to Attach Contested Decision
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual filed an appeal against a decision by the traffic authority imposing two fines for the unlawful use of property as a parking area. The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to attach the contested decision to the filing as required by procedure, despite being granted a non-extendable five-day period to rectify this deficiency, as the timely production of the decision is necessary for the judicial authority to assess the appeal's admissibility or immediate lack of merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 cpv. 4 LPContr, Art. 6 LPContr, Art. 10 cpv. 1 LPContr, art. 15 LPContr, art. 7 LPContr, art. 4 LPContr; Appeal Dismissal for Failure to Attach Contested Decision: The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to attach the contested decision to the filing as required by procedure, despite being granted a non-extendable five-day period to rectify this deficiency, as the timely production of the decision is necessary for the judicial authority to assess the appeal's admissibility or immediate lack of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final order as the procedural basis for the decision on inadmissibility.
Cited in the final order, likely related to the decision-making process for the appeal.
Cited in the final order, likely related to the procedure or admissibility.
Cited in the final order, related to the procedural requirement that led to the inadmissibility.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.33/pg · Bellinzona 24 marzo 2003 · Decreto In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 24 gennaio 2003 presentato da
__________ __________, domiciliato a __________, contro la decisione emessa dalla Sezione della circolazione, __________, letti ed esaminati gli atti.
consideratoin fatto ed in diritto
1. Il
24 gennaio 2003 __________ __________, ha inoltrato ricorso contro la decisione con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto due multe per uso illecito di un fondo a scopo di parcheggio.
2. In data 5 febbraio 2003 questa Autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:
*"al ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come previsto dall'art. 4 della Legge di procedura per le contravvenzioni.*
*Richiamato l'art. 6 della legge citata, le viene assegnato un termine perentorio di 5 giorni per produrre la decisione sopra menzionata con la comminatoria che, trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."*
3. Secondo l'art. 4 cpv. 4 LPContr al ricorso dev'essere allegata la decisione impugnata. A sua volta l'art. 6 LPContr prescrive che i ricorsi, i quali non adempiono i requisiti di legge, sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio con la comminatoria dell'irricevibilità. Questa disposizione si applica anche quando è richiesta la produzione di un atto che necessariamente dev'essere allegato al ricorso. La trasmissione della querelata decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere sull'ammissibilità o sull'immediata infondatezza dell'impugnazione (art. 10 cpv. 1 LPContr).
4. Il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuoso e il suo ricorso deve di conseguenza essere dichiarato irricevibile.
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr, pronuncia: 1. Il ricorso 24 gennaio 2003 inoltrato da __________ __________, __________, è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, __________, __________ __________, __________,
Il presidente: Il cancelliere: