Appeal Regarding Parking Fine Costs and Procedural Timeliness
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court reviewed an appeal challenging a fine and associated fees imposed for illegally parking a vehicle on a sidewalk, leaving insufficient passage for pedestrians. The appellant contested only the additional fees and judicial costs, asserting they had paid the underlying fine after the deadline for penalty-free payment had expired, as the payment order was issued after the initial payment window closed, thereby triggering the ordinary procedure which justified the assessment of costs. The court reasoned that since the fine was not settled by the stipulated deadline, the subsequent imposition of costs was legally correct under the relevant procedural law, but exceptionally waived the costs for the current appeal due to the specific circumstances of the case, ultimately dismissing the appeal and upholding the initial decision regarding the penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 2 cpv. 3 LPContr, art. 43 cpv. 2 LCS, art. 90 n. 1 LCS, art. 41 cpv. 1bis ONC; Appeal Regarding Parking Fine Costs and Procedural Timeliness: The appellant contested only the additional fees and judicial costs, asserting they had paid the underlying fine after the deadline for penalty-free payment had expired, as the payment order was issued after the initial payment window closed, thereby triggering the ordinary procedure which justified the assessment of costs. The court reasoned that since the fine was not settled by the stipulated deadline, the subsequent imposition of costs was legally correct under the relevant procedural law, but exceptionally waived the costs for the current appeal due to the specific circumstances of the case, ultimately dismissing the appeal and upholding the initial decision regarding the penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders' preamble (per questi motivi) as part of the context for rejecting the appeal against the original administrative decision concerning traffic violations.
Cited in the final orders' preamble (per questi motivi) as part of the context for rejecting the appeal against the original administrative decision concerning traffic violations.
Cited in the final orders' preamble (per questi motivi) as part of the context for rejecting the appeal against the original administrative decision concerning traffic violations.
Cited in the final orders' preamble (per questi motivi) as the procedural basis for the decision on the appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.320/AMM 28130/004 · Bellinzona 14 gennaio 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 22 settembre 2003 presentato da
__________ __________ __________,__________ contro la decisione n. __________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________, viste le osservazioni del 30 settembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del
19 settembre 2003, ha inflitto a __________ __________ __________ una multa di fr. 120.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per il seguente fatto accertato il 7 giugno 2003 in territorio di __________ __________:
"*Ha posteggiato il veicolo* __________ *su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni*";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 n. 1 LCS e 41 cpv. 1bis ONC;
che __________ __________ __________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 22 settembre 2003 in cui postula l'annullamento degli oneri del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
30 settembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della circolazione ha inflitto all'insorgente – come detto – una multa di fr. 120.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per avere *posteggiato il veicolo* __________ *su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni*;
che la ricorrente non contesta la sanzione come tale, ma fa valere di avere pagato la multa l'8 settembre 2003 (l'ordine di pagamento bancario essendo stato per altro impartito già il 17 agosto 2003) e chiede pertanto l'annullamento delle tasse e spese della decisione impugnata;
che a ragione la Sezione della circolazione sottolinea nondimeno come il termine per il pagamento della multa in procedura disciplinare – ossia senza oneri – è scaduto infruttuoso il 7 agosto 2003 (cfr. intimazione di contravvenzione del 5 settembre 2003 nel fascicolo blu), dieci giorni prima che l'insorgente impartisse alla banca l'ordine di pagamento;
che il mancato versamento della multa entro detto termine ha dunque comportato l'avvio della procedura ordinaria, con il conseguente addebito di tasse e spese di giudizio in base all'art. 2 cpv. 3 LPContr;
che il ricorso, infondato, deve quindi essere respinto e la decisione impugnata confermata;
che all'insorgente dovrebbero essere addebitate, per principio, anche gli oneri dell'attuale giudizio;
che le circostanze particolari del caso giustificano nondimeno – in via eccezionale – di rinunciare a siffatto prelievo;
per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
____________________, __________, Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La segretaria: