Appeal Dismissed for Untimely Filing of Traffic Fine Challenge
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual filed an appeal on September 6, 2003, against a traffic authority decision from June 27, 2003, which imposed a fine for failing to submit a vehicle for the mandatory exhaust gas emissions test within the prescribed deadline. The court dismissed the appeal as inadmissible because the appeal was filed after the strict 15-day deadline, which began running upon notification of the original decision on June 27, rendering the filing late. The court noted that the appellant could seek installment payments for the fine directly from the collection office and exceptionally waived court fees and costs for this judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 4, 7, 15 LPContr, art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr; Appeal Dismissed for Untimely Filing of Traffic Fine Challenge: The court dismissed the appeal as inadmissible because the appeal was filed after the strict 15-day deadline, which began running upon notification of the original decision on June 27, rendering the filing late. The court noted that the appellant could seek installment payments for the fine directly from the collection office and exceptionally waived court fees and costs for this judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles were cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible.
These articles establish the 15-day deadline which, according to the decision, was missed, leading to inadmissibility.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.314/KRM 19694/090 · Bellinzona 20 ottobre 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Paola Belloli-Ducoli per statuire sul ricorso 6 settembre 2003 presentato da
__________ __________, domiciliato a __________, Via __________, contro la decisione 27 giugno 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________, letti ed esaminati gli atti.
considerato in fatto ed in diritto
A. Con scritto 6 settembre 2003, impostato il 19 settembre e ricevuto il 22 settembre, __________ __________, ha inoltrato ricorso contro la decisione 27 giugno 2003 con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 500.- oltre a tasse e spese di fr. 130.- per aver *"omesso di sottoporre il veicolo __________, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali."*
B. Si rileva che la menzionata decisione è stata notificata al ricorrente il 27 giugno 2003; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto infruttuosamente.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
C. Per poter far meglio fronte alle asserite difficoltà di pagamento il contravventore potrà chiedere direttamente all'Ufficio esazione un pagamento rateale.
D. Visto la particolarità del caso di può eccezionalmente prescindere dal prelevare tasse e spese per questo giudizio.
per questi motivi, visti gli art. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 6 settembre 2003 inoltrato da __________ __________, __________, è irricevibile.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, __________, __________ , __________,
Il presidente: La segretaria: