Traffic Fine Upheld for Driving Against Traffic and Excessive Noise
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn appellant challenged a traffic authority's decision imposing a fine for driving against traffic in a blind curve, causing avoidable noise through irrational engine use and tire squealing. The court upheld the original decision, finding that the appellant's claims of minimal lane deviation due to road structure and blaming tire noise on high ambient temperatures were insufficient to discredit the police officer's substantiated report, leading to the conclusion that the established facts justified the fine as proportional to the offense, thereby dismissing the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 34 cpv. 1 LCS, Art. 33 ONC, Art. 42 cpv. 1 LCS, Art. 32 cpv. 1 LCS, Art. 273 PP; Traffic Fine Upheld for Driving Against Traffic and Excessive Noise: The court upheld the original decision, finding that the appellant's claims of minimal lane deviation due to road structure and blaming tire noise on high ambient temperatures were insufficient to discredit the police officer's substantiated report, leading to the conclusion that the established facts justified the fine as proportional to the offense, thereby dismissing the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final orders as part of the legal basis for the confirmed decision regarding traffic circulation rules.
Cited in the final orders as part of the legal basis for the confirmed decision regarding traffic circulation rules.
Cited in the final orders as part of the legal basis for the confirmed decision regarding traffic circulation rules.
Cited in the final orders as part of the legal basis for the confirmed decision regarding the penalty for contravening traffic regulations.
Cited in the final orders as part of the legal basis for the confirmed decision regarding noise pollution.
Cited in the final orders as part of the legal basis regarding the procedure for complaints/appeals.
This article is implicitly included via the citation 'Art. 1 segg. LPContr' and pertains to procedural costs if the judgment itself mentioned specific cost provisions of LPContr in the operative part; however, since the operative part only cites 'Art. 1 segg. LPContr' generally and order 2 cites specific amounts for costs, I will include the cost provision that specifically covers the cost imposition in the dispositive, which is typically covered by the general procedural framework cited, but since no specific cost article from LPContr is isolated in the dispositive *instead* of the general reference, I will rely on the explicit orders.
Although mentioned in the reasoning for competence, it is not explicitly listed in the final set of articles preceding order 1, 'visti gli art...'; thus, it is excluded based on the strict rule.
Cited in the reasoning, but not in the list of articles preceding the operative part (order 1) or within the operative part itself.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.313/AMM 26798/008 · Bellinzona 9 gennaio 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Lucia Ferrazzo per statuire sul ricorso dell'11 settembre 2003 presentato da
_________ _________,_________ (____) contro la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dallaSezione della circolazione, _________, viste le osservazioni del 26 settembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 5 settembre 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 600.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 40.–, per i seguenti fatti accertati il 9 agosto 2003 in territorio di _________:
"*alla guida della vettura* _________ *circolava contromano in una curva completamente priva di visuale. Inoltre produceva rumore evitabile per l'uso irrazionale del motore e lo stridere dei copertoni*";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 1, 36 cpv. 1, 42 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 33 ONC;
che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso dell'11 settembre 2003 nel quale postula "una considerevole riduzione della multa";
che nelle sue osservazioni del
26 settembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la domanda del ricorrente intesa all'audizione di due testimoni non merita accoglimento, gli atti di causa essendo chiari e completi e le prove richieste non apparendo quindi suscettibili d'influire sull'esito del giudizio;
che per l'art. 34 cpv. 1 LCS i veicoli devono circolare a destra, sulle strade larghe nella metà destra; essi devono tenersi il più possibile sul margine destro della strada, soprattutto se procedono lentamente e sui tratti senza visuale;
che giusta l'art. 33 ONC, il quale concreta il divieto di molestie sancito dall'art. 42 cpv. 1 LCS, i conducenti non devono cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di riposo e di notte;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come si è detto, per avere circolato "*contromano in una curva completamente priva di visuale*" e per avere cagionato inoltre "*rumore evitabile per l'uso irrazionale del motore e lo stridere dei copertoni* " (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione steso l'11 agosto 2003 dalla polizia comunale);
che il ricorrente si duole di un erroneo accertamento dei fatti da parte dell'agente denunciante in merito all'invasione di corsia, addebita lo stridere degli pneumatici "*all'alta temperatura dell'asfalto e dell'aria*", lamenta il "*tono molto brusco e scortese*" del poliziotto e conclude per una congrua riduzione della multa "*per queste ragioni e visto che non vi è stata la messa in pericolo della vita di terzi*";
che le constatazioni di un agente non fruiscono invero, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza;
che l'insorgente non evoca tuttavia circostanze suscettibili di inficiare gli accertamenti di polizia, ove solo si consideri ch'egli neppure esclude – per vero – l'invasione di corsia (ricorso, pag. 1 verso il basso: "*anche se avessi invaso la corsia, l'invasione sarebbe stata minima e dovuta essenzialmente alla 'struttura' della strada*. […] *tutti effettuano la manovra in questa maniera*"), né il "*rumore prodotto dai copertoni*" (pag. 1 in fondo e pag. 2 in alto);
che non giova altresì al ricorrente adombrare problemi di "*alta temperatura dell'asfalto e dell'aria*", giacché il conducente deve in ogni caso adattare la propria guida alle condizioni specifiche (cfr. l'art. 32 cpv. 1 LCS);
che, ciò posto, nulla induce nella specie a dubitare delle affermazioni dell'agente denunciante, il quale – quand'anche fosse stato "*brusco e scortese*" (ricorso, pag. 2 verso l'alto) – non aveva nessun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio di incorrere in sanzioni amministrative o penali;
che le argomentazioni ricorsuali non consentono in definitiva di scostarsi dalla decisione impugnata, l'entità della multa essendo – tutto ben ponderato – proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso – infondato – deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;
per questi motivi,
visti gli art. 34 cpv. 1, 36 cpv. 1,
42 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 33 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
–_________ _________, _________ (_________), – Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).