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30.2003.312 • PP TI 30.2003.312 Generato dall'IA

Traffic Fine Upheld for Parking on Prohibited Private Property

Numero d'incarto 30.2003.312
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed a traffic authority's decision imposing a fine for illegally parking a vehicle on clearly marked private property where parking was prohibited by a notice authorized by the justice of the peace. The court rejected the appeal, reasoning that the appellant essentially admitted to the parking infraction by parking in an unassigned space, and any potential right to park in a sub-leased space did not extend to using other prohibited spots, concluding that the original fine was appropriate and proportional to the offense.

Regesto Legislator

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Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 375bis CPC, Art. 375ter cpv. 2 CPC, Art. 15 cpv. 2 LPContr, art. 375bis e 375ter CPC; Traffic Fine Upheld for Parking on Prohibited Private Property: The court rejected the appeal, reasoning that the appellant essentially admitted to the parking infraction by parking in an unassigned space, and any potential right to park in a sub-leased space did not extend to using other prohibited spots, concluding that the original fine was appropriate and proportional to the offense.

Parole chiave

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multa per divieto di sosta proprietà privata diritto della circolazione stradale giudice di pace diritto dello spazio violazione delle norme edilizie Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 4 LPContr
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.
Art. 12 LPContr
4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
Art. 375bis CPC
che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv.
Art. 375ter cpv. 2 CPC
che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);
Art. 15 cpv. 2 LPContr
Although mentioned in the reasoning regarding costs, this provision governs the allocation of procedural costs, which is implied by the decision not to charge them in order 2.
art. 375bis e 375ter CPC
These articles were cited in the preamble to the judgment's orders, indicating they form the basis for the law applied in confirming the initial decision regarding illegal parking penalties.
1 segg. LPContr
These articles were cited in the preamble to the judgment's orders, establishing the procedural rules applied for handling the appeal.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 375bis e 375ter CPC

These articles were cited in the preamble to the judgment's orders, indicating they form the basis for the law applied in confirming the initial decision regarding illegal parking penalties.

1 segg. LPContr

These articles were cited in the preamble to the judgment's orders, establishing the procedural rules applied for handling the appeal.

art. 15 cpv. 2 LPContr

Although mentioned in the reasoning regarding costs, this provision governs the allocation of procedural costs, which is implied by the decision not to charge them in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 30.2003.312/AMM 26403/005 · Bellinzona 9 gennaio 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Lucia Ferrazzo per statuire sul ricorso del 18 settembre 2003 presentato da

_________ _________,_________ contro la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dallaSezione della circolazione, _________, viste le osservazioni del 26 settembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 5 settembre 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 50.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati l'8 luglio 2003 in territorio di _________:

*"Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo* _________ *di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace*";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;

che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 18 settembre 2003 in cui chiede in sostanza l'annullamento della multa;

che nelle sue osservazioni del

26 settembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv.

2 prima frase);

che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "*illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo* _________*, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace*" (cfr. la decisione impugnata, con riferimento al rapporto di denuncia del 9 luglio 2003 agli atti);

che il ricorrente non nega in sostanza di aver commesso l'infrazione rimproveratagli: "*Mi è capitato alcune volte, di parcheggiare in uno spazio non assegnato, ossia, sprovvisto di un cartello che specificasse a chi fosse assegnato il parcheggio (probabilmente era uno spazio commerciale sfitto). È probabilmente in questa occasione che il mio veicolo è stato oggetto dell'attenzione del proprietario del fondo*" (ricorso, punto 2; cfr. anche l'ultimo foglio allegato al ricorso, in alto: "I*o ho semplicemente parcheggiato in un parcheggio non assegnato*", e le osservazioni del 16 luglio 2003 al rapporto di denuncia, punto 2);

che l'insorgente adduce nondimeno di essere "*un subaffittuario della spettabile* _________*, locataria di metà del 2° piano dello stabile … nel fondo in oggetto*" e di avere quindi "*personalmente diritto di parcheggiare … negli spazi riservati*" da tale società (ricorso, punto 1);

che l'eventuale diritto dell'interessato di posteggiare negli spazi assegnati a un locatario non gli conferisce tuttavia, con ogni evidenza, il diritto di utilizzare gli altri posteggi, e ciò a prescindere dal fatto che essi non rechino un "*divieto assoluto di parcheggio*" (ricorso, punto 4) bastando il divieto generale affisso all'entrata del sedime (osservazioni 22 luglio 2003 del denunciante; cfr. anche fotografia in basso nell'ultimo allegato al ricorso);

che neppure giova al ricorrente dolersi di non avere ricevuto dal denunciante le prove dell'infrazione (ricorso, punto 3), non contestando egli – come detto – di avere parcheggiato in uno spazio non assegnato e il denunciante avendo per di più allegato al rapporto di denuncia una fotografia dell'infrazione (menzionata nello stesso rapporto intimato al ricorrente per osservazioni);

che le argomentazioni ricorsuali non consentono in definitiva di scostarsi dalla decisione impugnata, la multa inflitta essendo per altro proporzionata all'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza dell'insorgente (art. 15 cpv. 2 LPContr);

che la natura particolare del caso concreto giustifica nondimeno di soprassedere – in via eccezionale – al prelievo di tasse e spese dell'attuale giudizio;

per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

3. Intimazione a:

–_________ _________, _________, – Sezione della circolazione, _________.

Il giudice: La segretaria: