Traffic Fine Reduction Based on Appellant's Income
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a traffic violation fine of 300 currency units plus associated costs, imposed by the traffic authority for moving left of the safety line while overtaking on July 20, 2003, an infraction the appellant essentially admitted. The court found the initial penalty justified by the violation's severity but, considering the appellant's arguments—specifically that the fine was disproportionately high relative to their income as a worker in another country—partially granted the appeal, reducing the fine to 100 currency units and adjusting the related procedural costs while waiving the costs of the current judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 27 cpv. 1 prima, Art. 34 cpv. 2 LCS, Art. 73 cpv. 6 lett. a OSS, Art. 273 PP; Traffic Fine Reduction Based on Appellant's Income: The court found the initial penalty justified by the violation's severity but, considering the appellant's arguments—specifically that the fine was disproportionately high relative to their income as a worker in another country—partially granted the appeal, reducing the fine to 100 currency units and adjusting the related procedural costs while waiving the costs of the current judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited as the basis for the original penalty, and the final order modifies the penalty imposed under this provision.
This article concerning traffic rules was cited in the section leading to the final orders.
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These articles concerning the procedure before the Tribunal were cited as grounds for the final orders.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.308/AMM 25758/004 · Bellinzona 8 gennaio 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Lucia Ferrazzo per statuire sul ricorso del 10 settembre 2003 presentato da
_________ _________, _________ (_________) contro la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________, viste le osservazioni del 26 settembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 29 agosto 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 300.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il
20 luglio 2003 in territorio di _________:
"*alla guida del veicolo* _________ *eseguiva una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di sicurezza*";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 n. 1 LCS e 73 cpv. 6 lett. a OSS;
che Filippo Violetti è insorto contro tale decisione con un ricorso del 10 settembre 2003 in cui postula una riduzione della multa;
che in uno scritto del 26 settembre 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste linee (art. 34 cpv. 2 LCS; v. anche l'art. 73 cpv. 6 lett. a OSS);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 300.–, addebitandogli inoltre oneri processuali di complessivi fr. 80.–, per avere contravvenuto alle predette disposizioni;
che l'insorgente riconosce in sostanza l'infrazione rimproveratagli (*"Non contesto l'accaduto*"), ma reputa "*l'ammenda esageratamente alta (380 CHF) in proporzione all'infrazione commessa* [considerate le circostanze specifiche addotte nel gravame]*, inoltre sono un operaio che lavora in Italia e l'importo corrisponde ad una buona percentuale del mio stipendio*";
che la sanzione inflitta dalla Sezione della circolazione risulta – di per sé – giustificata dalla relativa gravità della trasgressione perpetrata dall'interessato;
che le ragioni addotte dal ricorrente inducono nondimeno – tutto ben ponderato – a ridurre la multa inflittagli a fr. 100.–, ad adeguare gli oneri di primo grado e a soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;
che il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv.
2 e 90 n. 1 LCS; 73 cpv. 6 lett. a OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a _________ _________ è inflitta una multa di fr. 100.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 20.– e alle spese di fr. 10.–.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
– _________ _________, _________ (_________), – Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).