Clinic Director Fine Upheld for Employing Non-Resident Without Permit
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual acting as a health clinic director appealed a fine imposed for employing a non-resident community citizen as a psychiatrist for about four weeks without the required residency permit, arguing they acted in good faith believing the employee held a valid authorization from another department, and noting they promptly rectified the situation; however, the court dismissed the appeal, reasoning that the employer has an absolute duty to verify the required residency permit, the prior authorization explicitly conditioned employment on obtaining the permit, and the initial fine already reflected a considerable reduction, thus deeming the original penalty proportionate to the offense and not a case of minimal gravity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 cpv. 3 LDDS, Art. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 10 cpv. 1 OLS, Art. 273 PP, Art. 272 PP; Clinic Director Fine Upheld for Employing Non-Resident Without Permit: Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as a substantive ground in the final order rejecting the appeal, which confirms the original sanction based on this provision.
Cited in the final order, although the court ultimately found that the circumstances did not justify application of the 'minimal gravity' clause contained therein.
Cited as a substantive ground in the final order rejecting the appeal, reinforcing the employer's obligation.
Cited to establish procedural basis for the decision, as the appeal was judged admissible under the relevant provisions of the LPContr.
Cited as a substantive ground in the final order rejecting the appeal, confirming the original sanction.
Cited as the general procedural framework in the final orders.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.305/AMM 03 840/109 · Bellinzona 7 gennaio 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Isabella Tami per statuire sul ricorso dell'11 settembre 2003 presentato da
_________ _________, _________ (difesa dall'avv. _________ _________, _________) contro
la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _________,
viste le osservazioni del 24 settembre 2003 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con decisione del 5 settembre 2003, ha inflitto a _________ _________ – direttrice sanitaria della Clinica _________ a _________ – una multa di fr. 400.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti motivi:
"*Ha impiegato in qualità di medico psichiatra, dal 04.09.2002 al 20.11.2002, per complessive 4 settimane circa, il cittadino comunitario* _________ _________*, 1959, sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e dell'immigrazione che gli consentisse di svolgere detta attività*" (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione del 6 giugno 2003);
che la decisione è stata emessa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 10 cpv. 1 OLS; 38 RLALPS-CE/AELS;
che _________ _________ è insorta contro tale risoluzione con un ricorso dell'11 settembre 2003 in cui postula l'annullamento della sanzione o quanto meno, in subordine, la "*riduzione della multa ad un massimo di fr. 100.–*";
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, nelle sue osservazioni del 24 settembre 2003, propone il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sanzionato l'interessata, come detto, per avere – in qualità di direttrice sanitaria della _________ _________ – impiegato come medico psichiatra un cittadino comunitario sprovvisto di regolare permesso di polizia degli stranieri;
che l'insorgente non nega la fattispecie ravvisata dall'autorità di primo grado, ma fa valere di aver agito in buona fede – senza intenzione né negligenza – l'impiegato essendo al beneficio di un'autorizzazione dell'allora Dipartimento delle opere sociali valida fino al 31 dicembre 2002;
che, sempre stando alla ricorrente, "*l'Amministrazione della* _________ _________ *ha d'altronde ammesso il suo errore ed ha anche immediatamente provveduto a sistemare la posizione del suo dipendente, ed anche questo dovrebbe contribuire ad annullare la sanzione o quantomeno a ridurla*" (ricorso, pag. 3 in fondo);
che la buona fede non può tuttavia giovare all'interessata, al datore di lavoro incombendo in ogni caso l'obbligo di assicurarsi dell'esistenza del permesso di polizia degli stranieri (art. 10 cpv. 1 OLS);
che la ricorrente non può altresì prevalersi dell'autorizzazione del DOS per negare ogni negligenza (ricorso, pag. 3 a metà), ove solo si consideri come quest'ultima decisione subordinava espressamente "*l'esercizio dell'attività … all'ottenimento da parte dell'interessato di un permesso di polizia degli stranieri*" (dispositivo n. 4);
che le giustificazioni avanzate dalla ricorrente non bastano neppure a connotare la fattispecie come un "caso di minima gravità" nel senso dell'art. 23 cpv. 6 seconda frase LDDS;
che, del resto, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha già tenuto conto delle particolarità del caso concreto, concedendo all'interessata "una consistente riduzione sull'importo" della multa (decisione impugnata, a metà; cfr. anche osservazioni del 24 settembre 2003, punto 2);
che la sanzione inflitta, in definitiva, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa, alla collaborazione dell'interessata, all'immediata regolarizzazione della posizione del dipendente, ed è inoltre contenuta nei limiti fissati dalla legge;
che il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso;
che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza dell'insorgente;
che la particolarità della fattispecie giustifica nondimeno – in via eccezionale – di soprassedere al prelievo di tassa e spese dell'attuale giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 e 23 cpv. 6 LDDS; 6 e 10 cpv. 1 OLS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
– _________ _________, _________, – avv. _________ _________, _________, – Sezione dei permessi e dell'immigrazione, _________.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).