Traffic Fine Upheld for Mobile Phone Use While Driving
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn individual appealed a 100 franc fine imposed by the traffic section for driving a vehicle while using a mobile phone without a hands-free device, a violation of traffic regulations requiring constant vehicle control. The court rejected the appeal, finding the appellant's explanation that he was merely singing with his hand near his mouth not credible against the officer's detailed statement confirming the use of a mobile phone held to the ear, and concluded that the established facts justified the original penalty, thereby upholding the decision and assessing costs against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 31 cpv. 1 LCS, Art. 3 cpv. 1 ultima, Art. 273 PP, Art. 272 PP, art. 90 n. 1 LCS; Traffic Fine Upheld for Mobile Phone Use While Driving: The court rejected the appeal, finding the appellant's explanation that he was merely singing with his hand near his mouth not credible against the officer's detailed statement confirming the use of a mobile phone held to the ear, and concluded that the established facts justified the original penalty, thereby upholding the decision and assessing costs against the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the preamble to the orders (re: grounds for upholding the decision) and in the dispositive order 1 as a basis for confirming the original decision.
This provision was cited in the preamble to the orders (re: grounds for upholding the decision) and in the dispositive order 1 as a basis for confirming the original decision.
This provision was cited in the preamble to the orders (re: grounds for upholding the decision) and in the dispositive order 1 as a basis for confirming the original decision.
This procedural rule was cited in the preamble to the orders as the basis for jurisdiction, which supports the ruling in dispositive order 1 to reject the appeal.
This provision was applied in dispositive order 2 to impose costs upon the appellant.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.302/AMM 24258/010 · Bellinzona 12 gennaio 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 9 settembre 2003 presentato da
___________ ___________, ___________ contro la decisione n. ______/_____ del ___________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ___________, viste le osservazioni del 25 settembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del
22 agosto 2003, ha inflitto a ___________ ___________ una multa di fr. 100.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per il seguente fatto accertato il 18 marzo 2003 in territorio di ___________:
"*ha circolato con il veicolo* ___________ *impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo 'mani libere'. LCS art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1; ONC art. 3 cpv. 1*";
che ___________ ___________è insorto contro tale decisione con un ricorso del 9 settembre 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del
25 settembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è, sotto questo profilo, ricevibile;
che ci si potrebbe invero interrogare sull'ammissibilità dell'impugnativa, laddove il ricorrente si limita a rinviare alle argomentazioni contenute "*nella lettera indirizzata al Comando della Polizia Municipale di* ___________ *in data 14.07.2003*";
che il quesito può rimanere nondimeno indeciso, il ricorso dovendo essere respinto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;
che per l'art. 31 cpv. 1 LCS il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza; la sua attenzione non dev'essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3 cpv. 1 ultima frase ONC);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo "mani libere" l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (___________) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.–;
che la Sezione della circolazione ha multato l'interessato, come detto, per avere impiegato durante la guida un telefono senza dispositivo "mani libere" (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione steso dalla polizia comunale di ___________);
che l'insorgente si duole di come sia "*mancato l'immediato fermo e contestazione da parte dell'ufficiale preposto, per sua libera scelta e senza che ve ne fossero le esigenze determinate da particolari condizioni di traffico*" (lettera del 14 luglio 2003, cui il ricorso rinvia);
che sempre stando al ricorrente, "*l'agente operante avrebbe … potuto appurare che il sottoscritto non stava comunicando al cellulare, ma bensì intonando un motivetto, tenendo la mano destra in prossimità della bocca a guisa di microfono*" (lettera citata);
che la versione fornita dall'insorgente non risulta credibile, ove solo si consideri come in un successivo rapporto del 24 settembre 2003 – cui l'interessato non ha presentato osservazioni – l'agente denunciante ha precisato quanto segue:
"*In data martedì 18 marzo 2003 alle ore 16.17 ero di servizio comandato di fronte al passaggio pedonale di via* ___________, prevalentemente usato dagli scolari che si recano o tornano a casa da scuola.*
*All'orario di cui sopra, notai transitare davanti alla mia persona, alla distanza di ca. 50 cm, la vettura marca* ___________ *targata* ___________ *alla cui guida il conducente stava inconfondibilmente conversando con telefono cellulare in mano.
Mi rammento perfettamente che non aveva la mano a mò di microfono davanti alla bocca, ma teneva nel palmo rivolto verso l'orecchio un cellulare";
che le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza, ma l'insorgente non evoca nel ricorso circostanze plausibili atte a inficiare le dichiarazioni dell'agente denunciante, e neppure si esprime sulle circostanziate osservazioni presentate da quest'ultimo il 24 settembre 2003;
che neppure giova al ricorrente dolersi dell'assenza di una contestazione immediata della contravvenzione, siffatta carenza non avendogli recato svantaggi né dal profilo sostanziale, né da quello degli oneri processuali;
che a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto all'insorgente una multa di fr. 100.– per violazione degli art. 31 cpv. 1 LCS e 3 cpv. 1 ONC;
che il ricorso – infondato – deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
– ___________ ___________, ___________, – Sezione della circolazione, ___________.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).