Traffic Fine Appeal for Squealing Tires Upheld
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA motorist appealed a fine imposed by the Traffic Section for causing avoidable noise by squealing tires while driving in a populated area at night, contrary to traffic regulations prohibiting unnecessary noise. The court dismissed the appeal, reasoning that while police observations are not automatically conclusive, the appellant failed to provide any evidence to undermine the police finding, such as proving who was driving or offering credible exonerating circumstances, and thus the original fine, which was proportionate to the offense, was upheld.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 33 ONC, Art. 42 cpv. 1 LCS, Art. 273 PP, Art. 272 PP; Traffic Fine Appeal for Squealing Tires Upheld: The court dismissed the appeal, reasoning that while police observations are not automatically conclusive, the appellant failed to provide any evidence to undermine the police finding, such as proving who was driving or offering credible exonerating circumstances, and thus the original fine, which was proportionate to the offense, was upheld.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was cited in the preamble to the decision as the basis for the traffic regulation violated, which justified the confirmation of the challenged decision.
This provision was cited in the preamble to the decision as the basis for the penalty, which justified the confirmation of the challenged decision.
This provision was cited in the preamble to the decision as the basis for the specific prohibition against causing avoidable noise, which justified the confirmation of the challenged decision.
This provision was cited in the preamble to the decision regarding the general rules of procedure applicable to the appeal, which governed the rejection of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.290/AMM 24568/090 · Bellinzona 12 gennaio 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 4 settembre 2003 presentato da
_________ _________, _________ contro la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________, viste le osservazioni del 14 ottobre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 22 agosto 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il
13 giugno 2003 nell'abitato di _________:
"*ha circolato con il veicolo* _________ *producendo rumore evitabile per lo stridere dei copertoni*";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 42 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 33 ONC;
che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 4 settembre 2003 nel quale postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
14 ottobre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 33 ONC, il quale concreta il divieto di molestie sancito dall'art. 42 cpv. 1 LCS, i conducenti non devono cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di riposo e di notte;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come si è detto, per avere – nell'abitato di _________, il 13 giugno 2003 alle ore 23.40 – "*circolato con il veicolo* _________ *producendo rumore evitabile per lo stridere dei copertoni* " (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione steso il 25 giugno 2003 dalla polizia comunale);
che il ricorso si esaurisce nelle seguenti considerazioni:
"*Non sono d'accordo perché quel giorno 13.06.03 alle ore ca.23.?? (almeno se la mia memoria non mi inganna) non ero io alla guida della macchina* _________ _________ _____?!!*
*Se gentilmente voi mi potreste dimostrare il contrario (foto, Videocamera ecc.) ve ne sarei molto grato. leggendo il rapporto di Polizia. Che dice che sarei arrivato a velocità eccessiva e fare l'infrazione fra la Via* _________ *e viale* _________ _________ *dove ci sono prima 2 semafori!!! Curiosamente ho fatto la prova e ho percorso il tracciato un paio di volte (velocità adeguata, normale!!) e mai ho avuto i semafori contemporaneamente accesi verdi!!!!*
*Vi
prego di provare questi fatti e vi invito gentilmente a provare la vettura* _________per vedere se non e un problema di copertoni ho di strada (superficie)?!!*
*E vi invito anche a provare la Strada Via* _________ _________ *svoltando per Viale* _________ *pure a 20 Km/h e poi ditemi come stridano la i copertoni??!!!!*
*Come gia detto non sono disposto a pagare per una cosa che non ho commesso ho probabilmente un errore che a fatto l'agente?!!!*";
che in un successivo rapporto del 7 ottobre 2003, sul quale l'insorgente ha avuto occasione di esprimersi, l'agente denunciante ha precisato quanto segue:
"*1. di servizio comandato in unione al collega* _________, durante un controllo della circolazione su via* _________, notavo giungere
dal ponte* _________ *il veicolo di marca* _________ *targato_________ *a velocità eccessiva producendo rumore molesto causato
dallo stridere dei pneumatici. Vista la nostra posizione non si è potuto provvedere al fermo dello stesso. Comunque potevo rilevare che alla guida della vettura vi era una persona di sesso maschile, cosa rilevata anche dal collega.*
*2.
Il giorno successivo, a mezzo telefono, prendevo contatto con la signora* _________*_________ *in quanto il veicolo risultava intestato a lei;
la stessa dichiarava che il veicolo l'aveva il figlio* _________, inoltre mi rilasciava tutti i dati.* […]";
che le constatazioni di un agente non fruiscono invero, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza;
che l'insorgente non evoca tuttavia – nel ricorso o nelle osservazioni al rapporto appena citato – nessuna circostanza suscettibile di inficiare gli accertamenti di polizia, né indica dove si trovasse al momento dell'infrazione o chi fosse alla guida dell'auto che la madre dichiara essere stata in suo possesso;
che non giova altresì al ricorrente l'aver trovato rosso uno dei due semafori durante "*un paio*" di prove del medesimo tracciato, né tanto meno adombrare problemi di copertoni (per altro non liberatori) o di manto stradale di cui non risulta il benché minimo riscontro probatorio;
che neppure sovviene all'interessato invocare la carenza di una prova fotografica della sua infrazione, ove appena si consideri come l'accertamento di un reato può essere esperito anche in assenza di speciali apparecchiature, per esempio mediante la constatazione oculare di agenti di polizia o qualsiasi altro mezzo idoneo;
che, ciò posto, nulla induce nella specie a dubitare delle affermazioni dell'agente denunciante, il quale non aveva del resto nessun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio di incorrere in sanzioni amministrative o penali;
che l'entità della multa, per finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso – infondato – deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;
per questi motivi,
visti gli art. 42 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 33 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
– _________ _________, _________, – Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).