Driver's Appeal Against Traffic Fine for Left Turn Collision Rejected
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court rejected an appeal against a traffic authority decision that fined a driver for turning left and colliding with a motorcycle that was in the act of overtaking. The court reasoned that the appellant violated the requirement under traffic law to pay attention to following vehicles before changing direction, and that even if the motorcyclist was at fault, this does not negate the appellant's own liability for the infraction committed by failing to check traffic behind before executing the maneuver. Furthermore, the court found the appellant's request for witness testimony inadmissible as it would not alter the outcome, and confirmed the original fine as proportionate to the severity of the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 34 cpv. 3 LCS, Art. 15 LPContr, Art. 273 PP, Art. 272 PP, art. 90 n. 1 LCS; Driver's Appeal Against Traffic Fine for Left Turn Collision Rejected: The court reasoned that the appellant violated the requirement under traffic law to pay attention to following vehicles before changing direction, and that even if the motorcyclist was at fault, this does not negate the appellant's own liability for the infraction committed by failing to check traffic behind before executing the maneuver. Furthermore, the court found the appellant's request for witness testimony inadmissible as it would not alter the outcome, and confirmed the original fine as proportionate to the severity of the offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article was cited in the final orders ('visti gli art.') as a basis for confirming the appealed decision, which held the appellant liable for failing to pay attention to following vehicles when turning left.
This article was cited in the final orders ('visti gli art.') as a basis for confirming the appealed decision, as it governs the penalty (fine) for contravening traffic regulations.
This procedural rule was cited in the final orders ('visti gli art.') and applies to the rejection of the appeal and the imposition of costs.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.263/AMM 21562/004 · Bellinzona 12 gennaio 2004 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 29 luglio 2003 presentato da
_________ _________, _________ _________ (rappresentato dalla _________ Protezione Giuridica SA, _________) contro la decisione n. _________ /_________ del _______ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________, viste le osservazioni del 5 agosto 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione dell'11 luglio 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 70.–, per i seguenti fatti accertati il 12 maggio 2003 in territorio di _________:
*"alla guida della vettura* _________ *eseguiva una manovra di svolta a sinistra collidendo con una motoleggera sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso*";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS;
che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 29 luglio 2003 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni del
5 agosto 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che la domanda del ricorrente intesa all'audizione testimoniale di _________ _________ non merita accoglimento, tale prova non apparendo suscettibile – come si dirà in appresso
– d'influire sull'esito del giudizio;
che per l'art. 34 cpv. 3 LCS il conducente intenzionato a cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato il ricorrente, come si è accennato, per avere eseguito – in violazione del predetto art. 34 cpv. 3 LCS – "una manovra di svolta a sinistra collidendo con una motoleggera sopraggiungente da tergo in fase di sorpasso";
che l'insorgente ritiene dal canto suo di non aver commesso alcuna infrazione e si duole in sostanza di come il conducente della motoleggera non abbia visto l'indicatore di direzione da egli inserito prima di porsi in preselezione (ricorso, pag. 3 a metà);
che non giova tuttavia al ricorrente prevalersi di un'eventuale colpa del centauro, giacché in ambito penale ognuno risponde delle proprie infrazioni e il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;
che del resto, contrariamente al parere espresso dall'insorgente, nulla agli atti consente di ravvisare una qualsiasi responsabilità del motociclista nel sinistro, ove solo si consideri come l'indicatore di direzione inserito *dopo* l'incidente (dichiarazione di _________ _________ allegata al ricorso quale doc. E) non permette di determinare il momento in cui l'insorgente ha azionato siffatto dispositivo;
che l'audizione testimoniale dello stesso _________ _________ (ricorso, pag. 4 in fondo) – il quale non ha "direttamente preso atto della dinamica dell'incidente" (ricorso, pag. 3 a metà) – appare dunque ininfluente ai fini del giudizio;
che, comunque sia, un'eventuale manovra scorretta del conducente della motoleggera non esimeva il ricorrente, intenzionato a svoltare a sinistra, dall'obbligo impostogli dall'art. 34 cpv. 3 LCS di "badare ai veicoli che … seguono";
che il Tribunale federale ha invero posto il principio secondo cui il conducente intenzionato a svoltare a sinistra che si è posto correttamente verso l'asse della carreggiata e ha azionato l'indicatore di direzione può di regola presumere – senza essere tenuto a prestare nuovamente attenzione nel momento in cui volta al traffico che lo segue – che nessun utente della strada lo sorpasserà illecitamente sulla sinistra (DTF 125 IV 83);
che ciò non esime tuttavia il conducente, con ogni evidenza, dall'obbligo di badare al traffico retrostante *prima* di porsi al centro della carreggiata e azionare l'indicatore di direzione (cfr. anche DTF 125 IV 89 consid. 2d in alto);
che l'insorgente, in concreto, non pretende di avere osservato tale regola, limitandosi al riguardo a sottolineare di avere inserito "per tempo l'indicatore sinistro del veicolo" prima di spostarsi "sulla parte sinistra della corsia di marcia" (ricorso, pag. 2 verso il basso);
che se avesse prestato la dovuta attenzione al traffico retrostante l'insorgente avrebbe senz'altro potuto scorgere la motoleggera che si accingeva a superarlo, desistere dalla manovra di svolta ed evitare – in ultima analisi – la collisione;
che in siffatte evenienze, considerata la dinamica del sinistro descritta dallo stesso ricorrente, questo giudice perviene al convincimento che l'interessato abbia effettivamente trasgredito la norma della circolazione enunciata nella decisione impugnata;
che la multa inflitta, per finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3 e 90 n. 1 LCS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
– _________ _________, _________ _________, – _________ Protezione Giuridica SA, _________, – Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).