Appeal Dismissed for Unlawful Parking Fines
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed an appeal against two decisions that imposed a fine for the unlawful parking of a vehicle on private property, which was explicitly marked with a prohibition sign authorized by a justice of the peace on two separate dates. The court reasoned that the appellant’s sole argument, claiming an error, failed to provide any substantive evidence or context to challenge the established facts, especially when the complainant confirmed the infractions supported by witnesses, thus upholding the original fines as proportional and legally sound, while exceptionally waiving the costs of the current appeal proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 LPContr, Art. 12 LPContr, Art. 375bis CPC, Art. 375ter cpv. 2 CPC, art. 375bis e 375ter CPC, 1 segg. LPContr; Appeal Dismissed for Unlawful Parking Fines: The court reasoned that the appellant’s sole argument, claiming an error, failed to provide any substantive evidence or context to challenge the established facts, especially when the complainant confirmed the infractions supported by witnesses, thus upholding the original fines as proportional and legally sound, while exceptionally waiving the costs of the current appeal proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThese articles define the offense and procedure for illegal parking on private property, forming the basis for upholding the contested decisions in order 1.
These articles relate to the procedure for filing the appeal, which the court confirmed was admissible in the reasoning, and were cited in the final ruling preamble.
This article deals with judging the case based on the file, cited in the reasoning preamble regarding the admissibility of the appeal.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.257 21199/2003 30.2003.258 21200/003 · Bellinzona 5 novembre 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 24 luglio 2003 presentato da
__________ __________, __________ contro
le decisioni n. __________ /__________ e __________ /__________ del __________ 2003 emesse dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 7 agosto 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenutoin fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione n. __________ /__________ del __________ 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 50.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 24 maggio 2003 in territorio di __________:
*"Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo* __________*, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace*";
che la medesima autorità, con decisione n. __________ /__________ dello stesso giorno, ha inflitto all'interessato la medesima sanzione e i medesimi oneri processuali per analoghi fatti accertati il 23 maggio 2003 nello stesso luogo;
che le risoluzioni sono state emesse in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;
che __________ __________ è insorto contro tali decisioni con un unico ricorso del 24 luglio 2003 in cui chiede in sostanza l'annullamento dei querelati giudizi;
che nelle sue osservazioni del
7 agosto 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare le decisioni impugnate;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv.
2 prima frase);
che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. le decisioni impugnate, con riferimento ai rapporti di denuncia del 23 e del 24 maggio 2003 agli atti);
che il ricorso si esaurisce nella seguente argomentazione: "*Io non ho fatto assolutamente uso illecito di alcun parcheggio, credo si tratti sicuramente di un errore. Vi sarei grati se faceste ulteriori verifiche*";
che l'insorgente, pur adombrando un erroneo accertamento dei fatti, non spende una parola per sostanziare la sua affermazione, né per indicare dove si trovasse l'interessato o il suo veicolo nelle date e ore rilevate nei predetti rapporti di denuncia;
che la doglianza non consente quindi di sovvertire le decisioni impugnate, al ricorrente incombendo quanto meno l'onere di circostanziare le proprie censure;
che ciò vale a maggior ragione se si considera come in una successiva lettera del 5 agosto 2003 – cui l'insorgente non ha presentato osservazioni – la denunciante si è detta certa delle infrazioni segnalate, constatate dai testimoni __________ __________ e __________;
che, in simili circostanze, il ricorso non può dunque trovare accoglimento, le multe inflitte essendo per altro proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente commisurate al grado di colpa e contenute nei limiti concessi dalla legge;
che la natura particolare dell'impugnativa giustifica nondimeno, in via eccezionale, di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'attuale giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e le decisioni impugnate sono confermate.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'odierno giudizio.
3. Intimazione a:
– __________ __________, __________, – Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La segretaria: