Appeal Inadmissibility Due to Language and Procedural Deficiencies
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged a fine imposed for illegally using a preferential transit lane while driving a truck on a cross-border transport, but the court declared the appeal inadmissible because it was submitted in German, violating the mandatory procedural requirement that appeals be written in Italian, and the appellant failed to remedy this defect, along with missing proof of authorization to appeal on behalf of the penalized individual, despite being granted a ten-day deadline to correct these formal deficiencies.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 LPContr, Art. 5 cpv. 1 LPContr, Art. 116 vCost, Art. 70 cpv. 2 Cost, Art. 15 LPContr, art. 5 LPContr; Appeal Inadmissibility Due to Language and Procedural Deficiencies: Secondo l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno dichiarati irricevibili.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the ruling section as the basis for imposing the court fees (tassa di giustizia) upon the appellant.
Cited as one of the provisions under which the final decision was made, relating to the requirement for the appeal to be in Italian, a deficiency that was not remedied.
Cited in the reasoning section (E) and mentioned in the preamble to the dispositive as part of the legal basis for declaring the appeal inadmissible after the deadline passed.
Cited as part of the legal basis for the decision, relating to the formal requirements of the appeal.
Cited as part of the legal basis for the final decision, although its specific application is not detailed in the final orders beyond being listed.
Testo completo
Incarto n. 30.2003.234/pg 19724/004 · Bellinzona 29 settembre 2003 · Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso _________ _________ 2003 presentato da
_________ _________, _________, rappr. da: _________ _________ _________ _________, contro la decisione _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino, letti ed esaminati gli atti.
Ritenuto, in fatto ed in diritto
A. Il _________ 2003 la _________ ha inoltrato ricorso contro la decisione _________ 2003 con cui la Sezione della circolazione ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 500.-, oltre a fr.100.- di tassa di giustizia e fr. 30.- di spese, per aver effettuato alla guida dell'autocarro _________ _________ un trasporto transfrontaliero usufruendo abusivamente della sigla "S" e della corsia preferenziale di transito sul luogo di dosaggio.
L'allegato era redatto in lingua tedesca.
B. In data _________ 2003 questa Autorità ha scritto alla ricorrente quanto segue:
*"in possesso del vostro scritto citato a margine vi comunico che, conformemente alle norme stabilite dagli articoli 4 e 5 della Legge di procedura per le contravvenzioni:*
*art. 4* *3* *Il ricorso deve contenere:*
*a) la menzione della decisione impugnata;*
*b) una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di prova richiesti;*
*c) una breve motivazione;*
*d) le conclusioni.*
*Al ricorso devono essere allegati la decisione impugnata e ogni altro documento.*
*art. 5* *1 Il ricorso deve essere scritto in lingua italiana e firmato dalla parte o dal suo procuratore.*
*art. 5* *2 Errori di scrittura o di calcolo possono essere rettificati in ogni momento.*
*Dalla risoluzione rilevo inoltre che la contravvenzione è stata inflitta al signor* _________ _________*. Non risulta, tuttavia, esserci alcuna procura del suddetto che vi autorizza a fare ricorso a suo nome.*
*In applicazione dell'art. 6 LPContr, con la presente vi viene assegnato un termine perentorio di 10 giorni per ripresentare:*
*- il ricorso in lingua italiana*
*- la procura*
*trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."*
C. Il termine assegnato alla ricorrente è scaduto infruttuoso.
D. Giusta l'art. 5 cpv. 1 LPContr il ricorso deve essere scritto in lingua italiana. Si tratta di una norma imperativa, inserita nella legge dal competente organo legislativo, nell'esercizio di poteri cantonali autonomi. Spetta difatti esclusivamente ai Cantoni stabilire quali lingue possono essere usate nelle relazioni con i loro organi (cfr. DTF 83 III 56 relativo all'art. 116 vCost.; v. ora l'art. 70 cpv. 2 Cost.).
E. Secondo l'art. 6 LPContr i ricorsi che non adempiono i requisiti di legge vengono rinviati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che, decorso tale termine, essi saranno dichiarati irricevibili.
Nella fattispecie, la ricorrente non ha provveduto a sanare i vizi riscontrati nel suo gravame, malgrado sia stata avvisata delle conseguenze. Il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 5, 6, 7, 15 LPContr, dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 3 luglio 2003 è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, Camorino, _________ _________, _________, _________ _________ _________, _________,
Il presidente: Il cancelliere: